Art. 16. 
  1. Qualora l'ufficio veterinario di  confine,  porto,  aeroporto  e
dogana interna accerti che il  latte  trattato  termicamente  non  e'
conforme  ai  requisiti  prescritti  ne  informa   lo   speditore   o
l'importatore o il loro rappresentante e il Ministero della  sanita'.
2. Qualora non si oppongano controindicazioni sanitarie, a  richiesta
dello  speditore  o  dell'importatore  o  del  loro   rappresentante,
l'ufficio di cui al comma 1  puo'  autorizzare  la  restituzione  del
latte allo stabilimento di provenienza ovvero l'inoltro  condizionato
a destinazione  sotto  vincolo  sanitario  ai  fini  delle  ulteriori
determinazioni di cui al comma 4. 
  3. Nei casi di cui al comma 2 l'ufficio  deve  adottare  le  misure
cautelari atte a evitare l'abusivo impiego  alimentare  del  latte  e
deve annotare  sul  certificato  sanitario  di  scorta  la  specifica
destinazione del latte. 
  4. Qualora la restituzione del latte risulti impossibile per motivi
di carattere sanitario, ne viene ordinata la distruzione  salvo  che,
sentito il Ministero della sanita',  sia  possibile  autorizzarne  la
destinazione ad impieghi diversi dall'alimentazione umana. 
  5. Qualora la difformita' del latte ai requisiti  prescritti  venga
accertata dalla competente  autorita'  sanitaria  locale,  la  stessa
dispone  il  sequestro,  dandone  comunicazione  allo   speditore   o
all'importatore  o  al  loro  rappresentante  e  al  Ministero  della
sanita'. 
  6. Con le stesse modalita' di cui  ai  commi  2,  3  e  4  l'unita'
sanitaria locale provvede alla restituzione del  latte,  ovvero  alla
sua distruzione o al suo impiego per scopi diversi dall'alimentazione
umana. 
  7. Ogni decisione adottata deve  essere  notificata  per  iscritto,
debitamente motivata, allo speditore o  all'importatore  od  al  loro
rappresentante, informandoli dei mezzi di opposizione previsti  dalla
vigente normativa, con le procedure ed i termini relativi. 
  8. Qualora,  tuttavia,  la  difformita'  del  latte  dai  requisiti
prescritti risulti fondata sulla diagnosi di una malattia infettiva o
contagiosa o su di un'alterazione tale da costituire un pericolo  per
la salute umana  o  degli  animali  ovvero  su  un'infrazione  grave,
l'ufficio di cui al comma 1 o l'unita'  sanitaria  locale  competente
deve darne immediata comunicazione al Ministero della sanita'. 
  9. Il Ministero della sanita', per il tramite del  Ministero  degli
affari esteri, notifica alle  competenti  autorita'  governative  del
Paese  comunitario  di  provenienza  del  latte  contestato  ed  alla
Commissione delle Comunita' europee i provvedimenti  adottati  quando
essi siano stati determinati da: 
    a) alterazioni pericolose per la salute umana; 
    b) implicazioni relative a malattie infettive o contagiose; 
    c) gravi violazioni dei requisiti prescritti dalla direttiva. 
  10. Lo speditore o l'importatore o il loro rappresentante hanno  il
diritto  di  chiedere  il   parere   di   un   esperto   comunitario,
ufficialmente  designato  fra  quelli  inclusi  nell'apposito  elenco
compilato dalla Commissione delle Comunita' europee, appartenente  ad
un  Paese  comunitario  estraneo  alla  controversia,   con   effetti
sospensivi rispetto all'adozione di ulteriori provvedimenti.