Articolo 4 1. Gli stati membri curano che: - le cisterne adibite al trasporto del latte siano utilizzate solo per il trasporto di latte, prodotti lattierocaseari e acqua potabile; - i locali, gli impianti e il materiale non siano adibiti ad usi diversi dalla raccolta, dal trattamento e dal magazzinaggio del latte e dei prodotti lattierocaseari. Se un'azienda elabora prodotti alimentari ottenuti parzialmente dal latte e da prodotti lattiero-caseari, i prodotti che entrano, nella fabbricazione di tali prodotti alimentari devono, se non hanno in precedenza subito un trattamento termico o qualsiasi altro trattamento che non influisca sfavorevolmente sul latte sui prodotti lattiero-caseari, essere immagazzinati e trattati in locali distinti specialmente riservati a tale scopo. 2. Gli Stati membri che, in deroga al paragrafo 1, autorizzano l'impiego delle cisterne e del materiale per il trasporto, nonche' la fabbricazione in momenti diversi di altri prodotti alimentari liquidi, curano che vengano prese tutte le misure atte ad evitare l'inquinamento dei prodotti contemplati dalla presente direttiva, nonche' la loro alterazione. Gli stati membri informano la Commissione e gli altri stati membri in merito alle deroghe concesse e trasmettono loro l'elenco degli stabilimenti che beneficiano di tali deroghe. 3. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, stabilisce l'elenco dei prodotti alimentari destinati al consumo umano, di cui al paragrafo 2, che possono formare oggetto della deroga concernente il trasporto. Secondo la stessa procedura vengono inoltre determinate le condizioni da osservare per adibire nuovamente al trasporto del latte le cisterne impiegate per il trasporto dei prodotti alimentari di cui al primo comma. 4. Gli stati membri curano che: a) le cisterne che beneficiano della deroga di cui al paragrafo 2 non possano essere adibite al trasporto del latte trattato termicamente destinato ad uno stato membro che non concede detta deroga. Su richiesta dello stato membro destinatario, l'autorita' competente dello stato membro di spedizione gli fornisce un elenco delle cisterne che non beneficiano della deroga; b) sul certificato di salubrita' figuri un'indicazione chiara che consenta l'identificazione delle cisterne adibite al trasporto esclusivo del latte trattato termicamente.