(Direttiva del consiglio del 5 agosto 1985-art. 4)
 
 
 
                              Articolo 4 
1. Gli stati membri curano che: 
- le cisterne adibite al trasporto del latte  siano  utilizzate  solo
per il trasporto di latte, prodotti lattierocaseari e acqua potabile; 
- i locali, gli impianti e il materiale  non  siano  adibiti  ad  usi
diversi dalla raccolta, dal trattamento e dal magazzinaggio del latte
e dei prodotti lattierocaseari. 
Se un'azienda elabora prodotti alimentari ottenuti  parzialmente  dal
latte e da prodotti lattiero-caseari, i prodotti che  entrano,  nella
fabbricazione di tali prodotti alimentari devono,  se  non  hanno  in
precedenza  subito  un  trattamento   termico   o   qualsiasi   altro
trattamento che non influisca sfavorevolmente sul latte sui  prodotti
lattiero-caseari, essere immagazzinati e trattati in locali  distinti
specialmente riservati a tale scopo. 
2. Gli Stati membri  che,  in  deroga  al  paragrafo  1,  autorizzano
l'impiego delle cisterne e del materiale per il trasporto, nonche' la
fabbricazione  in  momenti  diversi  di  altri  prodotti   alimentari
liquidi, curano che vengano prese tutte le  misure  atte  ad  evitare
l'inquinamento dei prodotti  contemplati  dalla  presente  direttiva,
nonche' la loro alterazione. 
Gli stati membri informano la Commissione e gli altri stati membri in
merito alle  deroghe  concesse  e  trasmettono  loro  l'elenco  degli
stabilimenti che beneficiano di tali deroghe. 
3.  Il  Consiglio,  deliberando  su   proposta   della   Commissione,
stabilisce l'elenco dei  prodotti  alimentari  destinati  al  consumo
umano, di cui al paragrafo  2,  che  possono  formare  oggetto  della
deroga concernente il trasporto. 
Secondo la stessa procedura vengono inoltre determinate le condizioni
da osservare  per  adibire  nuovamente  al  trasporto  del  latte  le
cisterne impiegate per il trasporto dei prodotti alimentari di cui al
primo comma. 
4. Gli stati membri curano che: 
a) le cisterne che beneficiano della deroga di cui al paragrafo 2 non
possano essere adibite al trasporto del latte  trattato  termicamente
destinato ad uno stato  membro  che  non  concede  detta  deroga.  Su
richiesta dello stato  membro  destinatario,  l'autorita'  competente
dello stato  membro  di  spedizione  gli  fornisce  un  elenco  delle
cisterne che non beneficiano della deroga; 
b) sul certificato di salubrita'  figuri  un'indicazione  chiara  che
consenta  l'identificazione  delle  cisterne  adibite  al   trasporto
esclusivo del latte trattato termicamente.