Art. 10. 1. Le cisterne adibite al trasporto del latte trattato termicamente destinato agli scambi intracomunitari, autorizzate ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, devono essere utilizzate esclusivamente per il trasporto dei prodotti lattiero-caseari di cui al decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 1984. 2. Le cisterne di cui al comma 1 possono essere altresi' adibite al trasporto dell'acqua potabile purche' risultino rispettati i requisiti dettati dal decreto di recepimento della direttiva comunitaria del 15 luglio 1980 n. 80/778. 3. I centri di raccolta, i centri di normalizzazione e gli stabilimenti di trattamento termico del latte non devono adibire i locali, gli impianti o i materiali ad usi diversi dalla raccolta, dal trattamento e dal deposito del latte e dei prodotti lattiero caseari.
Note all'art. 10: - Il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, riguarda il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Il relativo art. 44 e' del seguente tenore: "Art. 44 (Autorizzazione sanitaria preventiva dei mezzi adibiti al trasporto terrestre). - Sono soggetti ad autorizzazione sanitaria: a) le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli; b) i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti; c) i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati. L'autorizzazione viene rilasciata: 1) dall'organo della regione, o delle province autonome di Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in materia medica, per le cisterne e gli altri contenitori di cui alla lettera a) e per i veicoli di cui alla lettera b); 2) dall'organo della regione, o delle province autonome di Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in materia veterinaria, per i veicoli di cui alla lettera c). Per i veicoli adibiti al trasporto nel solo ambito del territorio comunale l'autorizzazione viene rilasciata dall'autorita' sanitaria competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento. E' fatto salvo quanto diversamente previsto, per i trasporti di carni nell'ambito del territorio comunale, dalle disposizioni speciali del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e successive modificazioni. La competenza territoriale al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo e' determinata in relazione alla residenza del proprietario del veicolo risultante dall'iscrizione al pubblico registro automobilistico. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai mezzi di trasporto in circolazione sulla rete dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato". - Il D.M. 7 gennaio 1984 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 12 gennaio 1984) riguarda l'elenco delle sostanze per cui sono prescritte ai fini del trasporto specifiche dichiarazioni di scorta. - Per la direttiva n. 80/778 si veda la nota all'art. 5.