Art. 3. 1. All'art. 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Ai collaudi dei lavori previsti dall'art. 1, punti 1) e 2), si applica il primo comma dell'art. 19 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 maggio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri AMATO, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 giugno 1988 Atti di Governo, registro n. 74 Tesoro, foglio n. 14
Nota all'art. 3: Si riporta il testo dell'art. 9 del regolamento approvato con D.P.R. 5 giugno 1985, n. 359, cosi' come integrato dal presente decreto: "Art. 9. - I lavori, le provviste ed i servizi di cui al precedente art. 1 sono soggetti a collaudo finale. Ai collaudi dei lavori previsti dall'articolo 1, punti 1) e 2), si applica il primo comma dell'art. 19 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni. Il collaudo e' eseguito da funzionari o impiegati nominati dal citato organo competente oppure e' eseguito da uffici tecnici qualora occorra specifica competenza. Se la spesa non supera le L. 7.000.000 e' sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato all'uopo nominato dal competente organo. In ogni caso, il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non puo' essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi. E' consentito il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904".