Art. 12. 1. Il Ministero della sanita' per il tramite del Ministero degli affari esteri notifica alle competenti autorita' degli Stati membri nonche' alla Commissione delle Comunita' europee gli elenchi ufficiali dei centri di raccolta e di normalizzazione e degli stabilimenti di trattamento del latte riconosciuti idonei, con i rispettivi numeri di riconoscimento. 2. Con le stesse modalita' del comma 1 vengono notificati i provvedimenti di revoca del riconoscimento di idoneita'.