Art. 17. 
  1. Nel caso in cui uno Stato membro comunichi l'insorgenza di  casi
di afta epizootica in una zona del  proprio  territorio  nella  quale
sono  state  adottate  misure  profilattiche   secondo   le   vigenti
disposizioni comunitarie, il  Ministro  della  sanita',  con  propria
ordinanza, puo' limitare o vietare temporaneamente l'introduzione nel
territorio  nazionale  del  latte  pastorizzato   ottenuto   in   uno
stabilimento che sia situato o che raccolga latte  crudo  nella  zona
suddetta. 
  2. Quando uno Stato membro comunichi che i preesistenti focolai  di
afta epizootica hanno assunto carattere estensivo ovvero che in  esso
e' insorta una malattia grave e contagiosa degli animali, il Ministro
della  sanita',  con  propria  ordinanza,  puo'  limitare  o  vietare
temporaneamente l'introduzione  nel  territorio  nazionale  di  latte
pastorizzato e di latte U.H.T. comunque  proveniente  dal  territorio
dello Stato membro interessato. 
  3.  Il  Ministero  della  sanita'  notifica  senza   indugio   alla
Commissione delle  Comunita'  europee  ed  agli  altri  Paesi  membri
l'adozione delle misure cautelari di profilassi di cui ai commi 1 e 2
e la loro successiva revoca. 
  4. Viene altresi' notificata senza indugio alla  Commissione  delle
Comunita' europee ed agli altri Stati membri, a  cura  del  Ministero
della  sanita',  l'eventuale  insorgenza  nel  territorio   nazionale
dell'afta epizootica o di ogni altra malattia grave e contagiosa  del
bestiame non contemplata nelle ordinanze di competenza del  Ministero
della sanita'  con  l'indicazione  delle  relative  misure  di  lotta
adottate. 
  5.  Quando  in  sede  di  comitato  veterinario  permanente   delle
Comunita' europee sia stata deliberata la  modifica  o  l'abrogazione
delle misure cautelari di cui ai commi  1  e  2,  anche  al  fine  di
garantirne il  coordinamento  con  quelle  adottate  da  altri  Paesi
membri, il Ministro della sanita', con  propria  ordinanza,  assicura
l'attuazione delle decisioni comunitarie.