Art. 3. Sui contingenti assegnati alle province di Trieste e di Udine, le rispettive camere di commercio possono esigere un diritto fisso di lire 149,08/lt. La misura di tale diritto potra' essere modificata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze su motivata proposta delle giunte integrate ai sensi del precedente art. 2, e non potra' comunque essere determinato in misura superiore al 50% dell'ammontare dei tributi non applicati. Tale diritto confluisce in un fondo istituito presso ciascuna camera di commercio, denominato "Fondo proventi ex-lege n. 47/1988", gestito dalla giunta integrata di cui all'art. 2, e destinato esclusivamente al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia della provincia e per la realizzazione di infrastrutture socio-economiche. Il bilancio del fondo di cui al comma precedente, nonche' quello dell'azienda speciale di cui all'art. 2, costituiscono allegati al bilancio delle rispettive camere di commercio.