Art. 10. 
  1. Le cisterne adibite al trasporto del latte trattato termicamente
destinato agli scambi intracomunitari, autorizzate ai sensi dell'art.
44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327,
devono essere utilizzate esclusivamente per il trasporto dei prodotti
lattiero-caseari di cui al  decreto  del  Ministro  della  sanita'  7
gennaio 1984. 
  2. Le cisterne di cui al comma 1 possono essere altresi' adibite al
trasporto  dell'acqua  potabile  purche'   risultino   rispettati   i
requisiti  dettati  dal  decreto  di  recepimento   della   direttiva
comunitaria del 15 luglio 1980 n. 80/778. 
  3. I  centri  di  raccolta,  i  centri  di  normalizzazione  e  gli
stabilimenti di trattamento termico del latte non  devono  adibire  i
locali, gli impianti o i materiali ad usi diversi dalla raccolta, dal
trattamento e dal deposito del latte e dei prodotti lattiero caseari. 
 
          Note all'art. 10:
             -   Il  D.P.R.  26  marzo  1980,  n.  327,  riguarda  il
          regolamento di esecuzione della legge 30  aprile  1962,  n.
          283,  in  materia di disciplina igienica della produzione e
          della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Il
          relativo art. 44 e' del seguente tenore:
             "Art.  44 (Autorizzazione sanitaria preventiva dei mezzi
          adibiti  al  trasporto  terrestre).  -  Sono  soggetti   ad
          autorizzazione sanitaria:
               a)  le  cisterne  e  gli  altri contenitori adibiti al
          trasporto  delle  sostanze  alimentari  sfuse  a  mezzo  di
          veicoli;
               b)  i  veicoli  adibiti  al  trasporto  degli alimenti
          surgelati per la distribuzione ai dettaglianti;
               c)  i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche
          e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati.
             L'autorizzazione viene rilasciata:
              1) dall'organo della regione, o delle province autonome
          di Trento e di Bolzano, competente  secondo  il  rispettivo
          ordinamento  in materia medica, per le cisterne e gli altri
          contenitori di cui alla lettera a) e per i veicoli  di  cui
          alla lettera b);
             2)  dall'organo della regione, o delle province autonome
          di Trento e di Bolzano, competente  secondo  il  rispettivo
          ordinamento  in  materia  veterinaria, per i veicoli di cui
          alla lettera c).
             Per  i  veicoli adibiti al trasporto nel solo ambito del
          territorio  comunale  l'autorizzazione   viene   rilasciata
          dall'autorita'  sanitaria  competente ai sensi dell'art. 3,
          comma primo, n. 3), del presente regolamento.
             E'  fatto  salvo  quanto  diversamente  previsto,  per i
          trasporti di carni  nell'ambito  del  territorio  comunale,
          dalle  disposizioni  speciali del regio decreto 20 dicembre
          1928, n. 3298, e successive modificazioni.
             La      competenza      territoriale     al     rilascio
          dell'autorizzazione  di  cui  al   presente   articolo   e'
          determinata  in  relazione  alla residenza del proprietario
          del veicolo risultante dall'iscrizione al pubblico registro
          automobilistico.
             Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano
          ai  mezzi  di  trasporto   in   circolazione   sulla   rete
          dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato".
             -  Il  D.M.  7  gennaio  1984 (pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n.  12 del 12  gennaio  1984)  riguarda  l'elenco
          delle   sostanze  per  cui  sono  prescritte  ai  fini  del
          trasporto specifiche dichiarazioni di scorta.
             - Per la direttiva n. 80/778 si veda la nota all'art. 5.