Art. 7. 1. I centri di raccolta, i centri di normalizzazione e gli stabilimenti di trattamento termico sono soggetti ad un controllo permanente dei competenti servizi della unita' sanitaria locale, che provvedono anche a periodici prelevamenti di campioni per gli accertamenti analitici sul latte. 2. Il controllo di cui al comma 1 e' diretto ad accertare la permanenza dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1 e ad assicurare: a) l'osservanza delle prescrizioni, di cui all'allegato A, cap. V, della direttiva, relative all'igiene del personale, dell'ambiente e delle attrezzature nonche' al lavaggio, alla pulizia, ed alla disinfezione dei recipienti e delle cisterne, con l'obbligo di usare soltanto prodotti registrati come presidi medico-chirurgici; b) l'osservanza delle prescrizioni, di cui all'allegato A, cap. VII, della direttiva, relative alla refrigerazione obbligatoria del latte crudo, ai controlli e alle garanzie supplementari del latte crudo non sottoposto a trattamento termico entro le 36 ore dalla sua immissione nello stabilimento nonche' alle modalita' dei trattamenti termici; c) l'osservanza delle prescrizioni, di cui all'allegato A, cap. VIII, IX e XI, della direttiva, relative alle modalita' di confezionamento, di deposito e di trasporto del latte.