Art. 9. 
  1.  Il  certificato  sanitario  di  scorta   del   latte   trattato
termicamente destinato ai Paesi membri e'  rilasciato  dal  sanitario
incaricato dell'unita' sanitaria locale. Il certificato  deve  essere
redatto nella  lingua  o  nelle  lingue  del  Paese  destinatario  in
conformita' al modello di cui all'allegato B del presente decreto. 
  2.  Le  cisterne  adibite  al  trasporto  del  latte   pastorizzato
destinato ai Paesi membri sono  soggette,  prima  della  partenza,  a
piombatura da parte dell'autorita' di cui al comma 1, che vi provvede
all'atto del rilascio del certificato  sanitario  di  scorta,  previo
accertamento  della  rispondenza  della  cisterna  e  delle  relative
modalita' di riempimento ai  requisiti  prescritti  dall'allegato  A,
capitolo XI, della direttiva.