Art. 7. 
  1. I  centri  di  raccolta,  i  centri  di  normalizzazione  e  gli
stabilimenti di trattamento termico sono  soggetti  ad  un  controllo
permanente dei competenti servizi della unita' sanitaria locale,  che
provvedono  anche  a  periodici  prelevamenti  di  campioni  per  gli
accertamenti analitici sul latte. 
  2. Il controllo di cui al  comma  1  e'  diretto  ad  accertare  la
permanenza dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1 e ad assicurare: 
    a) l'osservanza delle prescrizioni, di cui all'allegato  A,  cap.
V, della direttiva, relative all'igiene del personale,  dell'ambiente
e delle attrezzature nonche'  al  lavaggio,  alla  pulizia,  ed  alla
disinfezione dei recipienti e delle cisterne, con l'obbligo di  usare
soltanto prodotti registrati come presidi medico-chirurgici; 
    b) l'osservanza delle prescrizioni, di cui all'allegato  A,  cap.
VII, della direttiva, relative alla refrigerazione  obbligatoria  del
latte crudo, ai controlli e alle  garanzie  supplementari  del  latte
crudo non sottoposto a trattamento termico entro le 36 ore dalla  sua
immissione nello stabilimento nonche' alle modalita' dei  trattamenti
termici; 
    c) l'osservanza delle prescrizioni, di cui all'allegato  A,  cap.
VIII,  IX  e  XI,  della  direttiva,  relative  alle   modalita'   di
confezionamento, di deposito e di trasporto del latte.