Art. 5.
  Sino  a  che  la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed i comuni
interessati  non  avranno   provveduto   alla   nomina   dei   propri
rappresentanti,  le  giunte delle camere di commercio di Trieste e di
Udine espletano i compiti  loro  affidati  dall'art.  2  alla  giunta
integrata.