Articolo 12 1. Uno stato membro puo', nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, adottare i seguenti provvedimenti: a) in caso di insorgenza dell'afta epizootica in un altro stato membro, puo' vietare temporaneamente o limitare l'introduzione nel suo territorio di latte pastorizzato ottenuto in uno stabilimento riconosciuto che raccoglie latte crudo nella zona di protezione che verra' fissata in applicazione della direttiva 64/432/CEE o che e' situato in tale zona; b) nel caso in cui questa malattia epizootica assuma carattere estensivo o in caso di insorgenza di una nuova malattia grave e contagiosa degli animali, puo' vietare temporaneamente o limitare l'introduzione nel suo territorio di latte pastorizzato e latte UHT proveniente da tutto il territorio di detto stato. 2. Ogni stato membro deve comunicare senza indugio agli altri stati membri e alla Commissione l'insorgere nel proprio territorio di ogni malattia di cui al paragrafo 1, lettera b), non contemplata dalla direttiva 82/894/CEE e le misure di lotta adottate. Deve altresi' comunicare loro senza indugio la scomparsa della malattia. 3. Le misure adottate dagli stati membri in base al paragrafo 1, e la loro relativa abrogazione, devono essere comunicate senza indugio agli altri stati membri e alla Commissione con l'indicazione dei motivi. Puo' essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 13, che tali misure debbono essere modificate, in particolare allo scopo di garantirne il coordinamento con quelle adottate dagli altri stati membri, oppure abolite. 4. Qualora si verifichi la situazione di cui al paragrafo 1 e risulti necessaroi che anche altri stati membri applichino le misure prese in virtu' di detto paragrafo ed eventualmente mdoficate conformemente al paragrafo 3, le disposizioni opportune sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 14.