Art. 12. 
  1. Il Ministero della sanita' per il tramite  del  Ministero  degli
affari esteri notifica alle competenti autorita' degli  Stati  membri
nonche'  alla  Commissione  delle  Comunita'  europee   gli   elenchi
ufficiali dei  centri  di  raccolta  e  di  normalizzazione  e  degli
stabilimenti di trattamento del  latte  riconosciuti  idonei,  con  i
rispettivi numeri di riconoscimento. 
  2. Con le  stesse  modalita'  del  comma  1  vengono  notificati  i
provvedimenti di revoca del riconoscimento di idoneita'.