(Direttiva del consiglio del 5 agosto 1985-art. 11)
 
 
                             Articolo 11 
1.  Gli  stati  membri  curano  che  le  aziende  produttrici   siano
sottoposte ad  un  controllo  periodico  che  consenta  di  accertare
l'osservanza delle disposizioni in materia d'igiene. 
Inoltre, quando sussista un  sospetto  che  i  requisiti  di  sanita'
animale  previsti  nel  capitolo  VI  dell'allegato   A   non   siano
soddisfatti, essi curano che il veterinario  ufficiale  controlli  lo
stato sanitario generale degli animali lattiferi e, la' dove si renda
necessario, faccia eseguire un esame clinico della mammella  di  tali
animali. 
Qualora il controllo o i controlli di cui al primo  e  secondo  comma
consentano di accertare l'inosservanza delle prescrizioni in  materia
di igiene, il servizio ufficiale adotta gli opportuni  provvedimenti.
2. Gli stati membri curano che il latte crudo  e  il  latte  trattato
termicamente siano sottoposti ad un controllo  da  effettuarsi  dagli
stabilimenti, sotto la supervisione e la responsabilita' del servizio
ufficiale,  nonche'  sotto  il  controllo  periodico   del   servizio
ufficiale, per accertare che il latte  risponda  ai  requisiti  della
presente direttiva. 
3. Gli stati membri curano che vengano effettuati  controlli  per  la
ricerca dei residui di sostanze ad azione farmacologica, ormonale, di
antibiotici, di antiparassitari, di detergenti e  di  altre  sostanze
nocive  o  eventualmente   atte   a   alterare   le   caratteristiche
organolettiche o a rendere pericoloso se non  nocivo  per  la  salute
umana il consumo del latte, se detti residui  superano  i  limiti  di
tolleranza ammessi o, qualora non  sia  fissata  una  tolleranza,  le
proporzioni  di  cui  e'  dimostrata  l'innocuita'   in   base   alle
concoscenze scientifiche e su cui il comitato scientifico veterinario
si e' pronunciato. 
4. Se il latte esaminato non e' conforme ai requisiti della  presente
direttiva e presenta in particolare tracce di residui che superano le
tolleranze ammesse, il  latte  trattato  termicamente  dovra'  essere
escluso dagli scambi intracomunitari. 
Gli esami dei residui devono  essere  effettuati  in  base  a  metodi
scientificamente  riconosciuti  e  dimostrati   nella   pratica,   in
particolare in base a quelli definiti nelle direttive  comunitarie  o
in altre norme internazionali. 
I risultati degli esami dei residui  devono  potere  essere  valutati
secondo i metodi di riferimento fissati in applicazione dell'articolo
10. 
Al  fine  dei  controlli  delle  aziende  produttrici  e  secondo  la
procedura di cui all'articolo 14, viene elaborato un codice  generale
d'igiene precisante le condizioni igieniche  generali  da  rispettare
nelle  aziende  produttrici,  in   particolare   le   condizioni   di
manutenzione dei locali e  quelle  della  mungitura.  La  Commissione
provvedera' alla pubblicazione di tale codice. 
5. Se sussiste un fondato sospetto  dell'inosservanza  di  quanto  e'
prescritto dalla presente direttiva, il servizio ufficiale procede ai
controlli necessari e, se  il  sospetto  trova  conferma,  prende  le
opportune misure ed in parricolare ritira il riconoscimento. 
6. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata  su  proposta
della Commissione, adotta, entro due anni a decorrere dalla  notifica
della presente direttiva, le modalita' e la frequenza  dei  controlli
di cui ai paragrafi 1 e 2, nonche' le tolleranze di cui al  paragrafo
3. 
In base alla stessa  procedura,  potra'  essere  decisa  l'estensione
degli esami ad altre sostanze non contemplate nel paragrafo 3. 
7.  Fino  all'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  del  presente
articolo,  le  regolamentazioni  nazionali  restano  applicabili  nel
rispetto delle disposizioni generali del trattato.