(Allegato C)
    

                                                          Allegato C
              
                     RIEPILOGO DELLE INDICAZIONI
               DA APPORRE SUI CONTENITORI DI LATTE (1)
                (Cap. VIII, punto 4, della direttiva)
    a)  Denominazione  di  vendita  costituita  dalla dicitura latte,
seguito a seconda del tenore di materia grassa, dalla qualificazione:
"intero",    "parzialmente    scremato",   o   "scremato"   e   dalla
specificazione del tipo di trattamento termico subi'to dal  prodotto,
in applicazione dell'art. 2 del presente decreto;
    b) il quantitativo netto, in unita' di volume;
    c)  un'indicazione  che consenta l'identificazione della data del
trattamento termico;
    d) il termine minimo di conservazione;
    e) le modalita' di conservazione e di utilizzazione, ivi comprese
quelle relative alla fase successiva all'apertura della confezione e,
per   il  latte  pastorizzato,  l'indicazione  della  temperatura  di
refrigerazione cui il prodotto deve essere mantenuto;
    f) il luogo di origine o di provenienza;
    g) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede
del produttore o del confezionatore o di un venditore stabilito nella
Comunita' europea;
    h)  la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento
nel caso del latte prodotto o confezionato in Italia per  la  vendita
nel territorio nazionale;
    i)  il  numero  di  riconoscimento  ufficiale  comunitario  dello
stabilimento di trattamento termico, con la sigla CEE.
             (1)     L'obbligo    di    tali    indicazioni    deriva
          dall'applicazione coordinata del regolamento CEE n. 1411/71
          del  29  novembre  1971, della direttiva n. 79/112 recepita
          con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo  1982,
          n. 322, e dalla presente direttiva n.  85/397.