Art. 13. 
  1. Qualora uno Stato membro comunichi, per il tramite del Ministero
degli affari esteri, al Ministero della sanita' ed  alla  Commissione
delle Comunita' europee  di  ritenere  che  in  uno  stabilimento  di
trattamento od in un centro di  raccolta  o  di  normalizzazione  del
latte nazionale non siano rispettate le condizioni cui e' subordinato
il riconoscimento, il Ministero  della  sanita'  dispone  l'immediata
ispezione presso gli impianti interessati e adotta  ogni  conseguente
misura cautelare,  dandone  motivata  comunicazione  alla  competente
autorita' centrale del Paese membro.