(Direttiva del consiglio del 5 agosto 1985-art. 2)
 
 
 
 
                           Articolo 2 
 
Ai fini della presente direttiva si applicano, per quanto necessario,
le definizioni dell'articolo 2 della dirttiva  64/432/CEE  modificata
da ultimo dalla direttiva 85/320/CEE, e dell'articolo 3 del 
regolamento (CEE) n. 1411/71 
Inoltre si intende per: 
a) latte crudo: il latte prodotto dalla  secrezione  della  ghiandola
mammaria di una o piu' vacche lattifere; 
b) azienda di produzione: lo stabilimento situato sul  territorio  di
uno stato membro e nel quale si trovano una o piu'  vacche  destinate
alla produzione di latte; 
c) latte trattato  termicamente:  il  latte  atto  al  consumo  umano
ottenuto   tramite   un   trattamento   termico    direttamente    ed
esclusivamente da latte crudo, quale e' definito alla lettera a), che
si presenta sotto forma di latte pastorizzato,  di  latte  UHT  e  di
latte sterilizzato quali definiti all'allegato A, capitolo VII, punti
2, 3, 4, 5 e 6; 
d) paese speditore: lo stato  membro  dal  quale  il  latte  trattato
termicamente e' spedito in un altro stato membro; 
e) paees destinatario: lo stato membro a destinazione  del  quale  e'
spedito il latte trattato termicamente proveniente da un altro  stato
membro; 
f) servizio ufficiale: il  servizio  veterinario  o  qualsiasi  altro
servizio  di  livello  equivalente  designato  dallo   stato   membro
interessato per controllare l'applicazione della presente direttiva; 
g)  stabilimento  di  trattamento:  lo   stabilimento   situato   nel
territorio di uno  stato  membro  nel  quale  il  latte  e'  trattato
termicamente.