Art. 9. 1. Il certificato sanitario di scorta del latte trattato termicamente destinato ai Paesi membri e' rilasciato dal sanitario incaricato dell'unita' sanitaria locale. Il certificato deve essere redatto nella lingua o nelle lingue del Paese destinatario in conformita' al modello di cui all'allegato B del presente decreto. 2. Le cisterne adibite al trasporto del latte pastorizzato destinato ai Paesi membri sono soggette, prima della partenza, a piombatura da parte dell'autorita' di cui al comma 1, che vi provvede all'atto del rilascio del certificato sanitario di scorta, previo accertamento della rispondenza della cisterna e delle relative modalita' di riempimento ai requisiti prescritti dall'allegato A, capitolo XI, della direttiva.