Art. 4. 
  1. Le aziende di produzione che forniscono agli stabilimenti di cui
al successivo art. 6 latte crudo destinato al trattamento termico  ai
fini  del  commercio  in  ambito  comunitario  sono  assoggettate   a
controlli periodici da parte dei servizi veterinari della  competente
unita' sanitaria locale. 
  2. I controlli di cui al comma  1  sono  diretti  ad  accertare  la
conformita' del latte ai requisiti di  cui  all'art.  3,  lettera  A,
punto 1, lettera a), della direttiva. 
  3. Qualora, a seguito del controllo, siano emersi elementi tali  da
far ritenere che non siano soddisfatti nell'azienda di  produzione  i
requisiti di sanita' animale, prescritti  dall'allegato  A,  capitolo
VI, della direttiva, l'autorita' sanitaria locale  dispone  specifici
accertamenti da effettuarsi  da  parte  del  veterinario  incaricato,
estesi, ove necessario, ad un  esame  clinico  delle  mammelle  delle
vacche lattifere. 
  4. Nel caso in cui si verifichi che il  latte  crudo  raggiunga  il
valore limite di cellule somatiche, il veterinario  incaricato  dalla
unita' sanitaria locale effettua, al piu'  presto,  gli  accertamenti
clinici sulle vacche lattifere interessate  e  adotta  le  necessarie
misure di profilassi.