(Direttiva del consiglio del 5 agosto 1985-art. 14)
 
 
                             Articolo 14 
1. Nei casi in cui si fa  riferimento  alla  procedura  definita  nel
presente arricolo,  il  comitato  e'  immediatamente  consultato  dal
presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno stato
membro. 
2. In seno al comitato, ai voti degli stati membri e'  attribuita  la
ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del  trattato.  Il
presidente non partecipa alla votazione. 
3. Il rappresentante della Commissione  presenta  un  progetto  delle
misure da adottare. Il comitato esprime il  proprio  parere  su  tali
misure entro un termine  che  il  presidenta  puo'  fissare  in  base
all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza
di quarantacinque voti. 
4.  La  Commissione  adotta  le  misure  e  ne  assicura  l'immediata
applicazione, se sono conformi al parere del comitato.  Se  non  sono
conformi al parere del comitato  o  in  mancanza  di  un  parere,  la
Commissione  presenta  senza  indugio  al  Consiglio  una   propostta
relativa alle misure da adottare. 
Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata. 
Se il Consiglio non procede all'adozione di  misure  entro  tre  mesi
dalla data di presentazione della suddetta proposta,  la  Commissione
adotta le misure proposte e  ne  assicura  l'immediata  applicazione,
tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a  maggioranza
semplice contro dette misure.