Art. 3.
  1.  All'art. 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1985,  n.  359,  dopo  il  primo  comma  e'
inserito il seguente:
  "Ai  collaudi  dei  lavori  previsti dall'art. 1, punti 1) e 2), si
applica il primo comma dell'art. 19  del  regio  decreto  8  febbraio
1923, n. 422, e successive modificazioni".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 23 maggio 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                           AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 giugno 1988
  Atti di Governo, registro n. 74 Tesoro, foglio n. 14
 
 
          Nota all'art. 3:
             Si   riporta   il  testo  dell'art.  9  del  regolamento
          approvato con D.P.R. 5 giugno  1985,  n.  359,  cosi'  come
          integrato dal presente decreto:
             "Art. 9. - I lavori, le provviste ed i servizi di cui al
          precedente art. 1 sono soggetti a collaudo finale.
             Ai  collaudi  dei lavori previsti dall'articolo 1, punti
          1) e 2), si applica il primo comma dell'art. 19  del  regio
          decreto   8   febbraio   1923,   n.   422,   e   successive
          modificazioni.
             Il  collaudo  e'  eseguito  da  funzionari  o  impiegati
          nominati dal citato organo competente oppure e' eseguito da
          uffici tecnici qualora occorra specifica competenza.
             Se  la  spesa  non supera le L. 7.000.000 e' sufficiente
          l'attestazione di  regolare  esecuzione  rilasciata  da  un
          funzionario  o  impiegato  all'uopo nominato dal competente
          organo.
             In   ogni  caso,  il  collaudo  o  l'accertamento  della
          regolare  esecuzione  non   puo'   essere   effettuato   da
          funzionari  o  impiegati  che abbiano diretto o sorvegliato
          l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo  svolgimento
          dei servizi.
             E'  consentito  il  collaudo  parziale dei lavori, delle
          provviste  e  dei  servizi  secondo  le  norme  di  cui  ai
          precedenti  commi.  In  tal  caso i pagamenti in conto sono
          disposti nella misura di cui all'art. 48 del regio  decreto
          23  maggio  1924, n. 827, cosi' come modificato dall'art. 1
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  13  novembre
          1976, n. 904".