Art. 2. Alla gestione del contingente assegnato a ciascuna provincia provvedono le rispettive camere di commercio, con la giunta integrata da sei rappresentanti dei comuni interessati e da un rappresentante della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Le suddette camere di commercio determineranno altresi' i criteri di introduzione, ripartizione e assegnazione dei contingenti. L'amministrazione del servizio di introduzione, ripartizione ed assegnazione dei contingenti puo' essere affidato ad aziende speciali, all'uopo istituite presso ciascuna camera di commercio con deliberazione che deve essere approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.