Art. 5. 
  1. Gli stabilimenti di trattamento termico, i centri di raccolta ed
i centri di normalizzazione del latte destinato alla  spedizione  nei
Paesi comunitari sono riconosciuti idonei dal Ministero della sanita'
dopo che sia stato constatato il rispetto dei requisiti prescritti: 
    a) dall'allegato A, capitoli I, III e V, della direttiva,  per  i
centri di raccolta; 
    b) dall'allegato A, capitoli I, IV e V, della  direttiva,  per  i
centri di normalizzazione; 
    c) dall'allegato A, capitoli I, II e V, della direttiva, per  gli
stabilimenti di trattamento. 
  2. Per il riscontro di potabilita' dell'acqua di approvvigionamento
dei centri di raccolta e di normalizzazione e degli  stabilimenti  di
trattamento termico del latte, secondo le prescrizioni  dell'allegato
A, capitolo I della  direttiva,  si  applicano  le  disposizioni  del
decreto di recepimento della  direttiva  comunitaria  del  15  luglio
1980, n. 80/778. 
  3. Il riconoscimento di idoneita' degli stabilimenti di trattamento
di cui al comma 1 comporta anche l'approvazione: 
    a)  per  il  latte  pastorizzato,   UHT   e   sterilizzato,   dei
procedimenti   di   riscaldamento   e   dei   rispettivi    parametri
tempo/temperatura; 
    b) dei tipi di apparecchiature a tal fine usate, con le  relative
valvole di derivazione; 
    c) dei tipi di dispositivi di regolazione  della  temperatura,  i
cui grafici devono essere datati e conservati per due anni per  poter
essere esibiti a richiesta dell'unita' sanitaria locale. 
  4. In base alle istanze, con la  relativa  documentazione,  inviate
dalle imprese di cui al comma 1 e  trasmesse  per  il  tramite  delle
unita'  sanitarie  locali,   con   il   proprio   preventivo   parere
tecnico-sanitario, il  Ministero  della  sanita'  dispone,  presso  i
centri  o  gli  stabilimenti  per  i  quali  e'  stato   chiesto   il
riconoscimento  di  idoneita',  sopralluoghi  intesi   ad   accertare
l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1. 
  5. I centri e gli stabilimenti riconosciuti idonei sono iscritti in
uno speciale  registro  ufficiale,  attribuendo  loro  un  numero  di
riconoscimento che li identifica ai fini della  spedizione  di  latte
nei Paesi comunitari. 
  6. Qualora venga accertato, attraverso i sopralluoghi disposti  dal
Ministero della sanita' o attraverso i controlli di cui al successivo
art. 7, che in un centro di raccolta o di normalizzazione  o  in  uno
stabilimento di trattamento del latte sono venute meno le  condizioni
che hanno consentito il riconoscimento  di  idoneita',  il  Ministero
della sanita' dispone la revoca del provvedimento di  ricoscimento  e
la cancellazione dello stabilimento del registro ufficiale. 
 
          Nota all'art. 5:
             La  direttiva  comunitaria n. 80/778 del 15 luglio 1980,
          riguarda la  qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo
          umano.