Art. 8. 
  1. I requisiti del latte crudo destinato al trattamento termico e i
requisiti microbiologici dei tre tipi di latte trattato  termicamente
destinati agli scambi intracomunitari devono corrispondere ai  valori
indicati nella direttiva e richiamati nell'allegato A, parti I, II  e
III, del presente decreto, con decorrenza,  per  la  fase  1,  dal  1
gennaio 1989 e per la fase 2 dal 1 gennaio 1993. 
  2. Le condizioni prescritte per la fase 2  si  applicano  al  latte
trattato termicamente confezionato per il consumo diretto a decorrere
dal 1 aprile 1990.