Allegato A CAPITOLO I Condizioni generali per il riconoscimento Gli stabilimenti di trattamento ed i centri di raccolta e normalizzazione devono essere situati in luoghi in cui non possano verificarsi alterazioni del latte provocate dall'ambiente circostante e comprendere come minimo: 1. nei locali in cui vengono effettuate le operazioni di trattamento e di immagazzinamento del latte trattato termicamente: a) un pavimento in materiali facili da pulire e' disinfettare e sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dei liquidi; b) pareti lisce, in materiali solidi e impermeabili, rivestite con materiale lavabile e chiaro fino ad un'altezza di almeno due metri e almeno dino all'altezza di immagazzinamento nei locali di refrigerazione e nei depositi, tranne il caso in cui il latte e' depositato in cisterne ermeticamente chiuse. Angoli e spigoli devono essere arrotondati o comunque rifiniti in modo analogo, tranne nei depositi e nei locali di refrigerazione; c) porte in materiali inalterabili e, se di legno, ricoperte da entrambi i lati da un rivestimento impermeabile e liscio; d) materiali isolanti imputrescibili e inodori; e) un adeguato sistema di ventilazione e, se necessario, di evacuazione del vapore; f) una sufficiente illuminazione naturale o artificiale; g) un numero sufficiente di dispositivi, il piu' vicino possibile ai posti di lavoro, per la pulizia e la disinfezione delle mani e per la pulizia degli attrezzi mediante acqua calda. I rubinetti non debbono essere del tipo azionabile a mano. Per la pulizia delle mani, tali impianti debbono essere provvisti di acqua premiscelata alla temperatura opportuna, di prodotti per la pulizia e disinfestazione, nonche' di asciugamani da usare una sola volta; 2. un numero adeguato di spogliatoi, con parete e paviment i lisci, impermeabili e lavabili, provvisti di lavabi, docce e latrine a sciacquone. Queste ultime devono essere sistemate in modo da non immettere direttamente nei locali di lavoro. I lavabi devono essere forniti d'acqua corrente calda e fredda, oppure premiscelata all'opportuna temperatura, nonche' di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani e di asciugamani da usare una sola volta; i lavabi non devono essere del tipo azionabile a mano. Presso le latrine deve essere disponibile un numero sufficiente di questi lavabi; 3. un reparto apposito ed impianti appropriati per le operazioni di pulitura e di disinfezione dei recipienti e delle cisterne. Tale reparto e tali impianti non sono pero' richiesti qualora esistano disposizioni che rendano obbligatoria la pulitura e la disinfezione dei recipienti e delle cisterne da parte di altri centri, situati in prossimita' dello stabilimento di trattamento; 4. un impianto che consenta il rifornimento d'acqua esclusivamente potabile ai sensi della direttiva 80/778/CEE. Tuttavia, l'utilizzazione di acqua non potabile e' autorizzata a titolo eccezionale, per la produzione di vapore, per combattere gli incendi e per il raffreddamento delle macchine frigorifere, purche' le condutture adibite a tale scopo non presentino rischi di contaminazione del latte. Il vapore d'acqua e l'acqua in questione non possono entrare in contatto diretto con il latte, ne' essere utilizzati per la pulitura e la disinfezione dei recipienti, degli impianti e del materiale che entrano in contatto con il latte. Le condutture d'acqua non potabile devono essere nettamente differenziate da quelle destinate all'acqua potabile; 5. adeguati dispositivi di protezione contro gli animali indesiderabili, quali insette e roditori; 6. il materiale, i raccordi e gli strumenti che sono destinati ad entrare in contatto con il latte, o la loro superficie, devono essere fabbricati con un materiale liscio che sia facile da lavare, pulire e disinfettare, che resista alla corrosione e che non sviluppi nel latte elementi in quantita' tale da poter mettere in pericolo la salute umana, alterare la composizione del latte e esercitare un'influenza nociva sulle proprieta' organolettiche del latte. CAPITOLO II Condizioni speciali pe il riconoscimento degli stabilimenti di trattamento Oltre a soddisfare i requisiti generali di cui al capitolo I, gli stabilimenti di trattamento devono avere almeno: a) sempreche' tale operazione sia effettuata un'istallazione che consenta di effettuare meccanicamente le operazioni per un'adeguata riempitura e chiusura automatica dei recipienti al condizionamento del latte trattato termicamente, dopo la riempitura, ad esclusione dei bidoni e delle cisterne; b) impianti per il raffreddamento e il deposito in ambiente freddo del latte trattato termicamente e nei case previsti nei capitoli III, IV e VII, punto 1, del latte crudo. Gli impianti per il deposito devono essere muniti di strumenti per misurare la temperatura; c) - in caso di condizionamento in recipienti che devono essere utlizzati una sola volta, un reparto apposito per depositarli, nonche' per depositare le materie prime destinate alla confezione di tali recipienti; - in caso di condizionamento in recipienti da riutilizzare, un reparto apposito per il deposito, nonche' un impianto che permetta di effettuare meccanicamente la loro pulitura e disinfezione; d) recipienti per il deposito di latte curdo, un'installazione destinata alla normalizzazione nonche' un territorio per il deposito del latte normalizzato; e) centrifughe o qualsiasi altro dispositivo approvato o autorizzato per la separazione del latte dalle impurita'; f) un'attrezzatura per il trattamento termico approvata o autorizzata del servizio dal serivizio ufficiale, munita: - di un regolatore automatico della temperatura; - di un termometro registratore; - di un sistema automatico di sicurezza che impedisca un riscaldamento insufficiente; - di un dispositivo di sicurezza adeguato che impedisca la miscela del latte pastorizzato o sterilizzato con latte incompletamente riscaldato e - di un registratore automatico di sicurezza che impedisca tale miscela; g) lo stabilimento di trattamento deve disporre di un laboratorio proprio o disporre dei servizi di un laboratorio munito del materiale necessario per effettuare le analisi e gle esami indispensabili del latte. CAPITOLO III Condizioni speciali di registrazione dei centri di raccolta Oltre a soddisfare i requisiti generali di cui al capitolo I, i centri di raccolta devono comprendere come minimo: a) un dispositivo o mezzi appropriati per il raffreddamento del latte e,ove il latte sia oggetto di deposito in tale centro, un impianto per il deposito a freddo; b) se nel centro di raccolta si effettua la separazione del latte dalle impurita', tale operazione deve essere compiuta mediante centrifughe o con qualsiasi altro dispositivo approvato o autorizzato dal servizio ufficiale. CAPITOLO IV Condizioni speciali per la registrazione dei centri di normalizzazione Oltre a soddisfare i requisiti generali di cui al capitolo I, i centri di normalizzazione devono disporre: a) di recipienti per il deposito a freddo di latte crudo, di una installazione destinata alla normalizzazione, nonche' di contenitori per il deposito del latte normalizzato; b) di centrifughe o di qualsiasi altro dispositivo approvato o autorizzato dal servizio ufficiale per la separazione del latte dalle impurita'. CAPITOLO V Igiene dei locali, del materiale e del personale negli stabilimenti 1. E' prescritta la massima pulizia possibile per quanto riguarda il personale, i locali ed il materiale. a) Il personale addetto al trattamento o alla manipolazione del latte deve in particolare indossare abiti da lavoro e un copricapo puliti; deve avere inoltre le mani pulite. E' vietato fumare nei locali di lavoro e di deposito del latte. b) A nessun animale deve essere consentito l'accesso agli stabilimenti. E' necessario procedere sistematicamente all'eliminazione dei roditori, degli insetti nonche' di qualsiasi tipo di parassiti. c) Il materiale e le installazioni utilizzate per il trattamento del latte devono essere tenuti in buono stato di pulizia e manutenzione: i) almeno una volta al giorno, nei giorni lavorativi, i locali di trattamento devono essere puliti; ii) alla fine di ogni fase di lavoro e almeno una volta al giorno nei giorni lavorativi, il materiale, i recipienti e le installazioni che vengono in contatto con il latte, con i prodotti lattiero-caseari e con altri prodotti alimentari devono essere lavati, puliti e disinfettati. 2. Senza indugio ingiustificato, dopo ciascun trasporto o ciascuna serie di trasporti, quando tra lo scarico e il carico successivo trascorre un periodo di tempo molto limitato, ma comunque almeno una volta al giorno, i recipienti e le cisterne che almeno una volta al giorno, i recipienti e le cisterne che sono stati utilizzati per il trasporto del latte crudo al centro di raccolta o di normalizzazione o allo stabilimento di trattamento del latte devono essere lavati, puliti e disinfettati prima di essere utilizzati di nuovo. 3. Quando il passaggio del latte crudo dal centro di raccolta o di normalizzazione allo stabilimento di trattamento non e' effettuato mediante canalizzazioni, i recipienti necessari al trasporto del latte crudo devono soddisfare le condizioni di cui al punto 1, lettera c). 4. Qualora vengano utilizzati prodotti chimici per le operazioni di disinfezione di cui al punto 1, detti prodotti chimici devono essere autorizzati a tal fine dal servizio ufficiale. 5. La lavorazione, il trattamento, la manipolazionhe e il trasporto del latte sono vietati alle persone che, attraverso il latte, possono trasmettere malattie contagiose o di qualsiasi altro tipo. 6. Ogni persona addetta alla lavorazione ed alla manipolazione del latte deve provare, mediante un certificato medico, che nulla osta alla sua attivita'. Il certificato medico deve essere rinnovato ogni anno, a meno che, secondo la procedeura prevista all'articolo 14, sia ricnosciuto un altro regime di controllo medico del personale il quale offre garanzie equivalenti. CAPITOLO VI Prescrizioni relative alle condizioni di ammissione del latte crudo nello stabilimento di trattamento A. Allevamento d'origine 1. Il latte crudo deve provenire da vacche: a) appartenenti a un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e indenne o ufficialmente indenne da brucellosi; b) che non presentano sintomi di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso il latte; c) che non presentano disturbi visibili dello stato generale di salute, ne' sono colpite da infezioni dell'apparato genitale con scolo, da enterite con diarrea accompagnata da febbre o da infiammazione riconoscibile della mammella o della cute della mammella; d) che non presentano piaghe sulla mammella tali da ripercuotersi sul latte; e) che forniscano due litri di latte al giorno; f) che non sono state trattate con sostanze trasmissibili al latte e pericolose o potenzialmente pericolosi per la salute umana, a meno che il latte non abbia subito un periodo di attesa ufficiale. I periodi di attesa ufficiali sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione. 2. Deve essere escluso dal trattamento il latte crudo: a) proveniente da animali non rispondenti ai requisiti di cui alla direttiva 81/602/CEE; b) contenente residui di sostanze di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva. B. Igiene dell'azienda produttrice 1. Il latte crudo deve provenire da aziende produttrici registrate e controllate conformemente all'articolo 11 della direttiva. I locali a tal fine utilizzati debbono essere progettati, construiti, curati e gestiti in modo da garantire: i) buone condizioni di sistemazione, igiene, pulizia e salute delle vacche, e ii) condizioni igieniche soddisfacenti per la mungitura, la manipolazione e il deposito del latte. I locali usati per scopi specifici debbono soddisfare le condizioni dei punti che seguono. 2. I locali nei quali si svolgono le operazioni di mungitura o nei quali il latte e' immagazzinato, manipolato o raffreddato debbono essere ubicati e costruiti in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione del latte, debbono essere facilmente lavabili e disinfettabili e disporre almeno di: a) pareti e u pavimento facili da pulire nei luoghi che possono essere insudiciati o infettati; b) un sistema di drenaggio soddisfacente, disposto in modo da consentire un'evacuazione agevole dei liquidi, e mezzi adeguati di evacuazione dei rifiuti; c) condizioni soddisfacenti di ventilazione e di illuminazione; d) un sistema adeguato e soddisfacente di approvvigionamento di acqua potabile ai sensi della direttiva 80/778/CEE per le operazioni di mungitura, pulizia e raffreddamento; e) un'adeguata separazione da qualsiasi fonte di contaminazione, quali latrine e letamai; f) guarnizioni e attrezzature facili a lavare, pulire e disinfettare. Inoltre, i locali adibiti al deposito del latte debbono essere muniti di un impianto di refrigerazione; debbono essere protetti contro i parassiti e debbono disporre di un'adeguata separazione da locali ove si trovano animali. 3. Se viene impiegato un sistema di mungitura mobile sotto tettoia, debbono essere soddisfatti i requisiti di cui al punto 2, lettere d) e f); inoltre la tettoia deve: a) essere situata su un pavimento sgombro da accumuli di escrementi o altri rfiuti; b) garantire la protezione del latte durante il periodo di utilizzazione; c) essere costruita e rifinita in modo da poter essere mantenuta in un buono stato di pulizia. 4. Quando le vacche sono in stato di liberta' e' obblgatorio disporre di un'area o di una sala di mungitura debitamente separate dalle superfici abitabili. 5 L'isolamento degli animali affetti o per i quali esiste il sospetto che siano affetti da una delle malattie di cui alla parte A, punto 1, lettera b), ovvero la separazione dal resto della mandria degli animali di cui alla parte A, punto 1, lettera c), deve poter essere garantita in maniera efficace. 6. Gli animali di tutte le specie debbono essere mantenuti a distanza dai locali o dai luoghi in cui il latte viene immagazzinato, manipolato o raffreddato. C. Igiene della mungitura, della raccolta del latte crudo e del trasporto dell'azienda produttrice al centro di raccolta o di normalizzazione o allo stabilimento di trattamento Igiene del personale 1. La mungitura deve essere effettuata in modo igienico e secondo condizioni da prevedere nel codice d'igiene di cui all'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva. 2. Immediatamente dopo la mungitura, il latte deve essere collocato in un luogo pulito ed attrezzato in modo da evitare un'influenza sfavorevole sullo stesso. Se non e' raccolto entro le due successive alla mungitura, il latte deve essere raffreddato ad una temperatura di almeno 8 C nel caso di raccolta quotidiana e di 6 C nel caso di raccolta non quotidiana; durante il trasporto allo stabilimento di trattamento il latte non deve superare una temperatura di 10 C. 3. Il materiale e gli strumenti, o le loro superfici, destinati ad entrare in contatto con il latte (utensili, recipienti, cisterne, ecc. per la mungitura, la raccolta o il trasporto del latte) debbono essere fabbricati con un materiale liscio che sia facile da lavare, pulire e disinfettare, che resista alla corrosione e che non sviluppi nel latte elementi in quantita' tale da poter mettere in pericolo la salute umana, alterare la composizione del latte o esercitare un'influenza nociva sulle proprieta' organoelettriche del latte. 4. Dopo l'uso, gli utensili utilizzati per la mungitura, gli impianti per la mungitura meccanica, i recipienti che in qualsiasi modo entrano in contatto con il latte debbono essere lavati, puliti e disinfettati. Dopo ciascun trasporto, o serie di trasporti, se tra lo scarico e il carico seguente trascorre un periodo di tempo molto breve - e comunque almeno una volta al giorno - i recipienti e le cisterne usati per il trasporto del latte crudo al centro di raccolta o di normalizzazione, ovvero allo stabilimento di trattamento del latte, debbono essere lavati, puliti e disinfettati prima di essere utilizzati. 5. Qualora si utilizzino prodotti chimici per le operazioni di disinfezione previste al punto 4, detti prodotti debbono essere autorizzati a tal fine da parte del servizio ufficiale. 6. Le cisterne adibite alla raccolta del latte debbono essere utilizzate unicamente per il trasporto del latte, dei prodotti lattieri e dell'acqua potabile. 7. La mungitura, la manipolazione e la raccolta del latte sono vietate alle persone che, attraverso il latte, possono trasmettere malattie contagiose o di qualsiasi altro tipo. D. Norme da osservare all'atto dell'ammissione Per poter essere trattato termicamente ed ai fini della presente direttiva, il latte crudo di ciascuna azienda deve soddisfare le norme minime seguenti: Il rispetto delle norme, deve essere controllato mediante prelievi effettuati per sondaggio, sia al momento dell'ammissione del latte crudo nello stabilimento di trattamento, nel centro di raccolta o di normalizzazione. -------------------------------------------------------------------- | Fase 1 | Fase 2 -------------------------------------------------------------------- Tenore di germi a | < 300.000 (1) | < 100.000 (1) 30 C | | (per ml) | | -------------------------------------------------------------------- Titolo di cellule soma- | < 500.000 (2) | < 400.000 (2) tiche | | (per ml) | | -------------------------------------------------------------------- Punto di refrigerazione | < - 0,250 | < - 0,520 (C) -------------------------------------------------------------------- Antibiotici (per ml) | | - penicillina | < 0,004/ug | < 0,004/ug - altri | non rilevabili | non rilevabili -------------------------------------------------------------------- (1) Media rilevata su un periodo di due mesi, con almeno due prelievi al mese. (2) Media rilevata su un periodo di tre mesi, con almeno un prelievo al mese. -------------------------------------------------------------------- Inoltre il latte crudo dovra' essere sottoposto ad un test piruvico o a qualsiasi altro controllo che dia risultati equivalenti e dovra' soddisfare in tali controlli le norme che devono essere fissate prima del 1 gennaio 1989 secondo la procedura di cui all'aricolo 14 della direttiva, previo parere del comitato veterinario scientifico. In attesa di tale decisione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, terzo comma. Lo stabilimento di trattamento informa il veterinario ufficiale appena le norme massime fissate per il titolo di cellule somatiche sono raggiunte. Il veterinario ufficiale prende i provvedimenti appropriati. Se, alla scadenza di un periodo di un mese, il latte proveniente dall'azienda in questione non soddisfa le norme prescritte, esso dovra' essere trattato in un momento diverso rispetto al latte destinato agli scambi intracomunitari ed essere escluso da tali scambi. CAPITOLO VII Prescrizioni relative al trattamento termico 1. Il latte crudo che, dal momento di entrata nello stabilimento di trattamento, non venga trattato nelle quattro ore successive alla sua ammissione, deve essere raffreddato ad una temperatura che non superi + 5 C ed essere mantenuto a detta temperatura fino al suo trattamento termico. Il latte crudo che non venga trattato nelle 36 ore successive alla sua ammissione, deve subire un controllo supplementare prima del trattamento termico. Qualora si constati secondo un metodo diretto o indiretto che il tenore di germi a 30 C supera i 600.000 per ml nella prima fase e i 200.000 nella seconda fase, il latte crudo in questione deve essere trattato in un momento diverso a quello destinato agli scambi intracomunitari. 2. Il latte pastorizzato deve essere mediante un trattamento che comporti un'elevata temperatura per un breve periodo di tempo (minimo 71,7 C per 15 s combinazione equivalente). Nei controlli per sondaggio effettuatti nello stabilimento di trattamento, esso deve inoltre soddisfare le norme seguenti: -------------------------------------------------------------------- Germi patogeni | Fase 1 | Fase 2 -------------------------------------------------------------------- Coliformi | < 5 | < 1 (per ml) | | -------------------------------------------------------------------- Tenore di germi a 30 C | < 50.000 | < 30.000 (per ml) | | -------------------------------------------------------------------- Dopo incubazione | | 6 C in 5 giorni | | Tenore di germi a 21 C | < 250.000 | < 100.000 (per ml) | | -------------------------------------------------------------------- Fosfatasi | - | - -------------------------------------------------------------------- Perossidasi | + | + -------------------------------------------------------------------- Antibiotici | | (per ml) | non rilevabili | non rilevabili -------------------------------------------------------------------- Punto di refrigerazione | | (C) | < 0,520 | < 0,520 -------------------------------------------------------------------- Inoltre il latte pastorizzato dovra' essere sottoposto ad un test piruvico o a qualsiasi altro controllo che dia risultati equivalenti e sodddisfare in tali controlli le norme che devono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 14 della direttiva, previo parere del comitato veterinario scientifico. 3. Il latte UHT deve soddisfare i seguenti requisiti: - deve essere stato ottenuto mediante un procedimento di riscaldamento a flusso continuo che sia applicato in modo ininterrotto in un'unica volta, e che richieda l'impiego di una temperatura elevata per un breve periodo di tempo (+ 135 C al minimo per almeno un secondo) e di un condizionamento asettico in un recipiente opaco; - essere conservabile in modo da non presentare, in caso di controllo per sondaggio, alterazioni palesi dopo essere stato per 15 giorni in una confezione non aperta alla temperatura di + 30 C; ove sia necessario, si puo' inoltre prevedere che il latte rimanga sette giorni in una confezione non aperta alla temperatura di + 55 C; !tfe - presentare una reazione positiva alla prova modificata della torbidita' secondo Aschaffenburg o qualsiasi altra prova da elaborarsi secondo la procedura di cui all'articolo 14 anteriormente all'entrata in vigore della direttiva, previo parere del comitato veterinario scientifico; - avere un indice crioscopico inferiore o pari a - 0,520 C. Tuttavia per il latte sottoposto al trattamento diretto si applica un indice non superiore a - 0,515 C durante un periodo di 2 anni. Se il procedimento di trattamento del latte detto "a ultra temperatura" viene applicato mediante contatto diretto del latte e del vapore d'acqua, quest'ultimo dev'essere ottenuto con acqua potabile e non deve cedere al latte sostanze estranee ne' esercitare su di esso un'influenza nociva. Inoltre, l'applicazione del procedimento non deve modificare il tenore di acqua presente nel latte trattato. 4. Il latte sterilizzato deve: - essere stato riscaldato in confezioni o recipienti ermeticamente chiusi e sterilizzato nella confezione; il dispositivo di chiusura deve rimanere intatto; - essere conservabile, in caso di controllo per sondaggio, in modo da non presentare alterazioni palesi dopo essere stato per quindici giorni in una confezione non aperta alla temperatura di + 30 C; ove sia necessario, si puo' inoltre prevedere che il latte rimanga sette giorni in una confezione non aperta alla temperatura di + 55 C; !tfe - presentare una reazione negativa alla prova modificata della torbidita' secondo Aschaffenburg o qualsiasi altra prova da elaborarsi anteriormente all'entrata in vigore della direttiva, previo parere del comitato veterinario scientifico secondo la procedura di cui all'articolo 4; - avere un indice criosocopico inferiore o pari a - 0,520 C. !tfe 5. Il latte sterilizzato ed il latte UHT, all'atto dei controlli per il sondaggio effettuati nello stabilimeno di trattamento, devono soddisfare le seguenti norme: -------------------------------------------------------------------- | Fase 1 | Fase 2 -------------------------------------------------------------------- Dopo incubazione per | | 15 giorni a 30 C | | a) Tenore di germi a | < 10 | < 10 30 C (per 0,1 ml) | | b) Controllo organolet- | normale | normale tico | | -------------------------------------------------------------------- Antibiotici (per ml) | non rilevabili | non rilevabili -------------------------------------------------------------------- Inoltre, tale latte deve essere sottoposto ad un controllo LPS o qualsiasi controllo che dia risultati equivalenti e soddisfare in tale controllo, le norme che devono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 14 della direttiva, previo parere del comitato veterinario scientifico. 6. La produzione di latte pastorizzato, di latte UHT e di latte sterilizzato puo' intervenire a base di latte crudo che abbia subito, in un altro stabilimento, un primo trattamento termico il cui "tempo-temperatura" deve essere inferiore a quello utilizzato per la pastorizzazione ed avere quindi una fosfatasi positiva. Il ricorso a questa deroga dovra' essere comunicato alle autorita' competenti. Il certificato deve recare l'indicazione del primo trattamento. 7. I procedimenti di riscaldamento, le temperature e la durata del riscaldamento per il latte pastorizzato, sterilizzato e UHT, i tipi di apparecchi di riscaldamento, la valvola di derivazione, i tipi dei dispositivi di regolazione della temperatura e degli altri registratori di temperatura saranno approvati o autorizzati dall'autorita' centrale competente degli stati membri. 8. Il latte, dopo la pastorizzazione, deve essere immediatamente raffreddato, al fine di rispettare quanto prima le temperature previste nei capitoli IX e XI. 9. I grafici dei termometri-registratori devono essere datati e conservati per due anni per essere presentati a richiesta degli agenti designati dal servizio ufficiale per il controllo dello stabilimento. CAPITOLO VIII Confezionamento, nello stabilimento di trattamento, del latte trattato termicamente in recipienti destinati alla vendita diretta al consumatore 1. I recipienti destinati alla vendita diretta al consumatore devono essere conformi a tutte le norme igieniche. In particolare, non devono sviluppare nel latte elementi in quantita' tale da poter mettere in pericolo la salute umana, alterare la composizione del latte o esercitare un'influenza nociva sulle proprieta' organoelettiche del latte, tenendo conto delle norme gia' previste dalla normativa comunitaria, o nell'attesa di tale normativa, dalle normative nazionali vigenti alla data di notifica della direttiva. Inoltre, se si tratta di recipienti che possono essere riutilizzati, devono essere concepiti in modo da poter essere facilmente lavati, puliti e disinfettati. Il lavaggio, la pulizia e la disinfezione devono aver luogo conformemente alle disposizioni del capitolo XI, punto 1, terzo trattino. 2. Le operazioni di imbottigliamento, riempitura e chiusura dei recipienti e di confezionamento devono essere effettuate automaticamente. 3. Subito dopo la riempitura, i recipienti devono essere chiusi nello stabilimento in cui si effettua il trattamento termico mediante un dispositivo di chiusura non riutilizzabile dopo l'apertura e tale da garantire una protezione delle caratteristiche del latte contro le influenze nocive esterne. 4. Il produttore deve far figurare sul confezionamento del prodotto, ai fini di controllo, in modo visibile e leggibile, oltre alle indicazioni previste dalla direttiva 79/112/CEE: a) la natura del trattamento termico subito dal latte; b) qualsiasi menzione che consenta l'identificazione della data di trattamento termico e, per il latte pastorizzato, la temperatura alla quale il prodotto deve essere conservato; c) il numero di riconoscimento dello stabilimento di trattamento e una delle seguenti sigle: CEE - EEG - EWG - EOF - EEC - EOK. CAPITOLO IX Deposito del latte pastorizzato nello stabilimento di trattamento Dopo il raffreddamento, fino all'uscita dallo stabilimento di trattamento, la temperatura massima del latte pastorizzato deve essere di + 6 C. !tfe La temperatura di deposito degli appositi locali deve essere registrata. CAPITOLO X Certificato di salubrita' L'esemplare originale del certificato di salubrita' che deve accompagnare il latte trattato termicamente durante il trasporto nel paese destinatario deve essere rilasciato, al momento del carico, dal veterinario ufficiale o altra autorita' competente di livello equivalente designata dalla competente autorita' centrale. Il certificato di salubrita' deve corrispondere nella presentazione e nel contenuto al modello che figura nell'allegato B. Esso deve essere redatto almeno nella o nelle lingue del paese destinatario e deve contenere e informazioni previste da detto modello. CAPITOLO XI Trasporto del latte trattato termicamente 1. Le cisterne, i bidoni e gli altri recipienti che devono essere utilizzati per il trasporto del latte pastorizzato devono rispondere a tutte le norme di igiene ed in particolare ai seguenti requisiti: - le loro parti interne e tutte le altre parti che possono venire a contatto con il latte devono essere fabbricate con materiale liscio, che sia facile da lavare, pulire e disinfettare, che resista alla corrosione e che non sviluppi nel latte elementi in quantita' tale da poter mettere in pericolo la salute umana, alterare la composizione del latte o esercitare un'influenza nociva sulle proprieta' organolettiche del latte; - essere concepiti in modo da rendere possibile l'evacuazione totale del latte; se sono muniti di rubinetti, questi devono poter essere facilmente ritirati e smontati, lavati, puliti e disinfettati; - essere lavati, puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni utilizzazione, pre quanto necessario, prima di ciascuna nuova utilizzazione; la pulizia e la disinfezione devono essere effettuate conformemente alle disposizioni previste al capitolo V, punto 1, lettera c); - essere chiusi ermeticamente, prima e durante il trasporto, mediante un dispositivo di chiusura a tenuta stagna. 2. I veicoli ed i recipienti destinati al trasporto del latte pastorizzato devono essere costruiti ed attrezzati in modo che le temperature previste al punto 5 siano mantenute durante tutta la durata del trasporto. 3. I mezzi di trasporto del latte trattato termicamente e del latte condizionato in piccoli recipienti o in bidoni devono essere in buono stato; non possono essere utilizzati per il trasporto di qualsiasi altro prodotto o oggetto suscettibile di alterare il latte. Il loro rivestimento interno deve essere liscio, facile da lavare, pulire e disinfettare. L'interno dei veicoli destinati al trasporto deve rispondere a tutte le norme igieniche. I veicoli destinati al trasporto del latte trattato termicamente condizionato in piccoli recipienti o in bidoni devono essere concepiti in modo da proteggere sufficientemente i recipienti o in bidoni devono essere concepiti in modo da proteggere sufficientemente i recipienti ed i bidoni da qualsiasi insudiciamento ed influenza atmosferica e non possono essere utilizzati per il trasporto di animali. 4. a) Le cisterne usate per il trasporto del latte pastorizzato destinato agli scambi intracomunitari devono essere riconosciute dal servizio ufficiale ed essere unite, durante il trasporto, di una piombatura apposta al momento della firma del certificato da parte della competente autorita'. b) A tal fine l'autorita' competente deve accertare, prima della spedizione, la conformita' dei mezzi di trasporto e delle condizioni di caricamento alle condizioni igieniche definite nel presente capitolo. 5. Durante il trasporto, la temperatura del latte pastorizzato, trasportato in cisterna o condizionato in piccoli recipienti e in bidoni non deve superare 6°C.