Articolo 5 1. Ciascuno stato membro redige un elenco degli stabilimenti di trattamento riconosciuti e un elenco dei centri di raccolta e di normalizzazione da esso riconosciuti se questi ultimi sono interessati dagli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente, attribuendo un numero di riconoscimento a ciascuno di essi, ed invia tale elenco agli altri stati membri ed alla Commissione. Uno stato membro riconosce uno stabilimento o centro in questione solo se e' comprovato che esso soddisfa i requisiti della presente direttiva. Lo stato ritira il riconoscimento qualora non siano piu' soddisfatte le condizioni che ne costituiscono il presupposto. Gli altri stati membri e la Commissione vengono informati del riconoscimento. 2. Un'ispezione regolare degli stabilimenti o centri riconsciuti e' effettuata dal servizio ufficiale. La serveglianza ed il controllo permanente degli stablilimenti, nonche' dei centri riconosciuti e' effettuata dal servizio ufficiale. La sorveglianza ed il controllo permanente degli stabilimenti, nonche' dei centri di raccolta e di normalizzazione, sono assicurati sotto la responsabilita' del servizio ufficiale. Il personale del servizio ufficiale puo' essere assistito da personale appositamente addestrato a tale fine. Il personale del servizio ufficiale deve avere libero accesso in ogni momento a tutti i reparti dello stabilimento o centri interessati dalla produzione di latte trattato termicamente, per accertare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva. 3. Uno stato membro, qualora ritenga, segnatamente in seguito ad uno dei controlli o verifiche previsti all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, che le disposizioni per il riconoscimento non siano o non siano piu' osservate da uno stabilimento o centro situato in un altro stato membro, ne informa la competente autorita' centrale di tale stato. Quest'ultima prende tutte le misure necessarie che possono andare fino al ritiro del riconoscimento e comunica alla competente autorita' centrale del primo stato membro le decisioni prese con le relative motivazioni. Qualora nutra il timore che tali misure non vengano prese o non siano sufficienti, il primo stato membro esamina, insieme allo stato membro interessato, i mezzi per ovviare alla situazione, se del caso con una visita il loco. In caso di controversia quanto all'applicazione delle disposizioni della presente direttiva non disciplinate nell'ambito dell'articolo 10, va cercata una soluzione sulla base di un metodo e/o di riferimento riconosciuti, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, previo parere del comitato scientifico veterinario. Gli stati membri informano la Commissione di eventuali controversie e delle soluzioni adottate. 4. Se tali stati membri non possono raggiungere un accordo, uno di essi adisce entro un termine ragionevole la Commissione, che incarica uno o piu' esperti di esprimere un parere. In attesa di tale parere, lo stato membro speditore, deve, per gravi motivi di sanita' pubblica, su richiesta dello stato membro destinatario, potenziare i controlli nei confronti del latte trattato temicamente proveniente dallo stabilimento in questione. Lo stato membro destinatario puo', da parte sua, intensificare i controlli nei confronti del latte trattato termicamente proveniente dallo stesso stabilimento e, in caso di risultato positivo, adottare le misure previste all'articolo 7, paragrafo 4. La Commissione su richiesta di uno dei due stati membri interessati, incarica immediatamente un esperto di recarsi sul luogo di immagazzinamento della spedizione messa in questione e/o nello stabilimento speditore, per proporre i provvedimenti conservativi appropriati. Tenuto conto del parere di cui al primo comma, gli stati membri possono essre autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 13, a rifiutare provvisoriamente l'introduzione nel proprio territorio di latte trattato termicamente proveniente da tale stabilimento. La predetta autorizzazione puo' essere ritirata, tentuo conto di un nuovo parere elaborato da uno o piu' esperti, secondo la procedura prevista all'articolo 13. Gli esperti devono avere la cittadinanza di uno stato membro diverso da quelli in controversia. 5. Le modalita' generali d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 14.