Art. 7. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 24 marzo 1988 Il Ministro: BATTAGLIA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1988 Registro n. 7 Industria, foglio n. 191