(Direttiva del consiglio del 5 agosto 1985-art. 13)
 
 
                             Articolo 13 
1. Nei casi in cui si fa  riferimento  alla  procedura  definita  nel
presente articolo, il comitato veterinario permanente,  isituito  con
decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, in  appresso  denominato
"comitato", e' immediatamente consultato dal presidente su iniziativa
di quest'ultimo o su richiesta di uno stato membro. 
2. In seno al comitato, ai voti degli stati membri e'  attribuita  la
ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del  trattato.  Il
presidente non partecipa alla votazione. 
3. Il rappresentante della Commissione  presenta  un  progetto  delle
misure da adottare. Il comitato esprime il  proprio  parere  su  tali
misure entro un  termine  di  due  giorni.  Esso  si  pronuncia  alla
maggioranza di quarantacinque voti. 
4.  La  Commissione  adotta  le  misure  e  ne  assicura  l'immediata
applicazione, se sono conformi al parere del comitato.  Se  non  sono
conformi al parere del comitato  o  in  mancanza  di  un  parere,  la
Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa
alle  misure  da  adottare.  Il  Consiglio  adotta  dette  misure   a
maggioranza qualificata. 
Se il Consiglio non procede all'adozione  di  misure  entro  quindici
giorni dalla  data  di  presentazione  della  suddetta  proposta,  la
Commissione adotta le  misure  proposte  e  ne  assicura  l'immediata
applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia  pronunciato
a maggioranza semplice contro dette misure.