Articolo 14 1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente arricolo, il comitato e' immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno stato membro. 2. In seno al comitato, ai voti degli stati membri e' attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione. 3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidenta puo' fissare in base all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantacinque voti. 4. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una propostta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.