(Direttiva del consiglio del 5 agosto 1985-art. 5)
 
 
                              Articolo 5 
1. Ciascuno stato membro  redige  un  elenco  degli  stabilimenti  di
trattamento riconosciuti e un elenco dei  centri  di  raccolta  e  di
normalizzazione  da  esso  riconosciuti   se   questi   ultimi   sono
interessati  dagli   scambi   intracomunitari   di   latte   trattato
termicamente, attribuendo un numero di riconoscimento a  ciascuno  di
essi,  ed  invia  tale  elenco  agli  altri  stati  membri  ed   alla
Commissione. 
Uno stato membro riconosce uno stabilimento  o  centro  in  questione
solo se e' comprovato che esso soddisfa i  requisiti  della  presente
direttiva. Lo stato ritira il riconoscimento qualora non  siano  piu'
soddisfatte le condizioni che ne costituiscono  il  presupposto.  Gli
altri  stati  membri  e  la   Commissione   vengono   informati   del
riconoscimento. 
2. Un'ispezione regolare degli stabilimenti o centri  riconsciuti  e'
effettuata dal servizio ufficiale. La serveglianza  ed  il  controllo
permanente degli stablilimenti, nonche' dei  centri  riconosciuti  e'
effettuata dal servizio ufficiale. La sorveglianza  ed  il  controllo
permanente degli stabilimenti, nonche' dei centri di  raccolta  e  di
normalizzazione,  sono  assicurati  sotto  la   responsabilita'   del
servizio ufficiale. 
Il  personale  del  servizio  ufficiale  puo'  essere  assistito   da
personale appositamente addestrato a  tale  fine.  Il  personale  del
servizio ufficiale deve avere libero accesso in ogni momento a  tutti
i reparti dello stabilimento o centri interessati dalla produzione di
latte  trattato  termicamente,  per  accertare   l'osservanza   delle
disposizioni della presente direttiva. 
3. Uno stato membro, qualora ritenga, segnatamente in seguito ad  uno
dei controlli o verifiche previsti all'articolo 7, paragrafi 1  e  2,
che le disposizioni per il riconoscimento non siano o non siano  piu'
osservate da uno stabilimento o centro  situato  in  un  altro  stato
membro, ne informa la competente autorita' centrale  di  tale  stato.
Quest'ultima prende tutte le misure  necessarie  che  possono  andare
fino  al  ritiro  del  riconoscimento  e  comunica  alla   competente
autorita' centrale del primo stato membro le decisioni prese  con  le
relative motivazioni. 
Qualora nutra il timore che tali misure non vengano prese o non siano
sufficienti, il primo stato membro esamina, insieme allo stato membro
interessato, i mezzi per ovviare alla situazione, se del caso con una
visita il loco. In caso di controversia quanto all'applicazione delle
disposizioni della presente direttiva  non  disciplinate  nell'ambito
dell'articolo 10, va cercata una soluzione sulla base  di  un  metodo
e/o di riferimento riconosciuti, conformemente alla procedura di  cui
all'articolo 14, previo parere del comitato scientifico  veterinario.
Gli stati membri informano la Commissione di eventuali controversie e
delle soluzioni adottate. 
4. Se tali stati membri non possono raggiungere un  accordo,  uno  di
essi adisce entro un termine ragionevole la Commissione, che incarica
uno o piu' esperti di esprimere un parere. 
In attesa di tale parere, lo stato membro speditore, deve, per  gravi
motivi  di  sanita'  pubblica,  su  richiesta  dello   stato   membro
destinatario, potenziare i controlli nei confronti del latte trattato
temicamente proveniente dallo stabilimento in questione. 
Lo stato membro destinatario puo',  da  parte  sua,  intensificare  i
controlli nei confronti del latte trattato  termicamente  proveniente
dallo stesso stabilimento e, in caso di risultato positivo,  adottare
le misure previste all'articolo 7, paragrafo 4. 
La Commissione su richiesta di uno dei due stati membri  interessati,
incarica  immediatamente  un  esperto  di  recarsi   sul   luogo   di
immagazzinamento  della  spedizione  messa  in  questione  e/o  nello
stabilimento speditore, per  proporre  i  provvedimenti  conservativi
appropriati. 
Tenuto conto del parere di cui  al  primo  comma,  gli  stati  membri
possono essre autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo
13,  a  rifiutare   provvisoriamente   l'introduzione   nel   proprio
territorio  di  latte  trattato  termicamente  proveniente  da   tale
stabilimento. 
La predetta autorizzazione puo' essere ritirata, tentuo conto  di  un
nuovo parere elaborato da uno o piu' esperti,  secondo  la  procedura
prevista all'articolo 13. 
Gli esperti devono avere la cittadinanza di uno stato membro  diverso
da quelli in controversia. 
5. Le modalita' generali d'applicazione del  presente  articolo  sono
adottate secondo la procedura prevista all'articolo 14.