Art. 4. 1. Le aziende di produzione che forniscono agli stabilimenti di cui al successivo art. 6 latte crudo destinato al trattamento termico ai fini del commercio in ambito comunitario sono assoggettate a controlli periodici da parte dei servizi veterinari della competente unita' sanitaria locale. 2. I controlli di cui al comma 1 sono diretti ad accertare la conformita' del latte ai requisiti di cui all'art. 3, lettera A, punto 1, lettera a), della direttiva. 3. Qualora, a seguito del controllo, siano emersi elementi tali da far ritenere che non siano soddisfatti nell'azienda di produzione i requisiti di sanita' animale, prescritti dall'allegato A, capitolo VI, della direttiva, l'autorita' sanitaria locale dispone specifici accertamenti da effettuarsi da parte del veterinario incaricato, estesi, ove necessario, ad un esame clinico delle mammelle delle vacche lattifere. 4. Nel caso in cui si verifichi che il latte crudo raggiunga il valore limite di cellule somatiche, il veterinario incaricato dalla unita' sanitaria locale effettua, al piu' presto, gli accertamenti clinici sulle vacche lattifere interessate e adotta le necessarie misure di profilassi.