DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 5 agosto 1985 concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente (85/397/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che, fintantoche' il commercio intrcomunitario del latte sara' ostacolato dalla diversita' tra le esigenze sanitarie degli stati membri, il funzionamento armonioso del mercato comune e in particolare delle organizzazioni comuni dei mercati non avra' gli effetti desiderati; considerando che, per eliminare tali differenze, le disposizioni di carettere sanitario degli stati membri dovranno essere ravvicinate; considerando che, tenendo conto dell'estensione del settore lattiero-caseario e della diversita' dei problemi da risolvere, occorre limitarsi, in una prima fase, a fissare le norme applicabili al latte trattato termicamente, escludendo provvisoriamente gli altri prodotti derivati dal latte, tranne, a titolo derogatorio e tenuto conto dell'uso particolare di tale prodotto, il latte pastorizzato concentrato fornito in cisterna; considerando che il latte deve provenire da animali indenni da malattie pericolose per la salute umana; che tuttavia occorre tener conto delle differenze ancora esistenti tra gli stati membri per quanto riguarda lo stato sanitario dei loro allevamenti; considerando che le aziende produttrici devono disporre di strutture atte a garantire che gli animali siano tenuti e il latte sia prodotto in soddisfacenti condizioni igieniche; che e' necessario prevedere l'elaborazione di un codice d'igiene per precisare tali condizioni; considerando che e' necessario fissare norme igieniche relative alla raccolta e al trasporto del latte verso il centro di raccolta o di normalizzazione o verso lo stabilimento di trattamento, nonche' definire le condizioni sanitarie del personale addetto a queste operazioni; considerando che il latte crudo di ciascuna azienda di produzione deve essere sottoposto periodicamente ad analisi o prove per verificare la sua conformita' alle norme fissate; che devono poter essere inoltre effettuati controlli nelle aziende per verificare in particolare l'igiene della produzione lattiera e lo stato sanitario generale degli animali ad essa destinati; che tali controlli devono essere eseguiti secondo modalita' adottate a livello comunitario; considerando che e' opportuno accettare il principio di un'ispezionel per sondaggio per verificare la presenza di residui di sostanze che potrebbero nuocere alla salubrita' del latte; considerando che si dovrebbe fare in modo che i paesi destinatari possano procedere, in modo non discriminatorio e nell'osservanza delle disposizioni generali del trattato, a verifiche ed ispezioni quanto alla conformita' delle forniture con i requisiti della presente direttiva; considerando che il latte trattato termicamente deve essere prodotto, depositato e trasportato in condizioni tali da offrire le massime garanzie in materia di igiene; che la necessita' di una registrazione o di un riconoscimento per i centri di raccolta o di normalizzazione e gli stabilimenti di trattamento mira e facilitare il controllo dell'osservanza di tali condizioni; che occorre prevedere una procedura destinata a risolvere i conflitti che potrebbero sorgere tra stati membri sulla fondatezza del riconoscimento di uno stabilimento o di un centro; considerando che occorre instaurare un controllo comunitario per verificare se le norme prescritte sono applicate uniformemente in tutti gli stati membri; che occorre prevedere che le modalita' di tali controlli debbano essere precisate secondo una procedura comunitaria in sede di comitato veterinario permanente; considerando che, per quanto concernente gli scambi intracomunitari, il rilascio di un certificato compilato dall'autorita' competente del paese speditore costituisce il mezzo piu' appropriato per fornire alle autorita' competenti del paese destinatario l'assicurazione che un invio di latte trattato termicamente soddisfa ai requisiti imposti dalla presente direttiva; considerando che gli stati membri devono avere la facolta' di rifiutare che sia messo in circolazione nel loro territorio latte trattato termicamente proveniente da un altro stato membro quando si sia constatato che esso non risponde alle disposizioni di questa direttiva; che tuttavia, se non vi sono motivi sanitari contrari e se lo speditore o il suo mandatario ne fanno domanda, e' necessario permettere la rispedizion di questo latte; che inoltre, per permettere agli interessati di valutare i motivi che hanno condotto al divieto o alla restrizione occorre che essi siano portati a conoscenza dello speditore o del suo mandatario e, in alcuni casi, delle autorita' competenti del paese speditore; considerando che, qualora sorgesse una controversia sulla fondatezza di un'interdizione o di una restrizione tra lo speditore e le autorita' dello stato membro destinatario, occorre dare allo speditore la possibilita' di chiedere il parere di un esperto; considerando che gli stati membri devono avere la facolta' di vietare l'introduzione sul loro territorio di latte pastorizzato in provenienza da uno stato membro in cui sia apparsa una epizoozia; che, secondo la natura e il carattere di tale epizoozia, il divieto deve essere limitato al late proveniente da una parte del territorio del paese speditore oppure puo' estendersi all'insieme di tale territorio; che, in caso di insorgenza nel territorio di uno stato membro di una malattia contagiosa, e' necessario che siano prese rapidamente misure appropriate per lottare contro tale malattia; che occorre che i pericoli derivanti da tali malattie e le misure di difesa resesi necessarie siano valutati nello stesso modo nell'insieme della Comunita'; che a tal fine occorre in seno al comitato veterinario permanente di cui sopra una procedura comunitaria d'urgenza secondo la quale dovranno essere prese le misure necessarie; considerando che e' necessario affidare alla Commissione il compito di prendere alcune misure d'applicazione della presente direttiva; che a tal fine occorre prevedere una procedura che instaura una stretta ed efficace cooperazione tra la Commissione e gli stati membri in sede di comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La presente direttiva stabilisce le prescrizioni di carattere sanitario e di polizia sanitaria relative al latte trattato termicamente destinato agli scambi intracomunitari. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie relative a questa materia e nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, gli scambi intracomunitari di prodotti derivato dala latte, diversi dal latte trattato termicamente, non sono soggetti agli effetti della presente direttiva. Tuttavia, in deroga alle definizioni di cui all'articolo 2, il latte pastorizzato concentrato, introdotto in cisterne nel territorio di uno stato membro per esservi commercializzato tale e quale o dopo trasformazione, e' soggetto ai requisiti della presente direttiva.