(Direttiva del consiglio del 5 agosto 1985-art. 12)
 
 
                             Articolo 12 
1. Uno stato membro puo', nel rispetto  delle  disposizioni  generali
del trattato, adottare i seguenti provvedimenti: 
a) in caso di insorgenza  dell'afta  epizootica  in  un  altro  stato
membro, puo' vietare temporaneamente o  limitare  l'introduzione  nel
suo territorio di latte pastorizzato  ottenuto  in  uno  stabilimento
riconosciuto che raccoglie latte crudo nella zona di  protezione  che
verra' fissata in applicazione della direttiva 64/432/CEE  o  che  e'
situato in tale zona; 
b) nel caso  in  cui  questa  malattia  epizootica  assuma  carattere
estensivo o in caso di insorgenza  di  una  nuova  malattia  grave  e
contagiosa degli animali, puo'  vietare  temporaneamente  o  limitare
l'introduzione nel suo territorio di latte pastorizzato e  latte  UHT
proveniente da tutto il territorio di detto stato. 
2. Ogni stato membro deve comunicare senza indugio agli  altri  stati
membri e alla Commissione l'insorgere nel proprio territorio di  ogni
malattia di cui al paragrafo 1, lettera  b),  non  contemplata  dalla
direttiva 82/894/CEE e le misure di  lotta  adottate.  Deve  altresi'
comunicare loro senza indugio la scomparsa della malattia. 
3. Le misure adottate dagli stati membri in base al paragrafo 1, e la
loro relativa abrogazione, devono  essere  comunicate  senza  indugio
agli altri stati membri e  alla  Commissione  con  l'indicazione  dei
motivi. 
Puo' essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 13,  che
tali misure debbono essere modificate, in particolare allo  scopo  di
garantirne il coordinamento con quelle  adottate  dagli  altri  stati
membri, oppure abolite. 
4. Qualora si verifichi la situazione di cui al paragrafo 1 e risulti
necessaroi che anche altri stati membri applichino le misure prese in
virtu' di detto paragrafo ed eventualmente mdoficate conformemente al
paragrafo  3,  le  disposizioni  opportune  sono  decise  secondo  la
procedura di cui all'articolo 14.