Art. 9. Presidente 1. Il presidente, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale in campo spaziale, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 2. Alla nomina del presidente si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14. 3. Il presidente dura in carica cinque anni e puo' essere confermato per una sola volta. 4. La funzione e' incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attivita' e le eventuali incompatibilita' devono comunque cessare entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina. 5. Il presidente: a) ha la rappresentanza legale dell'ASI; b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione; c) sovraintende all'andamento generale dell'ASI; d) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 1; e) ha la responsabilita' dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; f) predispone lo schema di bilancio preventivo, i provvedimenti di variazione, il bilancio consuntivo e il conto economico patrimoniale da sottoporre al consiglio di amministrazione, nonche' la relazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a); g) predispone lo schema dei regolamenti previsti dall'articolo 10, comma 7, lettera a), da sottoporre alla delibera del consiglio di amministrazione; h) predispone lo schema del Piano spaziale nazionale e i documenti relativi agli aggiornamenti nonche' alle attivita' previste dall'articolo 2, comma 2, lettere b), c) e d); i) propone al consiglio di amministrazione iniziative che ritenga utili per la funzionalita' dell'ASI avvalendosi anche di proposte del direttore generale; l) esercita ogni altro potere non espressamente attribuito dalla presente legge agli altri organi dell'ASI.
Nota all'art. 9: La legge n. 14/1978 reca norme sul controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici.