(Direttiva del consiglio del 5 agosto 1985-art. 10)
 
 
                             Articolo 10 
1. Gli stati membri provvedono affinche',  fatti  salvi  i  requisiti
complementari di cui all'articolo 3, parte A, punto 3, nel territorio
di un altro stato membro  sia  spedito  solo  il  latte  termicamente
proveniente da stabilimenti di trattamento che  soddisfano  le  norme
previste nell'allegato A, capitoli VI e VII per la fase 1. 
Tuttavia uno stato membro che, sin dalla data prevista  dall'articolo
16, applichi per il latte trattato termicamente destinato al  consumo
nazionale le norme microbiologiche previste per la fase 2  puo',  una
volta  constata  tale  applicazione  secondo  la  procedura  di   cui
all'articolo 14, subordinare l'introduzione nel  suo  territorio  del
latte sterilizzato e del latte UHT alle norme previste in  tale  fase
per il prodotto finito e l'introduzione del latte  pastorizzato  alle
norme previste sia per il latte crudo che per il latte  pastorizzato.
 Gli stati membri curano che, al piu' tardi il 1 gennaio 1993, siano 
applicabili  negli   scambi   intracomunitari   le   norme   previste
all'allegato A, capitoli VI e VII, per la  fase  2,  a  meno  che  il
Consiglio non decida,  a  maggioranza  qualificata,  in  base  a  una
relazione della Commissione, accompagnata da eventuali  proposte,  di
rinviare il termine di due anni al massimo. 
  Inoltre, a decorrere dal 1 aprile 1990, le norme della fase 2 si 
applicano al latte destinato al consumo umano diretto. 
2. I metodi di analisi e di prova  da  utilizzare  per  accertare  il
rispetto delle norme di cui al paragrafo 1 sono adottati in base alla
procedura prevista dall'articolo 14 anteriormente al 1 gennaio 1989. 
Secondo la medesima  procedura  viene  adottato,  previo  parere  del
comitato veterinario scientifico, un  metodo  in  sostituzione  della
prova modificata della torbidita' secondo Aschaffenburg, che consenta
la differenziazione tra latte sterilizzato e latte UHT. 
Tuttavia, nell'attesa  di  tali  decisioni,  gli  stati  membri,  nel
periodo di applicazione della fase  1,  riconoscono  come  metodi  di
riferimento i metodi di analisi e di  prova  riconosciuti  a  livello
internazionale.