Art. 6. Relazione annuale 1. Entro il 30 aprile di ogni anno l'ASI trasmette al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica: a) una relazione sulle attivita' svolte per la definizione e la gestione del Piano spaziale nazionale, per la partecipazione italiana all'ESA e per gli altri compiti previsti dall'articolo 2, nonche' sulle iniziative da svolgere negli anni successivi, con l'indicazione del fabbisogno finanziario, nonche', se necessario, la proposta di aggiornamento del Piano spaziale nazionale; b) il bilancio consuntivo e il conto economico e patrimoniale dell'anno precedente. 2. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica trasmette la relazione annuale dell'ASI al CIPE ed al Parlamento con le sue eventuali osservazioni. 3. Nella legge 2 agosto 1974, n. 388, all'articolo 1, secondo comma, sono soppresse le parole: "che riferisce al CIPE ed al Parlamento entro il 15 ottobre di ogni anno sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla loro conformita' ai programmi approvati". L'articolo 5 della legge 6 agosto 1974, n. 390, e' abrogato.
Note all'art. 6: - La legge n. 388/1974 reca autorizzazione della spesa per i programmi spaziali nazionali. Il testo del relativo art. 1, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 1. - E' autorizzata la spesa complessiva di lire 34.650.000.000 per la concessione di contributi straordinari al Consiglio nazionale delle ricerche allo scopo di porre in atto programmi di ricerca e applicazione nel campo spaziale, in particolare i programmi Sirio e San Marco D, in armonia e con le finalita' della partecipazione italiana ai programmi spaziali europei. I programmi e le attivita' di cui al presente articolo sono attuati sotto la vigilanza del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica". - La legge n. 390/1974 reca autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali. Con la presente norma si e' abrogato l'art. 5 che demandava al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica il compito di presentare ogni anno al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dagli organismi europei per la realizzazione dei programmi spaziali.