Art. 8. 1. I requisiti del latte crudo destinato al trattamento termico e i requisiti microbiologici dei tre tipi di latte trattato termicamente destinati agli scambi intracomunitari devono corrispondere ai valori indicati nella direttiva e richiamati nell'allegato A, parti I, II e III, del presente decreto, con decorrenza, per la fase 1, dal 1 gennaio 1989 e per la fase 2 dal 1 gennaio 1993. 2. Le condizioni prescritte per la fase 2 si applicano al latte trattato termicamente confezionato per il consumo diretto a decorrere dal 1 aprile 1990.