Articolo 6 1. Esperti veterinari della Commissione possono procedere, in collaborazione con le autorita' competenti degli stati membri, la' dove cio' sia indispensabile per l'applicazione uniforme della presente direttiva, a controlli sul posto; in particolare possono verificare se gli stabilimenti o centri riconosciuti applichino effettivamente le disposizioni della presente direttiva e segnatamente quelle dell'allegato A. Lo stato membro nel cui territorio e' effettuato un controllo assiste gli esperti nell'adempimento della loro missione. La Commissione informa lo stato membro interessato sui risultati dei controlli effettuati. Lo stato membro interessato adotta le misure eventualmente necessarie per terne conto di risultati di tale controllo. Qualora lo stato membro non adotti dette misure, la Commissione, previo esame della situazione in seno al comitato veterinario permanente, puo' fare ricorso alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, quinto e sesto comma. 2. Anteriormente all'applicazione dei controlli di cui al paragrafo 1 e secondo la procedura dell'articolo 14, sono fissate le disposizioni generali di applicazione del presente articolo ed e' compilato un "vademecum" contenente le norme da osservare al momento dell'ispezione prevista nel paragrafo 1. 3. Anteriormente al 1 luglio 1990, il Consiglio procedera' al riesame di questo articolo in base ad una relazione della Commissione, corredata di eventuali proposte.