Articolo 10 1. Gli stati membri provvedono affinche', fatti salvi i requisiti complementari di cui all'articolo 3, parte A, punto 3, nel territorio di un altro stato membro sia spedito solo il latte termicamente proveniente da stabilimenti di trattamento che soddisfano le norme previste nell'allegato A, capitoli VI e VII per la fase 1. Tuttavia uno stato membro che, sin dalla data prevista dall'articolo 16, applichi per il latte trattato termicamente destinato al consumo nazionale le norme microbiologiche previste per la fase 2 puo', una volta constata tale applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 14, subordinare l'introduzione nel suo territorio del latte sterilizzato e del latte UHT alle norme previste in tale fase per il prodotto finito e l'introduzione del latte pastorizzato alle norme previste sia per il latte crudo che per il latte pastorizzato. Gli stati membri curano che, al piu' tardi il 1 gennaio 1993, siano applicabili negli scambi intracomunitari le norme previste all'allegato A, capitoli VI e VII, per la fase 2, a meno che il Consiglio non decida, a maggioranza qualificata, in base a una relazione della Commissione, accompagnata da eventuali proposte, di rinviare il termine di due anni al massimo. Inoltre, a decorrere dal 1 aprile 1990, le norme della fase 2 si applicano al latte destinato al consumo umano diretto. 2. I metodi di analisi e di prova da utilizzare per accertare il rispetto delle norme di cui al paragrafo 1 sono adottati in base alla procedura prevista dall'articolo 14 anteriormente al 1 gennaio 1989. Secondo la medesima procedura viene adottato, previo parere del comitato veterinario scientifico, un metodo in sostituzione della prova modificata della torbidita' secondo Aschaffenburg, che consenta la differenziazione tra latte sterilizzato e latte UHT. Tuttavia, nell'attesa di tali decisioni, gli stati membri, nel periodo di applicazione della fase 1, riconoscono come metodi di riferimento i metodi di analisi e di prova riconosciuti a livello internazionale.