Art. 2.
  Alla  gestione  del  contingente  assegnato  a  ciascuna  provincia
provvedono le rispettive camere di commercio, con la giunta integrata
da  sei  rappresentanti dei comuni interessati e da un rappresentante
della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
  Le  suddette  camere di commercio determineranno altresi' i criteri
di introduzione, ripartizione e assegnazione dei contingenti.
  L'amministrazione  del  servizio  di  introduzione, ripartizione ed
assegnazione  dei  contingenti  puo'  essere  affidato   ad   aziende
speciali,  all'uopo istituite presso ciascuna camera di commercio con
deliberazione che deve essere approvata dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.