Art. 3. 
  1. Le definizioni di cui all'art. 2 della direttiva e  dell'art.  3
del regolamento CEE n. 1411/71 sono integrate con le  definizioni  di
cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397,  lettere  a),  d),
e), f), i), punto 1) e j). 
  2. Il Ministero della sanita' ed i servizi delle  unita'  sanitarie
locali  secondo  le  rispettive  competenze  esercitano  i  controlli
previsti dal presente decreto. 
 
          Note all'art. 3:
             -  Il  regolamento  CEE  n.  1411/71  del 29 giugno 1971
          pubblicato  nella  "Gazzetta  Ufficiale"  delle   Comunita'
          europee   n.   L   148  del  3  luglio  1971,  riguarda  le
          disposizioni complementari dell'organizzazione  comune  dei
          mercati  nel  settore  del  latte  e  dei prodotti lattiero
          caseari per i  prodotti  della  voce  04.01  della  tariffa
          doganale comune. Il relativo art. 3 e' del seguente tenore:
             "Art.   3.   -   1.   Per  l'applicazione  del  presente
          regolamento, si intende per:
               a)  latte:  il  prodotto della mungitura di una o piu'
          vacche;
               b)  latte alimentare: i prodotti seguenti destinati ad
          essere venduti come tali al consumatore:
               latte  crudo:  il  latte  che  non  abbia subito alcun
          trattamento  termico   od   un   trattamento   di   effetto
          equivalente;
               latte intero: il latte che abbia subito, in un'impresa
          che tratta il latte, almeno un trattamento  termico  od  un
          trattamento  di  effetto  equivalente autorizzato ed il cui
          tenore naturale di materia grassa sia uguale o superiore al
          3,50%, od il cui tenore di materia grassa sia stato portato
          almeno al 3,50%;
               latte   parzialmente  scremato:  il  latte  che  abbia
          subito, in  un'impresa  che  tratta  il  latte,  almeno  un
          trattamento   termico   od   un   trattamento   di  effetto
          equivalente autorizzato ed il cui tenore di materia  grassa
          sia  stato  portato  ad  un  tasso  compreso  tra un minimo
          dell'1,50% ed un massimo dell'1,80%;
               latte   scremato:   il  latte  che  abbia  subito,  in
          un'impresa che  tratta  il  latte,  almeno  un  trattamento
          termico   o   un   trattamento   di   effetto   equivalente
          autorizzato, ed il cui tenore di materia grassa  sia  stato
          portato ad un tasso massimo dello 0,30%.
             2.  Le dominazioni di cui al paragrafo 1, fatta salva la
          loro  utilizzazione  sotto  denominazioni  composte  e  con
          riserva  delle disposizioni adottate conformemente all'art.
          4, sono riservate ai prodotti ivi indicati.
             3.  Il  tenore di materia grassa espressa in percentuale
          nel presente regolamento e' il rapporto in peso delle parti
          di  materia  grassa  del  latte  su  100 parti del latte in
          questione.
             4.  Il  tenore di materia grassa prescritto per il latte
          alimentare puo' essere ottenuto, se non esiste  allo  stato
          naturale,  soltanto mediante aggiunta o prelievo di latte o
          crema di latte o mediante  aggiunta  di  latte  scremato  o
          parzialmente  scremato.  Non  sono  ammesse altre modifiche
          della composizione del latte alimentare".
             -  La  legge  30  aprile  1976,  n. 397, riguarda "Norme
          sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli  altri
          Stati   membri   della  Comunita'  economica  europea".  Il
          relativo art. 2, lettere a), d), e), f), i), punto 1, e  j)
          e' del seguente tenore:
             "Art. 2. - Ai sensi della presente legge si intende per:
               a)  azienda:  il  complesso  agricolo  o la stalla del
          commerciante   ufficialmente   controllati,   situati   nel
          territorio  di  uno  Stato  membro, nei quali sono tenuti o
          abitualmente allevati animali da allevamento, da produzione
          o   da   macello;   per   quanto  riguarda  le  stalle  dei
          commercianti  situate  nel  territorio   della   Repubblica
          italiana,  devono intendersi come ufficialmente controllate
          quelle autorizzate ai sensi dell'art. 17  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dello
          art. 20 del decreto ministeriale 1 giugno 1968 e dell'art.
          23  del decreto ministeriale 3 giugno 1968, rispettivamente
          pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.   233   del   13
          settembre 1968 e n. 234 del 14 settembre 1968;
              (Omissis);
               d)   allevamento   bovino   ufficialmente  indenne  da
          tubercolosi:   allevamento   bovino   che   risponde   alle
          condizioni indicate nell'allegato A, punto I;
               e)   allevamento   bovino   ufficialmente  indenne  da
          brucellosi:    allevamento   bovino   che   risponde   alle
          condizioni indicate nell'allegato A, punto II A1;
               f)   allevamento   bovino   indenne   da   brucellosi:
          allevamento bovino che risponde  alle  condizioni  indicate
          nell'allegato A, punto II A2;
              (Omissis);
               i)  zona  indenne da epizoozia: la zona di un diametro
          di 20 chilometri,  entro  la  quale,  secondo  accertamenti
          ufficiali,  non  si  e' avuto da almeno trenta giorni prima
          del carico:
               1)  per gli animali della specie bovina: alcun caso di
          afta epizootica;
               (Omissis);
               j)  malattie  soggette  a  denuncia  obbligatoria:  le
          malattie elencate nell'allegato E.