Art. 17. 1. Nel caso in cui uno Stato membro comunichi l'insorgenza di casi di afta epizootica in una zona del proprio territorio nella quale sono state adottate misure profilattiche secondo le vigenti disposizioni comunitarie, il Ministro della sanita', con propria ordinanza, puo' limitare o vietare temporaneamente l'introduzione nel territorio nazionale del latte pastorizzato ottenuto in uno stabilimento che sia situato o che raccolga latte crudo nella zona suddetta. 2. Quando uno Stato membro comunichi che i preesistenti focolai di afta epizootica hanno assunto carattere estensivo ovvero che in esso e' insorta una malattia grave e contagiosa degli animali, il Ministro della sanita', con propria ordinanza, puo' limitare o vietare temporaneamente l'introduzione nel territorio nazionale di latte pastorizzato e di latte U.H.T. comunque proveniente dal territorio dello Stato membro interessato. 3. Il Ministero della sanita' notifica senza indugio alla Commissione delle Comunita' europee ed agli altri Paesi membri l'adozione delle misure cautelari di profilassi di cui ai commi 1 e 2 e la loro successiva revoca. 4. Viene altresi' notificata senza indugio alla Commissione delle Comunita' europee ed agli altri Stati membri, a cura del Ministero della sanita', l'eventuale insorgenza nel territorio nazionale dell'afta epizootica o di ogni altra malattia grave e contagiosa del bestiame non contemplata nelle ordinanze di competenza del Ministero della sanita' con l'indicazione delle relative misure di lotta adottate. 5. Quando in sede di comitato veterinario permanente delle Comunita' europee sia stata deliberata la modifica o l'abrogazione delle misure cautelari di cui ai commi 1 e 2, anche al fine di garantirne il coordinamento con quelle adottate da altri Paesi membri, il Ministro della sanita', con propria ordinanza, assicura l'attuazione delle decisioni comunitarie.