(Direttiva del consiglio del 5 agosto 1985-Allegato A)
 
 
                                                          Allegato A 
                             CAPITOLO I 
              Condizioni generali per il riconoscimento 
Gli  stabilimenti  di  trattamento  ed  i  centri   di   raccolta   e
normalizzazione devono essere situati in luoghi in  cui  non  possano
verificarsi alterazioni del latte provocate dall'ambiente circostante
e comprendere come minimo: 
1. nei locali in cui vengono effettuate le operazioni di  trattamento
e di immagazzinamento del latte trattato termicamente: 
a) un pavimento in materiali  facili  da  pulire  e'  disinfettare  e
sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dei liquidi; 
b) pareti lisce, in materiali solidi e  impermeabili,  rivestite  con
materiale lavabile e chiaro fino ad un'altezza di almeno due metri  e
almeno  dino  all'altezza   di   immagazzinamento   nei   locali   di
refrigerazione e nei depositi, tranne il caso  in  cui  il  latte  e'
depositato in cisterne ermeticamente chiuse. Angoli e spigoli  devono
essere arrotondati o comunque rifiniti in modo  analogo,  tranne  nei
depositi e nei locali di refrigerazione; 
c) porte in materiali inalterabili  e,  se  di  legno,  ricoperte  da
entrambi i lati da un rivestimento impermeabile e liscio; 
d) materiali isolanti imputrescibili e inodori; 
e)  un  adeguato  sistema  di  ventilazione  e,  se  necessario,   di
evacuazione del vapore; 
f) una sufficiente illuminazione naturale o artificiale; 
g) un numero sufficiente di dispositivi, il piu' vicino possibile  ai
posti di lavoro, per la pulizia e la disinfezione delle mani e per la
pulizia degli attrezzi mediante acqua calda. I rubinetti non  debbono
essere del tipo azionabile a mano. Per la pulizia  delle  mani,  tali
impianti  debbono  essere  provvisti  di  acqua   premiscelata   alla
temperatura opportuna, di prodotti per la pulizia e  disinfestazione,
nonche' di asciugamani da usare una sola volta; 
2. un numero adeguato di spogliatoi, con parete e paviment  i  lisci,
impermeabili e lavabili, provvisti  di  lavabi,  docce  e  latrine  a
sciacquone. Queste ultime devono essere  sistemate  in  modo  da  non
immettere direttamente nei locali di lavoro. I lavabi  devono  essere
forniti  d'acqua  corrente  calda  e  fredda,   oppure   premiscelata
all'opportuna temperatura, nonche' di dispositivi per la pulizia e la
disinfezione delle mani e di asciugamani da usare una sola  volta;  i
lavabi non devono essere  del  tipo  azionabile  a  mano.  Presso  le
latrine deve essere  disponibile  un  numero  sufficiente  di  questi
lavabi; 
3. un reparto apposito ed impianti appropriati per le  operazioni  di
pulitura e di disinfezione dei  recipienti  e  delle  cisterne.  Tale
reparto e tali impianti non sono  pero'  richiesti  qualora  esistano
disposizioni che rendano obbligatoria la pulitura e  la  disinfezione
dei recipienti e delle cisterne da parte di altri centri, situati  in
prossimita' dello stabilimento di trattamento; 
4. un impianto che consenta il  rifornimento  d'acqua  esclusivamente
potabile ai sensi della direttiva 80/778/CEE. 
Tuttavia, l'utilizzazione di acqua  non  potabile  e'  autorizzata  a
titolo eccezionale, per la produzione di vapore, per  combattere  gli
incendi e per il raffreddamento delle macchine  frigorifere,  purche'
le  condutture  adibite  a  tale  scopo  non  presentino  rischi   di
contaminazione del latte. Il vapore d'acqua e  l'acqua  in  questione
non possono entrare in contatto diretto  con  il  latte,  ne'  essere
utilizzati per la pulitura e la disinfezione  dei  recipienti,  degli
impianti e del materiale che entrano in contatto  con  il  latte.  Le
condutture   d'acqua   non   potabile   devono   essere    nettamente
differenziate da quelle destinate all'acqua potabile; 
5.  adeguati   dispositivi   di   protezione   contro   gli   animali
indesiderabili, quali insette e roditori; 
6. il materiale, i raccordi e gli strumenti  che  sono  destinati  ad
entrare in contatto con il latte, o la loro superficie, devono essere
fabbricati con un materiale liscio che sia facile da lavare, pulire e
disinfettare, che resista alla corrosione  e  che  non  sviluppi  nel
latte elementi in quantita' tale da  poter  mettere  in  pericolo  la
salute  umana,  alterare  la  composizione  del  latte  e  esercitare
un'influenza nociva sulle proprieta' organolettiche del latte. 
                             CAPITOLO II 
Condizioni speciali pe il riconoscimento degli stabilimenti di 
trattamento 
Oltre a soddisfare i requisiti generali di cui  al  capitolo  I,  gli
stabilimenti di trattamento devono avere almeno: 
a) sempreche' tale  operazione  sia  effettuata  un'istallazione  che
consenta di effettuare meccanicamente le operazioni  per  un'adeguata
riempitura e chiusura automatica dei  recipienti  al  condizionamento
del latte trattato termicamente, dopo la  riempitura,  ad  esclusione
dei bidoni e delle cisterne; 
b) impianti per il raffreddamento e il deposito in ambiente freddo 
del latte trattato termicamente e nei case previsti 
nei capitoli III, IV e VII, punto 1, del latte  crudo.  Gli  impianti
per il deposito devono essere muniti di  strumenti  per  misurare  la
temperatura; 
c) - in caso di  condizionamento  in  recipienti  che  devono  essere
utlizzati una  sola  volta,  un  reparto  apposito  per  depositarli,
nonche' per depositare le materie prime destinate alla confezione  di
tali recipienti; 
- in caso  di  condizionamento  in  recipienti  da  riutilizzare,  un
reparto apposito per il deposito, nonche' un impianto che permetta di
effettuare meccanicamente la loro pulitura e disinfezione; 
d) recipienti  per  il  deposito  di  latte  curdo,  un'installazione
destinata alla normalizzazione nonche' un territorio per il  deposito
del latte normalizzato; 
e) centrifughe o qualsiasi altro dispositivo approvato o  autorizzato
per la separazione del latte dalle impurita'; 
f) un'attrezzatura per il trattamento termico approvata o autorizzata
del servizio dal serivizio ufficiale, munita: 
- di un regolatore automatico della temperatura; 
- di un termometro registratore; 
-  di  un  sistema  automatico  di   sicurezza   che   impedisca   un
riscaldamento insufficiente; 
- di un dispositivo di sicurezza adeguato che  impedisca  la  miscela
del latte pastorizzato o sterilizzato con latte incompletamente 
riscaldato e 
- di un registratore  automatico  di  sicurezza  che  impedisca  tale
miscela; 
g) lo stabilimento di trattamento deve  disporre  di  un  laboratorio
proprio o disporre dei servizi di un laboratorio munito del materiale
necessario per effettuare le analisi e gle esami  indispensabili  del
latte. 
                             CAPITOLO III 
     Condizioni speciali di registrazione dei centri di raccolta 
Oltre a soddisfare i requisiti generali  di  cui  al  capitolo  I,  i
centri di raccolta devono comprendere come minimo: 
a) un dispositivo o mezzi appropriati per il raffreddamento del latte
e,ove il latte sia oggetto di deposito in tale  centro,  un  impianto
per il deposito a freddo; 
b) se nel centro di raccolta si effettua  la  separazione  del  latte
dalle  impurita',  tale  operazione  deve  essere  compiuta  mediante
centrifughe o con qualsiasi altro dispositivo approvato o autorizzato
dal servizio ufficiale. 
                             CAPITOLO IV 
Condizioni speciali per la registrazione dei centri di 
normalizzazione 
Oltre a soddisfare i requisiti generali  di  cui  al  capitolo  I,  i
centri di normalizzazione devono disporre: 
a) di recipienti per il deposito a freddo  di  latte  crudo,  di  una
installazione destinata alla normalizzazione, nonche' di  contenitori
per il deposito del latte normalizzato; 
b) di centrifughe  o  di  qualsiasi  altro  dispositivo  approvato  o
autorizzato dal servizio ufficiale per la separazione del latte dalle
impurita'. 
                              CAPITOLO V 
 Igiene dei locali, del materiale e del personale negli stabilimenti 
1. E' prescritta la massima pulizia possibile per quanto riguarda  il
personale, i locali ed il materiale. 
a) Il personale addetto al trattamento o alla manipolazione del latte
deve in particolare indossare abiti da lavoro e un copricapo  puliti;
deve avere inoltre le mani pulite. 
E' vietato fumare nei locali di lavoro e di deposito del latte. 
b)  A  nessun  animale  deve   essere   consentito   l'accesso   agli
stabilimenti.    E'     necessario     procedere     sistematicamente
all'eliminazione dei roditori, degli  insetti  nonche'  di  qualsiasi
tipo di parassiti. 
c) Il materiale e le installazioni utilizzate per il trattamento  del
latte devono essere tenuti in buono stato di pulizia e  manutenzione:
i) almeno una volta al giorno, nei giorni  lavorativi,  i  locali  di
trattamento devono essere puliti; 
ii) alla fine di ogni fase di lavoro e almeno una volta al giorno nei
giorni lavorativi, il materiale, i recipienti e le installazioni  che
vengono in contatto con il latte, con i prodotti  lattiero-caseari  e
con  altri  prodotti  alimentari  devono  essere  lavati,  puliti   e
disinfettati. 
2. Senza indugio ingiustificato, dopo ciascun  trasporto  o  ciascuna
serie di trasporti, quando tra lo  scarico  e  il  carico  successivo
trascorre un periodo di tempo molto limitato, ma comunque almeno  una
volta al giorno, i recipienti e le cisterne che almeno una  volta  al
giorno, i recipienti e le cisterne che sono stati utilizzati  per  il
trasporto del latte crudo al centro di raccolta o di  normalizzazione
o allo stabilimento di trattamento del latte  devono  essere  lavati,
puliti e disinfettati prima di essere utilizzati di nuovo. 
3. Quando il passaggio del latte crudo dal centro di  raccolta  o  di
normalizzazione allo stabilimento di trattamento  non  e'  effettuato
mediante canalizzazioni, i  recipienti  necessari  al  trasporto  del
latte crudo devono soddisfare  le  condizioni  di  cui  al  punto  1,
lettera c). 
4. Qualora vengano utilizzati prodotti chimici per le  operazioni  di
disinfezione di cui al punto 1, detti prodotti chimici devono  essere
autorizzati a tal fine dal servizio ufficiale. 
5. La lavorazione, il trattamento, la manipolazionhe e  il  trasporto
del latte sono vietati alle persone che, attraverso il latte, possono
trasmettere malattie contagiose o di qualsiasi altro tipo. 
6. Ogni persona addetta alla lavorazione ed  alla  manipolazione  del
latte deve provare, mediante un certificato medico,  che  nulla  osta
alla sua attivita'. Il certificato medico deve essere rinnovato  ogni
anno, a meno che, secondo la procedeura prevista all'articolo 14, sia
ricnosciuto un altro regime di  controllo  medico  del  personale  il
quale offre garanzie equivalenti. 
                             CAPITOLO VI 
Prescrizioni relative alle condizioni di ammissione del  latte  crudo
                  nello stabilimento di trattamento 
A. Allevamento d'origine 
1. Il latte crudo deve provenire da vacche: 
a) appartenenti a un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi
e indenne o ufficialmente indenne da brucellosi; 
b) che non presentano sintomi di  malattie  contagiose  trasmissibili
all'uomo attraverso il latte; 
c) che non presentano  disturbi  visibili  dello  stato  generale  di
salute, ne' sono colpite  da  infezioni  dell'apparato  genitale  con
scolo,  da  enterite  con  diarrea  accompagnata  da  febbre   o   da
infiammazione  riconoscibile  della  mammella  o  della  cute   della
mammella; 
d) che non presentano piaghe sulla mammella tali da ripercuotersi sul
latte; 
e) che forniscano due litri di latte al giorno; 
f) che non sono state trattate con sostanze trasmissibili al latte  e
pericolose o potenzialmente pericolosi per la salute  umana,  a  meno
che il latte non abbia subito  un  periodo  di  attesa  ufficiale.  I
periodi di attesa ufficiali sono stabiliti dal Consiglio su  proposta
della Commissione. 
2. Deve essere escluso dal trattamento il latte crudo: 
a) proveniente da animali non rispondenti ai requisiti  di  cui  alla
direttiva 81/602/CEE; 
b) contenente residui di sostanze di cui all'articolo  11,  paragrafo
3, della direttiva. 
B. Igiene dell'azienda produttrice 
1. Il latte crudo deve provenire da aziende produttrici registrate  e
controllate conformemente all'articolo 11 della direttiva. I locali a
tal fine utilizzati debbono essere progettati, construiti,  curati  e
gestiti in modo da garantire: 
i) buone condizioni di sistemazione, igiene, pulizia e salute delle 
vacche, e 
ii)  condizioni  igieniche  soddisfacenti  per   la   mungitura,   la
manipolazione e il deposito del latte. 
I locali usati per scopi specifici debbono soddisfare  le  condizioni
dei punti che seguono. 
2. I locali nei quali si svolgono le operazioni di  mungitura  o  nei
quali il latte e' immagazzinato,  manipolato  o  raffreddato  debbono
essere ubicati e costruiti in modo da evitare  qualsiasi  rischio  di
contaminazione  del  latte,  debbono  essere  facilmente  lavabili  e
disinfettabili e disporre almeno di: 
a) pareti e u pavimento facili  da  pulire  nei  luoghi  che  possono
essere insudiciati o infettati; 
b) un  sistema  di  drenaggio  soddisfacente,  disposto  in  modo  da
consentire un'evacuazione agevole dei liquidi, e  mezzi  adeguati  di
evacuazione dei rifiuti; 
c) condizioni soddisfacenti di ventilazione e di illuminazione; 
d) un sistema adeguato e soddisfacente di approvvigionamento di acqua
potabile ai sensi della direttiva 80/778/CEE  per  le  operazioni  di
mungitura, pulizia e raffreddamento; 
e) un'adeguata separazione  da  qualsiasi  fonte  di  contaminazione,
quali latrine e letamai; 
f) guarnizioni e attrezzature facili a lavare, pulire e disinfettare. 
Inoltre, i locali adibiti al deposito del latte debbono essere muniti
di un impianto di refrigerazione; debbono essere  protetti  contro  i
parassiti e debbono disporre di un'adeguata separazione da locali ove
si trovano animali. 
3. Se viene impiegato un sistema di mungitura mobile  sotto  tettoia,
debbono essere soddisfatti i requisiti di cui al punto 2, lettere  d)
e f); inoltre la tettoia deve: 
a) essere situata su un pavimento sgombro da accumuli di escrementi o
altri rfiuti; 
b)  garantire  la  protezione  del  latte  durante  il   periodo   di
utilizzazione; 
c) essere costruita e rifinita in modo da poter essere  mantenuta  in
un buono stato di pulizia. 
4. Quando le vacche sono in stato di liberta' e' obblgatorio disporre
di un'area o di una sala  di  mungitura  debitamente  separate  dalle
superfici abitabili. 
5 L'isolamento degli animali affetti o per i quali esiste il sospetto
che siano affetti da una delle malattie di cui alla parte A, punto 1,
lettera b), ovvero la  separazione  dal  resto  della  mandria  degli
animali di cui alla parte A, punto 1, lettera c), deve  poter  essere
garantita in maniera efficace. 
6. Gli animali di tutte le specie debbono essere mantenuti a distanza
dai locali  o  dai  luoghi  in  cui  il  latte  viene  immagazzinato,
manipolato o raffreddato. 
C. Igiene della mungitura, della  raccolta  del  latte  crudo  e  del
trasporto  dell'azienda  produttrice  al  centro  di  raccolta  o  di
normalizzazione o allo stabilimento di trattamento Igiene del 
personale 
1. La mungitura deve essere effettuata in  modo  igienico  e  secondo
condizioni da prevedere nel codice d'igiene di cui  all'articolo  11,
paragrafo 4 della direttiva. 
2. Immediatamente dopo la mungitura, il latte deve  essere  collocato
in un luogo pulito ed attrezzato  in  modo  da  evitare  un'influenza
sfavorevole sullo stesso. Se non e' raccolto entro le due  successive
alla mungitura, il latte deve essere raffreddato ad una temperatura 
di almeno 8 C nel caso di raccolta quotidiana e di 6 C nel caso di 
raccolta non quotidiana; durante il trasporto  allo  stabilimento  di
trattamento il latte non deve superare una temperatura di 10 C. 
3. Il materiale e gli strumenti, o le loro  superfici,  destinati  ad
entrare in contatto con il  latte  (utensili,  recipienti,  cisterne,
ecc. per la mungitura, la raccolta o il trasporto del latte)  debbono
essere fabbricati con un materiale liscio che sia facile  da  lavare,
pulire e disinfettare, che resista alla corrosione e che non sviluppi
nel latte elementi in quantita' tale da poter mettere in pericolo  la
salute  umana,  alterare  la  composizione  del  latte  o  esercitare
un'influenza nociva sulle proprieta' organoelettriche del latte. 
4. Dopo l'uso, gli utensili utilizzati per la mungitura, gli impianti
per la mungitura  meccanica,  i  recipienti  che  in  qualsiasi  modo
entrano in contatto con il latte  debbono  essere  lavati,  puliti  e
disinfettati. Dopo ciascun trasporto, o serie di trasporti, se tra lo
scarico e il carico seguente trascorre  un  periodo  di  tempo  molto
breve - e comunque almeno una volta al giorno -  i  recipienti  e  le
cisterne usati per il trasporto del latte crudo al centro di raccolta
o di normalizzazione, ovvero allo  stabilimento  di  trattamento  del
latte, debbono essere lavati, puliti e disinfettati prima  di  essere
utilizzati. 
5. Qualora si  utilizzino  prodotti  chimici  per  le  operazioni  di
disinfezione previste al  punto  4,  detti  prodotti  debbono  essere
autorizzati a tal fine da parte del servizio ufficiale. 
6. Le  cisterne  adibite  alla  raccolta  del  latte  debbono  essere
utilizzate unicamente  per  il  trasporto  del  latte,  dei  prodotti
lattieri e dell'acqua potabile. 
7. La mungitura, la  manipolazione  e  la  raccolta  del  latte  sono
vietate alle persone che, attraverso il  latte,  possono  trasmettere
malattie contagiose o di qualsiasi altro tipo. 
D. Norme da osservare all'atto dell'ammissione 
Per poter essere trattato termicamente  ed  ai  fini  della  presente
direttiva, il latte crudo di  ciascuna  azienda  deve  soddisfare  le
norme minime seguenti: 
Il rispetto delle norme, deve essere  controllato  mediante  prelievi
effettuati per sondaggio, sia al momento  dell'ammissione  del  latte
crudo nello stabilimento di trattamento, nel centro di raccolta o  di
normalizzazione. 
    
--------------------------------------------------------------------
                         |       Fase 1      |      Fase 2
--------------------------------------------------------------------
Tenore di germi a        |  < 300.000 (1)    |   < 100.000 (1)
30 C                    |                   |
(per ml)                 |                   |
--------------------------------------------------------------------
Titolo di cellule soma-  |  < 500.000 (2)    |   < 400.000 (2)
tiche                    |                   |
(per ml)                 |                   |
--------------------------------------------------------------------
Punto di refrigerazione  |  < - 0,250        |   < - 0,520

    
(C) 
    
--------------------------------------------------------------------
Antibiotici (per ml)     |                   |
- penicillina            |  < 0,004/ug       |   < 0,004/ug
- altri                  | non rilevabili    | non rilevabili
--------------------------------------------------------------------
(1) Media rilevata su un periodo di due mesi, con almeno due prelievi
al mese.

    
(2) Media rilevata su un periodo di tre mesi, con almeno un  prelievo
al mese. 
    
--------------------------------------------------------------------
Inoltre il latte crudo dovra' essere sottoposto ad un test piruvico o
a qualsiasi altro controllo che dia risultati  equivalenti  e  dovra'
soddisfare in tali controlli le norme che devono essere fissate prima
del 1 gennaio 1989 secondo la procedura di cui all'aricolo  14  della
direttiva,  previo  parere  del  comitato veterinario scientifico. In
attesa  di  tale  decisione  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 10, paragrafo 2, terzo comma.

    
Lo stabilimento  di  trattamento  informa  il  veterinario  ufficiale
appena le norme massime fissate per il titolo  di  cellule  somatiche
sono raggiunte.  Il  veterinario  ufficiale  prende  i  provvedimenti
appropriati. 
Se, alla scadenza di un periodo di  un  mese,  il  latte  proveniente
dall'azienda in questione non  soddisfa  le  norme  prescritte,  esso
dovra' essere trattato  in  un  momento  diverso  rispetto  al  latte
destinato agli scambi  intracomunitari  ed  essere  escluso  da  tali
scambi. 
                             CAPITOLO VII 
             Prescrizioni relative al trattamento termico 
1. Il latte crudo che, dal momento di entrata nello  stabilimento  di
trattamento, non venga trattato nelle quattro ore successive alla sua
ammissione, deve essere raffreddato ad una temperatura che non superi
      + 5 C ed essere mantenuto a detta temperatura fino al suo 
trattamento termico. 
Il latte crudo che non venga trattato nelle 36  ore  successive  alla
sua ammissione, deve subire  un  controllo  supplementare  prima  del
trattamento termico. Qualora si constati secondo un metodo diretto  o
   indiretto che il tenore di germi a 30 C supera i 600.000 per ml 
nella prima fase e i 200.000 nella seconda fase, il  latte  crudo  in
questione deve  essere  trattato  in  un  momento  diverso  a  quello
destinato agli scambi intracomunitari. 
2. Il latte pastorizzato deve  essere  mediante  un  trattamento  che
comporti un'elevata temperatura per un breve periodo di tempo (minimo
71,7 C per 15 s combinazione equivalente). 
Nei  controlli  per  sondaggio  effettuatti  nello  stabilimento   di
trattamento, esso deve inoltre soddisfare le norme seguenti: 
    
--------------------------------------------------------------------
Germi patogeni           |       Fase 1      |      Fase 2
--------------------------------------------------------------------
Coliformi                |       < 5         |       < 1
(per ml)                 |                   |
--------------------------------------------------------------------
Tenore di germi a 30 C   |   < 50.000        |     < 30.000
(per ml)                 |                   |
--------------------------------------------------------------------
Dopo incubazione         |                   |
6 C in 5 giorni          |                   |
Tenore di germi a 21 C   |  < 250.000        |    < 100.000
(per ml)                 |                   |
--------------------------------------------------------------------
Fosfatasi                |        -          |           -
--------------------------------------------------------------------
Perossidasi              |        +          |           +
--------------------------------------------------------------------
Antibiotici              |                   |
(per ml)                 |  non rilevabili   |     non rilevabili
--------------------------------------------------------------------
Punto di refrigerazione  |                   |
(C)                      |  < 0,520          |      < 0,520
--------------------------------------------------------------------
Inoltre  il  latte  pastorizzato  dovra' essere sottoposto ad un test
piruvico o a qualsiasi altro controllo che dia risultati  equivalenti
e  sodddisfare  in  tali controlli le norme che devono essere fissate
secondo la procedura di cui all'articolo 14 della  direttiva,  previo
parere del comitato veterinario scientifico.

    
3. Il latte UHT deve soddisfare i seguenti requisiti: 
-  deve  essere  stato   ottenuto   mediante   un   procedimento   di
riscaldamento  a  flusso  continuo  che   sia   applicato   in   modo
ininterrotto in un'unica volta,  e  che  richieda  l'impiego  di  una
temperatura elevata per un breve periodo di tempo (+ 135 C al minimo 
per almeno un  secondo)  e  di  un  condizionamento  asettico  in  un
recipiente opaco; 
- essere conservabile in modo da non presentare, in caso di controllo
per sondaggio, alterazioni palesi dopo essere stato per 15 giorni  in
    una confezione non aperta alla temperatura di + 30 C; ove sia 
necessario, si puo' inoltre prevedere  che  il  latte  rimanga  sette
giorni in una confezione non aperta alla temperatura di + 55 C; !tfe 
- presentare  una  reazione  positiva  alla  prova  modificata  della
torbidita'  secondo  Aschaffenburg  o  qualsiasi   altra   prova   da
elaborarsi secondo la procedura di cui all'articolo 14  anteriormente
all'entrata in vigore della direttiva,  previo  parere  del  comitato
veterinario scientifico; 
- avere un indice crioscopico inferiore o pari a - 0,520 C. Tuttavia 
per il latte sottoposto al trattamento diretto si applica  un  indice
non superiore a - 0,515 C durante un periodo di 2 anni. 
Se  il  procedimento  di  trattamento  del  latte  detto   "a   ultra
temperatura" viene applicato mediante contatto diretto  del  latte  e
del  vapore  d'acqua,  quest'ultimo  dev'essere  ottenuto  con  acqua
potabile e non deve cedere al latte sostanze estranee ne'  esercitare
su  di  esso  un'influenza  nociva.   Inoltre,   l'applicazione   del
procedimento non deve modificare il  tenore  di  acqua  presente  nel
latte trattato. 
4. Il latte sterilizzato deve: 
- essere stato riscaldato in confezioni  o  recipienti  ermeticamente
chiusi e sterilizzato nella confezione; il  dispositivo  di  chiusura
deve rimanere intatto; 
- essere conservabile, in caso di controllo per sondaggio, in modo da
non presentare alterazioni palesi  dopo  essere  stato  per  quindici
 giorni in una confezione non aperta alla temperatura di + 30 C; ove 
sia necessario, si puo' inoltre prevedere che il latte rimanga  sette
giorni in una confezione non aperta alla temperatura di + 55 C; !tfe 
- presentare  una  reazione  negativa  alla  prova  modificata  della
torbidita'  secondo  Aschaffenburg  o  qualsiasi   altra   prova   da
elaborarsi  anteriormente  all'entrata  in  vigore  della  direttiva,
previo  parere  del  comitato  veterinario  scientifico  secondo   la
procedura di cui all'articolo 4; 
- avere un indice criosocopico inferiore o pari a - 0,520 C. !tfe 5. 
Il latte sterilizzato ed il latte UHT, all'atto dei controlli per  il
sondaggio  effettuati  nello  stabilimeno  di   trattamento,   devono
soddisfare le seguenti norme: 
    
--------------------------------------------------------------------
                         |       Fase 1      |      Fase 2
--------------------------------------------------------------------
Dopo incubazione per     |                   |
15 giorni a 30 C         |                   |
a) Tenore di germi a     |    < 10           |    < 10
  30 C (per 0,1 ml)      |                   |
b) Controllo organolet-  |   normale         |      normale
   tico                  |                   |
--------------------------------------------------------------------
Antibiotici (per ml)     | non rilevabili    |   non rilevabili
--------------------------------------------------------------------
Inoltre,  tale  latte  deve  essere  sottoposto ad un controllo LPS o
qualsiasi controllo che dia risultati  equivalenti  e  soddisfare  in
tale  controllo,  le  norme  che  devono  essere  fissate  secondo la
procedura di cui all'articolo 14 della direttiva, previo  parere  del
comitato veterinario scientifico.

    
6. La produzione di latte pastorizzato,  di  latte  UHT  e  di  latte
sterilizzato puo' intervenire a base di latte crudo che abbia subito,
in un  altro  stabilimento,  un  primo  trattamento  termico  il  cui
"tempo-temperatura" deve essere inferiore a quello utilizzato per  la
pastorizzazione ed avere quindi una fosfatasi positiva. Il ricorso  a
questa deroga dovra' essere comunicato alle autorita' competenti.  Il
certificato deve recare l'indicazione del primo trattamento. 
7. I procedimenti di riscaldamento, le temperature e  la  durata  del
riscaldamento per il latte pastorizzato, sterilizzato e UHT,  i  tipi
di apparecchi di riscaldamento, la valvola di derivazione, i tipi dei
dispositivi  di  regolazione  della   temperatura   e   degli   altri
registratori  di  temperatura   saranno   approvati   o   autorizzati
dall'autorita' centrale competente degli stati membri. 
8. Il latte, dopo  la  pastorizzazione,  deve  essere  immediatamente
raffreddato, al  fine  di  rispettare  quanto  prima  le  temperature
previste nei capitoli IX e XI. 
9. I grafici  dei  termometri-registratori  devono  essere  datati  e
conservati per due anni  per  essere  presentati  a  richiesta  degli
agenti designati  dal  servizio  ufficiale  per  il  controllo  dello
stabilimento. 
                            CAPITOLO VIII 
Confezionamento,  nello  stabilimento  di  trattamento,   del   latte
trattato termicamente in recipienti destinati alla vendita diretta al 
consumatore 
1. I recipienti destinati alla vendita diretta al consumatore  devono
essere conformi a tutte  le  norme  igieniche.  In  particolare,  non
devono sviluppare nel latte  elementi  in  quantita'  tale  da  poter
mettere in pericolo la salute umana,  alterare  la  composizione  del
latte   o   esercitare   un'influenza   nociva    sulle    proprieta'
organoelettiche del latte, tenendo conto delle  norme  gia'  previste
dalla normativa comunitaria, o nell'attesa di tale  normativa,  dalle
normative nazionali vigenti alla data di  notifica  della  direttiva.
Inoltre, se si tratta di recipienti che possono essere  riutilizzati,
devono essere concepiti in modo da poter  essere  facilmente  lavati,
puliti e disinfettati. 
Il  lavaggio,  la  pulizia  e  la  disinfezione  devono  aver   luogo
conformemente alle disposizioni  del  capitolo  XI,  punto  1,  terzo
trattino. 
2. Le operazioni  di  imbottigliamento,  riempitura  e  chiusura  dei
recipienti   e   di   confezionamento   devono   essere    effettuate
automaticamente. 
3. Subito dopo la riempitura, i recipienti devono essere chiusi nello
stabilimento in cui si effettua il trattamento  termico  mediante  un
dispositivo di chiusura non riutilizzabile dopo l'apertura e tale  da
garantire una protezione delle caratteristiche del  latte  contro  le
influenze nocive esterne. 
4. Il produttore deve far figurare sul confezionamento del  prodotto,
ai fini di controllo,  in  modo  visibile  e  leggibile,  oltre  alle
indicazioni previste dalla direttiva 79/112/CEE: 
a) la natura del trattamento termico subito dal latte; 
b) qualsiasi menzione che consenta l'identificazione  della  data  di
trattamento termico e, per il latte pastorizzato, la temperatura alla
quale il prodotto deve essere conservato; 
c) il numero di riconoscimento dello stabilimento  di  trattamento  e
una delle seguenti sigle: CEE - EEG - EWG - EOF - EEC - EOK. 
                             CAPITOLO IX 
  Deposito del latte pastorizzato nello stabilimento di trattamento 
Dopo  il  raffreddamento,  fino  all'uscita  dallo  stabilimento   di
trattamento, la  temperatura  massima  del  latte  pastorizzato  deve
   essere di + 6 C. !tfe La temperatura di deposito degli appositi 
locali deve essere registrata. 
                              CAPITOLO X 
                      Certificato di salubrita' 
L'esemplare  originale  del  certificato  di  salubrita'   che   deve
accompagnare il latte trattato termicamente durante il trasporto  nel
paese destinatario deve essere rilasciato, al momento del carico, dal
veterinario  ufficiale  o  altra  autorita'  competente  di   livello
equivalente designata dalla competente autorita' centrale. 
Il certificato di salubrita' deve corrispondere nella presentazione e
nel contenuto al modello che figura nell'allegato B. Esso deve essere
redatto almeno nella o nelle lingue del  paese  destinatario  e  deve
contenere e informazioni previste da detto modello. 
                             CAPITOLO XI 
              Trasporto del latte trattato termicamente 
1. Le cisterne, i bidoni e gli altri  recipienti  che  devono  essere
utilizzati per il trasporto del latte pastorizzato devono  rispondere
a tutte le norme di igiene ed in particolare ai seguenti requisiti: 
- le loro parti interne e tutte le altre parti che possono  venire  a
contatto con il latte devono essere fabbricate con materiale  liscio,
che sia facile da lavare, pulire e  disinfettare,  che  resista  alla
corrosione e che non sviluppi nel latte elementi in quantita' tale da
poter mettere in pericolo la salute umana, alterare  la  composizione
del  latte  o  esercitare  un'influenza   nociva   sulle   proprieta'
organolettiche del latte; 
- essere concepiti in modo da rendere possibile l'evacuazione  totale
del latte; se sono muniti di rubinetti, questi  devono  poter  essere
facilmente ritirati e smontati, lavati, puliti e disinfettati; 
- essere lavati,  puliti  e  disinfettati  immediatamente  dopo  ogni
utilizzazione,  pre  quanto  necessario,  prima  di  ciascuna   nuova
utilizzazione; la pulizia e la disinfezione devono essere  effettuate
conformemente alle disposizioni previste  al  capitolo  V,  punto  1,
lettera c); 
- essere chiusi ermeticamente, prima e durante il trasporto, mediante
un dispositivo di chiusura a tenuta stagna. 
2. I veicoli  ed  i  recipienti  destinati  al  trasporto  del  latte
pastorizzato devono essere costruiti ed attrezzati  in  modo  che  le
temperature previste al punto 5  siano  mantenute  durante  tutta  la
durata del trasporto. 
3. I mezzi di trasporto del latte trattato termicamente e  del  latte
condizionato in piccoli recipienti o in bidoni devono essere in buono
stato; non possono essere utilizzati per il  trasporto  di  qualsiasi
altro prodotto o oggetto suscettibile di alterare il latte.  Il  loro
rivestimento interno deve essere liscio, facile da lavare,  pulire  e
disinfettare. L'interno  dei  veicoli  destinati  al  trasporto  deve
rispondere a  tutte  le  norme  igieniche.  I  veicoli  destinati  al
trasporto del latte trattato  termicamente  condizionato  in  piccoli
recipienti o in bidoni devono essere concepiti in modo da  proteggere
sufficientemente i recipienti o in bidoni devono essere concepiti  in
modo da proteggere sufficientemente  i  recipienti  ed  i  bidoni  da
qualsiasi insudiciamento  ed  influenza  atmosferica  e  non  possono
essere utilizzati per il trasporto di animali. 
4. a) Le cisterne usate  per  il  trasporto  del  latte  pastorizzato
destinato agli scambi intracomunitari devono essere riconosciute  dal
servizio ufficiale ed essere unite,  durante  il  trasporto,  di  una
piombatura apposta al momento della firma del  certificato  da  parte
della competente autorita'. 
b) A tal fine l'autorita'  competente  deve  accertare,  prima  della
spedizione, la conformita' dei mezzi di trasporto e delle  condizioni
di  caricamento  alle  condizioni  igieniche  definite  nel  presente
capitolo. 
5. Durante il  trasporto,  la  temperatura  del  latte  pastorizzato,
trasportato in cisterna o condizionato in  piccoli  recipienti  e  in
bidoni non deve superare 6°C.