(Allegato A)
    

                                                          Allegato A
              
                                Parte I
                      REQUISITI DEL LATTE CRUDO
                   DESTINATO AL TRATTAMENTO TERMICO
1) Requisiti chimico-fisici: (**)
   Punto di congelamento (indice crioscopico)
                                    minore o uguale - 0,520 C
                         penicillina          minore 0,004 ug/ml
   Residui di antibiotici (**)
                         altri                non rilevabili
2) Requisiti microbiologici e biologici: (**)
                               Fase 1                    Fase 2
                                 --                         -
Tenore di germi a 30 C... minore o uguale           minore o uguale
                           300.000/ml (1)            100.000/ml (1)
Titolo di cellule
somatiche................. minore o uguale           minore o uguale
                           500.000/ml (2)            400.000/ml (2)
             (1)  Inteso  come valore medio rilevato in un periodo di
          due mesi, con almeno due prelievi al mese.
             (2)  Inteso  come valore medio rilevato in un periodo di
          tre mesi, con almeno un prelievo al mese.
             (**)  Valore  prescritto  dall'allegato  A, capitolo VI,
          lettera D della direttiva.

                               Parte II
            TRATTAMENTO E REQUISITI DEL LATTE PASTORIZZATO
1) Trattamento: (*)
   Trattamento  termico  di  pastorizzazione  =  trattamento  termico
applicato una sola volta che comporta la somministrazione al latte di
una  temperatura  non  inferiore  a  +  71,7  C  per 15 secondi o di
combinazioni equivalenti per quantita' di calore somministrato e tale
da  garantire,  per  il  prodotto  cosi'  trattato,  il  rispetto dei
requisiti relativi alla fosfatasi e  alla  perossidasi  e  di  quelli
microbiologici indicati nei punti 2 e 3.
2) Requisiti chimico-fisici:
   Peso specifico 1030 (**) a + 10 C o equivalente su latte scremato
a + 20 C
   Tenore sostanze proteiche maggiore o uguale 28 g/l (**)
   Tasso materia secca sgrassata maggiore o uguale 8,50% (**)
   Punto di congelamento minore o uguale - 0,520 C (***)
    (indice crioscopico)
   Fosfatasi negativa (***)
   Perossidasi positiva (***)
   Residui di antibiotici non rilevabili in 1/ml (***)
3) Requisiti microbiologici: (***)
                            Fase 1                     Fase 2
                              --                         -
Germi patogeni..........   assenza                     assenza
Coliformi (per ml)......   minore 5                    minore 1
Tenore di germi a
30 C (per ml)..........   minore o uguale         minore o uguale
                           50.000                  30.000
Dopo incubazione 6 C per cinque
  giorni:
tenore di germi a 21 C    minore o uguale         minore o uguale
                           250.000                 100.000
             (*)   La  definizione  e'  desumibile  dalle  coordinate
          prescrizioni dell'art.  3,  lettera  A,  punti  2  e  3,  e
          dell'allegato A, capitolo VII, punto 2, della direttiva.
             (**)  Valori prescritti dall'art. 3, lettera A, punto 3,
          della direttiva.
             (***)  Valori  prescritti dall'allegato A, capitolo VII,
          punto 2, della direttiva.

                              Parte III
                       TRATTAMENTI E REQUISITI
                DEL LATTE UHT E DEL LATTE STERILIZZATO
1) Trattamento del latte UHT:
   trattamento   termico   UHT   (o  ad  ultra  alta  temperatura)  =
trattamento termico del latte con  procedimento  di  riscaldamento  a
flusso  continuo,  applicato  in modo ininterrotto in un'unica volta,
che comporti l'impiego di una temperatura molto elevata per un  breve
periodo  di  tempo,  con  combinazioni  dei  due  parametri uguali od
equivalenti  a  +  135  C  per   un   secondo   ed   il   successivo
confezionamento  asettico  in  un  recipiente  opaco  e  tale  che il
prodotto cosi' trattato:
     a) risponda ai requisiti microbiologici indicati nel punto 4;
     b)  risulti  conservabile  a temperatura ambiente in modo da non
presentare, in base a controlli  eseguiti  a  sondaggio,  alterazioni
palesi  dopo  essere  stato  mantenuto  per  quindici  giorni  in una
confezione non  aperta  alla  temperatura  di  +  30  C  ovvero,  se
necessario,  per  sette  giorni  in  una  confezione  non aperta alla
temperatura di + 55 C;
     c)  presenti  una  reazione positiva alla prova modificata della
torbidita' secondo il metodo Aschaffenburg o secondo qualsiasi  altro
metodo approvato in sede comunitaria.
2) Trattamento del latte sterilizzato:
   trattamento   termico   di   sterilizzazione   =  procedimento  di
riscaldamento del latte in contenitori  chiusi,  con  dispositivo  di
chiusura  tale da restare inalterato, che comporti la sterilizzazione
del prodotto cosi' trattato in modo che esso:
     a)  risponda  ai  relativi requisiti microbiologici indicati nel
punto 4;
     b)  risulti conservabile, in base a controlli a sondaggio, tanto
da non presentare alterazioni palesi dopo essere stato mantenuto  per
quindici giorni in una confezione non aperta alla temperatura di + 30
C ovvero, se necessario, per sette  giorni  in  una  confezione  non
aperta alla temperatura di + 55 C;
     c)  presenti  una  reazione negativa alla prova modificata della
torbidita' secondo il metodo Aschaffenburg o secondo qualsiasi  altro
metodo approvato in sede comunitaria.
3) Requisiti chimici e chimico-fisici:
   Peso specifico 1030 (**) a + 10 C o equivalente su latte scremato
a + 20 C
   Tenore sostanze proteiche maggiore o uguale 28 g/l (**)
   Tasso materia secca sgrassata maggiore o ugiale 8,50% (**)
   Punto di congelamento (C) (1) minore o uguale - 0,520 C (***)
   Antibiotici (per ml) non rilevabili (***)
 4) Requisiti microbiologici: (***)
                           Fase 1                      Fase 2
                             --                          -
Dopo incubazione per quindici giorni a
  30 C:
  tenore di germi a
30 C (per 0,1 ml)..... minore oguale 10          minore o uguale 10
controllo organolettico      normale                    normale
             (1)  Fino  al  1  gennaio  1991  e' tollerato un indice
          crioscopico non superiore a - 0,515 C nel caso  del  latte
          sottoposto  a trattamento UHT mediante contatto diretto con
          il vapore d'acqua.
             (*)  Definizioni  desumibili  dall'allegato  A, capitolo
          VII, punti 3 e 4 della direttiva.
             (**)  Valori prescritti dall'art. 3, lettera A, punto 3,
          della direttiva.
             (***)  Valori  prescritti dall'allegato A, capitolo VII,
          punti 3, 4 e 5, della direttiva.