Art. 13. 1. Qualora uno Stato membro comunichi, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al Ministero della sanita' ed alla Commissione delle Comunita' europee di ritenere che in uno stabilimento di trattamento od in un centro di raccolta o di normalizzazione del latte nazionale non siano rispettate le condizioni cui e' subordinato il riconoscimento, il Ministero della sanita' dispone l'immediata ispezione presso gli impianti interessati e adotta ogni conseguente misura cautelare, dandone motivata comunicazione alla competente autorita' centrale del Paese membro.