Art. 14. 
  1. Il Ministero della sanita', qualora dai controlli effettuati sul
latte di provenienza comunitaria siano emersi elementi  tali  da  far
ritenere che in  uno  stabilimento  di  un  Paese  membro  non  siano
rispettate le condizioni cui e'  subordinato  il  riconoscimento,  ne
informa, per  il  tramite  del  Ministero  degli  affari  esteri,  la
competente autorita' centrale del Paese membro e la Commissione delle
Comunita' europee. 
  2. Qualora, tuttavia, emergano dubbi  sulla  effettiva  adozione  o
sull'adeguatezza delle misure adottate, il  Ministero  della  sanita'
attraverso dirette intese con la competente  autorita'  centrale  del
Paese  membro  interessato  esamina  tutti  i  mezzi,  anche  con  un
sopralluogo  presso  lo  stabilimento  contestato,  per  superare  la
controversia, informando poi la Commissione delle  Comunita'  europee
delle soluzioni concordate. 
  3. Quando sia risultato impossibile raggiungere una  intesa  e  sia
stata adita la Commissione delle Comunita' europee per  acquisire  in
materia il parere di uno o  piu'  esperti  comunitari,  il  Ministero
della sanita' dispone  l'intensificazione  dei  controlli  sul  latte
proveniente  dallo  stabilimento  contestato,  per  l'adozione  delle
misure conseguenti che,  come  in  ogni  caso  di  referto  analitico
irregolare,  possono  comportare  a  richiesta  dello   speditore   o
dell'importatore o del loro rappresentante  il  rinvio  del  prodotto
allo speditore o il suo impiego, ove possibile, per altri  scopi  non
alimentari ovvero ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4, della  direttiva
la sua distruzione. 
  4. Sulla base  delle  risultanze  della  perizia  tecnico-sanitaria
effettuata dagli esperti comunitari il Ministero della  sanita'  puo'
disporre  il  provvisorio  divieto  d'introduzione   nel   territorio
nazionale  del  latte  trattato  termicamente  proveniente  da  detto
stabilimento. 
  5. Tale  provvedimento  di  divieto,  da  notificarsi  agli  uffici
veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna  e,  per  il
tramite del Ministero degli affari esteri, alle competenti  autorita'
centrali del Paese  membro  interessato  ed  alla  Commissione  delle
Comunita' europee, rimane in  vigore  fino  ad  una  nuova  pronuncia
ufficiale comunitaria.