Articolo 11 1. Gli stati membri curano che le aziende produttrici siano sottoposte ad un controllo periodico che consenta di accertare l'osservanza delle disposizioni in materia d'igiene. Inoltre, quando sussista un sospetto che i requisiti di sanita' animale previsti nel capitolo VI dell'allegato A non siano soddisfatti, essi curano che il veterinario ufficiale controlli lo stato sanitario generale degli animali lattiferi e, la' dove si renda necessario, faccia eseguire un esame clinico della mammella di tali animali. Qualora il controllo o i controlli di cui al primo e secondo comma consentano di accertare l'inosservanza delle prescrizioni in materia di igiene, il servizio ufficiale adotta gli opportuni provvedimenti. 2. Gli stati membri curano che il latte crudo e il latte trattato termicamente siano sottoposti ad un controllo da effettuarsi dagli stabilimenti, sotto la supervisione e la responsabilita' del servizio ufficiale, nonche' sotto il controllo periodico del servizio ufficiale, per accertare che il latte risponda ai requisiti della presente direttiva. 3. Gli stati membri curano che vengano effettuati controlli per la ricerca dei residui di sostanze ad azione farmacologica, ormonale, di antibiotici, di antiparassitari, di detergenti e di altre sostanze nocive o eventualmente atte a alterare le caratteristiche organolettiche o a rendere pericoloso se non nocivo per la salute umana il consumo del latte, se detti residui superano i limiti di tolleranza ammessi o, qualora non sia fissata una tolleranza, le proporzioni di cui e' dimostrata l'innocuita' in base alle concoscenze scientifiche e su cui il comitato scientifico veterinario si e' pronunciato. 4. Se il latte esaminato non e' conforme ai requisiti della presente direttiva e presenta in particolare tracce di residui che superano le tolleranze ammesse, il latte trattato termicamente dovra' essere escluso dagli scambi intracomunitari. Gli esami dei residui devono essere effettuati in base a metodi scientificamente riconosciuti e dimostrati nella pratica, in particolare in base a quelli definiti nelle direttive comunitarie o in altre norme internazionali. I risultati degli esami dei residui devono potere essere valutati secondo i metodi di riferimento fissati in applicazione dell'articolo 10. Al fine dei controlli delle aziende produttrici e secondo la procedura di cui all'articolo 14, viene elaborato un codice generale d'igiene precisante le condizioni igieniche generali da rispettare nelle aziende produttrici, in particolare le condizioni di manutenzione dei locali e quelle della mungitura. La Commissione provvedera' alla pubblicazione di tale codice. 5. Se sussiste un fondato sospetto dell'inosservanza di quanto e' prescritto dalla presente direttiva, il servizio ufficiale procede ai controlli necessari e, se il sospetto trova conferma, prende le opportune misure ed in parricolare ritira il riconoscimento. 6. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, entro due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, le modalita' e la frequenza dei controlli di cui ai paragrafi 1 e 2, nonche' le tolleranze di cui al paragrafo 3. In base alla stessa procedura, potra' essere decisa l'estensione degli esami ad altre sostanze non contemplate nel paragrafo 3. 7. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo, le regolamentazioni nazionali restano applicabili nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.