Art. 5. 1. Gli stabilimenti di trattamento termico, i centri di raccolta ed i centri di normalizzazione del latte destinato alla spedizione nei Paesi comunitari sono riconosciuti idonei dal Ministero della sanita' dopo che sia stato constatato il rispetto dei requisiti prescritti: a) dall'allegato A, capitoli I, III e V, della direttiva, per i centri di raccolta; b) dall'allegato A, capitoli I, IV e V, della direttiva, per i centri di normalizzazione; c) dall'allegato A, capitoli I, II e V, della direttiva, per gli stabilimenti di trattamento. 2. Per il riscontro di potabilita' dell'acqua di approvvigionamento dei centri di raccolta e di normalizzazione e degli stabilimenti di trattamento termico del latte, secondo le prescrizioni dell'allegato A, capitolo I della direttiva, si applicano le disposizioni del decreto di recepimento della direttiva comunitaria del 15 luglio 1980, n. 80/778. 3. Il riconoscimento di idoneita' degli stabilimenti di trattamento di cui al comma 1 comporta anche l'approvazione: a) per il latte pastorizzato, UHT e sterilizzato, dei procedimenti di riscaldamento e dei rispettivi parametri tempo/temperatura; b) dei tipi di apparecchiature a tal fine usate, con le relative valvole di derivazione; c) dei tipi di dispositivi di regolazione della temperatura, i cui grafici devono essere datati e conservati per due anni per poter essere esibiti a richiesta dell'unita' sanitaria locale. 4. In base alle istanze, con la relativa documentazione, inviate dalle imprese di cui al comma 1 e trasmesse per il tramite delle unita' sanitarie locali, con il proprio preventivo parere tecnico-sanitario, il Ministero della sanita' dispone, presso i centri o gli stabilimenti per i quali e' stato chiesto il riconoscimento di idoneita', sopralluoghi intesi ad accertare l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1. 5. I centri e gli stabilimenti riconosciuti idonei sono iscritti in uno speciale registro ufficiale, attribuendo loro un numero di riconoscimento che li identifica ai fini della spedizione di latte nei Paesi comunitari. 6. Qualora venga accertato, attraverso i sopralluoghi disposti dal Ministero della sanita' o attraverso i controlli di cui al successivo art. 7, che in un centro di raccolta o di normalizzazione o in uno stabilimento di trattamento del latte sono venute meno le condizioni che hanno consentito il riconoscimento di idoneita', il Ministero della sanita' dispone la revoca del provvedimento di ricoscimento e la cancellazione dello stabilimento del registro ufficiale.
Nota all'art. 5: La direttiva comunitaria n. 80/778 del 15 luglio 1980, riguarda la qualita' delle acque destinate al consumo umano.