(Direttiva del consiglio del 5 agosto 1985-art. 1)
 
 

 
              DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 5 agosto 1985 
concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi 
intracomunitari di latte trattato termicamente 
                             (85/397/CEE) 
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, 
visto il trattato che istituisce la Comunita' economica  europea,  in
particolare gli articoli 43 e 100, 
vista la proposta della Commissione, 
visto il parere del Parlamento europeo, 
visto il parere del Comitato economico e sociale, 
considerando che, fintantoche' il commercio intrcomunitario del latte
sara' ostacolato dalla diversita' tra  le  esigenze  sanitarie  degli
stati membri, il funzionamento armonioso  del  mercato  comune  e  in
particolare delle organizzazioni comuni dei  mercati  non  avra'  gli
effetti desiderati; 
considerando che, per eliminare tali differenze, le  disposizioni  di
carettere sanitario degli stati membri dovranno essere ravvicinate; 
considerando  che,  tenendo   conto   dell'estensione   del   settore
lattiero-caseario e  della  diversita'  dei  problemi  da  risolvere,
occorre limitarsi, in una prima fase, a fissare le norme  applicabili
al latte trattato termicamente, escludendo provvisoriamente gli altri
prodotti derivati dal latte, tranne, a titolo  derogatorio  e  tenuto
conto dell'uso particolare di tale prodotto,  il  latte  pastorizzato
concentrato fornito in cisterna; 
considerando che il  latte  deve  provenire  da  animali  indenni  da
malattie pericolose per la salute umana; che tuttavia  occorre  tener
conto delle differenze ancora esistenti  tra  gli  stati  membri  per
quanto riguarda lo stato sanitario dei loro allevamenti; 
considerando che le aziende produttrici devono disporre di  strutture
atte a garantire che gli animali siano tenuti e il latte sia prodotto
in soddisfacenti condizioni igieniche; che  e'  necessario  prevedere
l'elaborazione di un codice d'igiene per precisare tali condizioni; 
considerando che e' necessario fissare norme igieniche relative  alla
raccolta e al trasporto del latte verso il centro di  raccolta  o  di
normalizzazione o  verso  lo  stabilimento  di  trattamento,  nonche'
definire le condizioni  sanitarie  del  personale  addetto  a  queste
operazioni; 
considerando che il latte crudo di  ciascuna  azienda  di  produzione
deve  essere  sottoposto  periodicamente  ad  analisi  o  prove   per
verificare la sua conformita' alle norme fissate;  che  devono  poter
essere inoltre effettuati controlli nelle aziende per  verificare  in
particolare l'igiene della produzione lattiera e lo  stato  sanitario
generale degli animali ad essa destinati; che tali  controlli  devono
essere eseguiti secondo modalita' adottate a livello comunitario; 
considerando che e' opportuno accettare il principio di un'ispezionel
per sondaggio per verificare la presenza di residui di  sostanze  che
potrebbero nuocere alla salubrita' del latte; 
considerando che si dovrebbe fare in modo  che  i  paesi  destinatari
possano procedere, in  modo  non  discriminatorio  e  nell'osservanza
delle disposizioni generali del trattato, a  verifiche  ed  ispezioni
quanto  alla  conformita'  delle  forniture  con  i  requisiti  della
presente direttiva; 
considerando che il latte trattato termicamente deve essere prodotto,
depositato e trasportato in condizioni tali  da  offrire  le  massime
garanzie in materia di igiene; che la necessita' di una registrazione
o di un riconoscimento per i centri di raccolta o di  normalizzazione
e gli stabilimenti di trattamento  mira  e  facilitare  il  controllo
dell'osservanza  di  tali  condizioni;  che  occorre  prevedere   una
procedura destinata a risolvere i conflitti  che  potrebbero  sorgere
tra  stati  membri  sulla  fondatezza  del  riconoscimento   di   uno
stabilimento o di un centro; 
considerando che occorre  instaurare  un  controllo  comunitario  per
verificare se le norme prescritte  sono  applicate  uniformemente  in
tutti gli stati membri; che occorre prevedere  che  le  modalita'  di
tali  controlli  debbano  essere  precisate  secondo  una   procedura
comunitaria in sede di comitato veterinario permanente; 
considerando che, per quanto concernente gli scambi  intracomunitari,
il rilascio di un certificato compilato dall'autorita' competente del
paese speditore costituisce il mezzo  piu'  appropriato  per  fornire
alle autorita' competenti del paese destinatario l'assicurazione  che
un invio di latte trattato termicamente soddisfa ai requisiti imposti
dalla presente direttiva; 
considerando che  gli  stati  membri  devono  avere  la  facolta'  di
rifiutare che sia messo in circolazione  nel  loro  territorio  latte
trattato termicamente proveniente da un altro stato membro quando  si
sia constatato che esso non  risponde  alle  disposizioni  di  questa
direttiva; che tuttavia, se non vi sono motivi sanitari contrari e se
lo speditore o il suo mandatario  ne  fanno  domanda,  e'  necessario
permettere la rispedizion di questo latte; 
che inoltre, per permettere agli interessati di valutare i motivi che
hanno condotto al divieto o alla restrizione occorre che  essi  siano
portati a conoscenza dello speditore  o  del  suo  mandatario  e,  in
alcuni casi, delle autorita' competenti del paese speditore; 
considerando che, qualora sorgesse una controversia sulla  fondatezza
di un'interdizione o  di  una  restrizione  tra  lo  speditore  e  le
autorita'  dello  stato  membro  destinatario,  occorre   dare   allo
speditore la possibilita' di chiedere il parere di un esperto; 
considerando che gli stati membri devono avere la facolta' di vietare
l'introduzione  sul  loro  territorio  di   latte   pastorizzato   in
provenienza da uno stato membro in cui  sia  apparsa  una  epizoozia;
che, secondo la natura e il carattere di tale epizoozia,  il  divieto
deve essere limitato al late proveniente da una parte del  territorio
del paese  speditore  oppure  puo'  estendersi  all'insieme  di  tale
territorio; che, in caso di insorgenza nel territorio  di  uno  stato
membro di una malattia contagiosa,  e'  necessario  che  siano  prese
rapidamente misure appropriate per lottare contro tale malattia;  che
occorre che i pericoli derivanti da tali  malattie  e  le  misure  di
difesa  resesi  necessarie   siano   valutati   nello   stesso   modo
nell'insieme della Comunita'; che a  tal  fine  occorre  in  seno  al
comitato  veterinario  permanente  di   cui   sopra   una   procedura
comunitaria d'urgenza secondo  la  quale  dovranno  essere  prese  le
misure necessarie; 
considerando che e' necessario affidare alla Commissione  il  compito
di prendere alcune misure d'applicazione  della  presente  direttiva;
che a tal fine occorre  prevedere  una  procedura  che  instaura  una
stretta ed efficace cooperazione  tra  la  Commissione  e  gli  stati
membri in sede di comitato veterinario permanente, 
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 
                              Articolo 1 
La  presente  direttiva  stabilisce  le  prescrizioni  di   carattere
sanitario  e  di  polizia  sanitaria  relative  al   latte   trattato
termicamente destinato agli scambi intracomunitari. 
Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie relative  a
questa  materia  e  nel  rispetto  delle  disposizioni  generali  del
trattato, gli scambi intracomunitari di prodotti derivato dala latte,
diversi dal latte  trattato  termicamente,  non  sono  soggetti  agli
effetti  della  presente  direttiva.   Tuttavia,   in   deroga   alle
definizioni di cui all'articolo 2, il latte pastorizzato concentrato,
introdotto in cisterne nel territorio di uno stato membro per esservi
commercializzato tale e quale o dopo trasformazione, e'  soggetto  ai
requisiti della presente direttiva.