Art. 9. 
                             Presidente 
 
  1.  Il  presidente,  scelto  tra  persone  di  alta  qualificazione
scientifica e manageriale in campo spaziale, e' nominato con  decreto
del Presidente della Repubblica, su  proposta  del  Ministro  per  il
coordinamento  delle  iniziative  per  la   ricerca   scientifica   e
tecnologica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 
  2. Alla nomina del presidente si applicano  le  disposizioni  della
legge 24 gennaio 1978, n. 14. 
  3.  Il  presidente  dura  in  carica  cinque  anni  e  puo'  essere
confermato per una sola volta. 
  4. La funzione e' incompatibile con l'esercizio di qualsiasi  altra
attivita' e le eventuali  incompatibilita'  devono  comunque  cessare
entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina. 
  5. Il presidente: 
    a) ha la rappresentanza legale dell'ASI; 
    b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione; 
    c) sovraintende all'andamento generale dell'ASI; 
    d) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 1; 
    e) ha la responsabilita' dell'esecuzione delle deliberazioni  del
consiglio di amministrazione; 
    f) predispone lo schema di bilancio preventivo,  i  provvedimenti
di  variazione,  il  bilancio  consuntivo  e   il   conto   economico
patrimoniale da sottoporre al consiglio di  amministrazione,  nonche'
la relazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a); 
    g) predispone lo schema dei  regolamenti  previsti  dall'articolo
10, comma 7, lettera a), da sottoporre alla delibera del consiglio di
amministrazione; 
    h)  predispone  lo  schema  del  Piano  spaziale  nazionale  e  i
documenti relativi agli aggiornamenti nonche' alle attivita' previste
dall'articolo 2, comma 2, lettere b), c) e d); 
    i) propone al consiglio di amministrazione iniziative che ritenga
utili per la funzionalita' dell'ASI avvalendosi anche di proposte del
direttore generale; 
    l) esercita ogni altro potere non espressamente attribuito  dalla
presente legge agli altri organi dell'ASI. 
 
          Nota all'art. 9:
             La   legge   n.   14/1978   reca   norme  sul  controllo
          parlamentare sulle nomine degli enti pubblici.