Art. 16. 1. Qualora l'ufficio veterinario di confine, porto, aeroporto e dogana interna accerti che il latte trattato termicamente non e' conforme ai requisiti prescritti ne informa lo speditore o l'importatore o il loro rappresentante e il Ministero della sanita'. 2. Qualora non si oppongano controindicazioni sanitarie, a richiesta dello speditore o dell'importatore o del loro rappresentante, l'ufficio di cui al comma 1 puo' autorizzare la restituzione del latte allo stabilimento di provenienza ovvero l'inoltro condizionato a destinazione sotto vincolo sanitario ai fini delle ulteriori determinazioni di cui al comma 4. 3. Nei casi di cui al comma 2 l'ufficio deve adottare le misure cautelari atte a evitare l'abusivo impiego alimentare del latte e deve annotare sul certificato sanitario di scorta la specifica destinazione del latte. 4. Qualora la restituzione del latte risulti impossibile per motivi di carattere sanitario, ne viene ordinata la distruzione salvo che, sentito il Ministero della sanita', sia possibile autorizzarne la destinazione ad impieghi diversi dall'alimentazione umana. 5. Qualora la difformita' del latte ai requisiti prescritti venga accertata dalla competente autorita' sanitaria locale, la stessa dispone il sequestro, dandone comunicazione allo speditore o all'importatore o al loro rappresentante e al Ministero della sanita'. 6. Con le stesse modalita' di cui ai commi 2, 3 e 4 l'unita' sanitaria locale provvede alla restituzione del latte, ovvero alla sua distruzione o al suo impiego per scopi diversi dall'alimentazione umana. 7. Ogni decisione adottata deve essere notificata per iscritto, debitamente motivata, allo speditore o all'importatore od al loro rappresentante, informandoli dei mezzi di opposizione previsti dalla vigente normativa, con le procedure ed i termini relativi. 8. Qualora, tuttavia, la difformita' del latte dai requisiti prescritti risulti fondata sulla diagnosi di una malattia infettiva o contagiosa o su di un'alterazione tale da costituire un pericolo per la salute umana o degli animali ovvero su un'infrazione grave, l'ufficio di cui al comma 1 o l'unita' sanitaria locale competente deve darne immediata comunicazione al Ministero della sanita'. 9. Il Ministero della sanita', per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alle competenti autorita' governative del Paese comunitario di provenienza del latte contestato ed alla Commissione delle Comunita' europee i provvedimenti adottati quando essi siano stati determinati da: a) alterazioni pericolose per la salute umana; b) implicazioni relative a malattie infettive o contagiose; c) gravi violazioni dei requisiti prescritti dalla direttiva. 10. Lo speditore o l'importatore o il loro rappresentante hanno il diritto di chiedere il parere di un esperto comunitario, ufficialmente designato fra quelli inclusi nell'apposito elenco compilato dalla Commissione delle Comunita' europee, appartenente ad un Paese comunitario estraneo alla controversia, con effetti sospensivi rispetto all'adozione di ulteriori provvedimenti.