Articolo 2 Ai fini della presente direttiva si applicano, per quanto necessario, le definizioni dell'articolo 2 della dirttiva 64/432/CEE modificata da ultimo dalla direttiva 85/320/CEE, e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1411/71 Inoltre si intende per: a) latte crudo: il latte prodotto dalla secrezione della ghiandola mammaria di una o piu' vacche lattifere; b) azienda di produzione: lo stabilimento situato sul territorio di uno stato membro e nel quale si trovano una o piu' vacche destinate alla produzione di latte; c) latte trattato termicamente: il latte atto al consumo umano ottenuto tramite un trattamento termico direttamente ed esclusivamente da latte crudo, quale e' definito alla lettera a), che si presenta sotto forma di latte pastorizzato, di latte UHT e di latte sterilizzato quali definiti all'allegato A, capitolo VII, punti 2, 3, 4, 5 e 6; d) paese speditore: lo stato membro dal quale il latte trattato termicamente e' spedito in un altro stato membro; e) paees destinatario: lo stato membro a destinazione del quale e' spedito il latte trattato termicamente proveniente da un altro stato membro; f) servizio ufficiale: il servizio veterinario o qualsiasi altro servizio di livello equivalente designato dallo stato membro interessato per controllare l'applicazione della presente direttiva; g) stabilimento di trattamento: lo stabilimento situato nel territorio di uno stato membro nel quale il latte e' trattato termicamente.