Art. 3.
  Sui  contingenti  assegnati alle province di Trieste e di Udine, le
rispettive camere di commercio possono esigere un  diritto  fisso  di
lire 149,08/lt.
  La  misura di tale diritto potra' essere modificata con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto
con  il  Ministro  delle  finanze  su  motivata proposta delle giunte
integrate ai sensi del precedente  art.  2,  e  non  potra'  comunque
essere  determinato  in  misura  superiore  al 50% dell'ammontare dei
tributi non applicati.
  Tale  diritto  confluisce  in  un  fondo  istituito presso ciascuna
camera di commercio, denominato "Fondo proventi ex-lege n.  47/1988",
gestito  dalla  giunta  integrata  di  cui  all'art.  2,  e destinato
esclusivamente al  finanziamento  di  interventi  per  la  promozione
dell'economia   della   provincia   e   per   la   realizzazione   di
infrastrutture socio-economiche.
  Il  bilancio  del  fondo di cui al comma precedente, nonche' quello
dell'azienda speciale di cui all'art. 2,  costituiscono  allegati  al
bilancio delle rispettive camere di commercio.