Art. 7.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno  successivo  alla
pubblicazione   e   sara'   inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 24 marzo 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1988
  Registro n. 7 Industria, foglio n. 191