Art. 3. 1. Le definizioni di cui all'art. 2 della direttiva e dell'art. 3 del regolamento CEE n. 1411/71 sono integrate con le definizioni di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397, lettere a), d), e), f), i), punto 1) e j). 2. Il Ministero della sanita' ed i servizi delle unita' sanitarie locali secondo le rispettive competenze esercitano i controlli previsti dal presente decreto.
Note all'art. 3: - Il regolamento CEE n. 1411/71 del 29 giugno 1971 pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 148 del 3 luglio 1971, riguarda le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune. Il relativo art. 3 e' del seguente tenore: "Art. 3. - 1. Per l'applicazione del presente regolamento, si intende per: a) latte: il prodotto della mungitura di una o piu' vacche; b) latte alimentare: i prodotti seguenti destinati ad essere venduti come tali al consumatore: latte crudo: il latte che non abbia subito alcun trattamento termico od un trattamento di effetto equivalente; latte intero: il latte che abbia subito, in un'impresa che tratta il latte, almeno un trattamento termico od un trattamento di effetto equivalente autorizzato ed il cui tenore naturale di materia grassa sia uguale o superiore al 3,50%, od il cui tenore di materia grassa sia stato portato almeno al 3,50%; latte parzialmente scremato: il latte che abbia subito, in un'impresa che tratta il latte, almeno un trattamento termico od un trattamento di effetto equivalente autorizzato ed il cui tenore di materia grassa sia stato portato ad un tasso compreso tra un minimo dell'1,50% ed un massimo dell'1,80%; latte scremato: il latte che abbia subito, in un'impresa che tratta il latte, almeno un trattamento termico o un trattamento di effetto equivalente autorizzato, ed il cui tenore di materia grassa sia stato portato ad un tasso massimo dello 0,30%. 2. Le dominazioni di cui al paragrafo 1, fatta salva la loro utilizzazione sotto denominazioni composte e con riserva delle disposizioni adottate conformemente all'art. 4, sono riservate ai prodotti ivi indicati. 3. Il tenore di materia grassa espressa in percentuale nel presente regolamento e' il rapporto in peso delle parti di materia grassa del latte su 100 parti del latte in questione. 4. Il tenore di materia grassa prescritto per il latte alimentare puo' essere ottenuto, se non esiste allo stato naturale, soltanto mediante aggiunta o prelievo di latte o crema di latte o mediante aggiunta di latte scremato o parzialmente scremato. Non sono ammesse altre modifiche della composizione del latte alimentare". - La legge 30 aprile 1976, n. 397, riguarda "Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea". Il relativo art. 2, lettere a), d), e), f), i), punto 1, e j) e' del seguente tenore: "Art. 2. - Ai sensi della presente legge si intende per: a) azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ufficialmente controllati, situati nel territorio di uno Stato membro, nei quali sono tenuti o abitualmente allevati animali da allevamento, da produzione o da macello; per quanto riguarda le stalle dei commercianti situate nel territorio della Repubblica italiana, devono intendersi come ufficialmente controllate quelle autorizzate ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dello art. 20 del decreto ministeriale 1 giugno 1968 e dell'art. 23 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 13 settembre 1968 e n. 234 del 14 settembre 1968; (Omissis); d) allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto I; e) allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II A1; f) allevamento bovino indenne da brucellosi: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II A2; (Omissis); i) zona indenne da epizoozia: la zona di un diametro di 20 chilometri, entro la quale, secondo accertamenti ufficiali, non si e' avuto da almeno trenta giorni prima del carico: 1) per gli animali della specie bovina: alcun caso di afta epizootica; (Omissis); j) malattie soggette a denuncia obbligatoria: le malattie elencate nell'allegato E.