Allegato C RIEPILOGO DELLE INDICAZIONI DA APPORRE SUI CONTENITORI DI LATTE (1) (Cap. VIII, punto 4, della direttiva) a) Denominazione di vendita costituita dalla dicitura latte, seguito a seconda del tenore di materia grassa, dalla qualificazione: "intero", "parzialmente scremato", o "scremato" e dalla specificazione del tipo di trattamento termico subi'to dal prodotto, in applicazione dell'art. 2 del presente decreto; b) il quantitativo netto, in unita' di volume; c) un'indicazione che consenta l'identificazione della data del trattamento termico; d) il termine minimo di conservazione; e) le modalita' di conservazione e di utilizzazione, ivi comprese quelle relative alla fase successiva all'apertura della confezione e, per il latte pastorizzato, l'indicazione della temperatura di refrigerazione cui il prodotto deve essere mantenuto; f) il luogo di origine o di provenienza; g) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del produttore o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' europea; h) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento nel caso del latte prodotto o confezionato in Italia per la vendita nel territorio nazionale; i) il numero di riconoscimento ufficiale comunitario dello stabilimento di trattamento termico, con la sigla CEE. (1) L'obbligo di tali indicazioni deriva dall'applicazione coordinata del regolamento CEE n. 1411/71 del 29 novembre 1971, della direttiva n. 79/112 recepita con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1982, n. 322, e dalla presente direttiva n. 85/397.