(Direttiva del consiglio del 5 agosto 1985-art. 6)
 
 
                              Articolo 6 
1.  Esperti  veterinari  della  Commissione  possono  procedere,   in
collaborazione con le autorita' competenti degli  stati  membri,  la'
dove  cio'  sia  indispensabile  per  l'applicazione  uniforme  della
presente direttiva, a controlli sul  posto;  in  particolare  possono
verificare se  gli  stabilimenti  o  centri  riconosciuti  applichino
effettivamente   le   disposizioni   della   presente   direttiva   e
segnatamente quelle dell'allegato A. 
Lo stato membro nel cui territorio e' effettuato un controllo assiste
gli esperti nell'adempimento  della  loro  missione.  La  Commissione
informa lo stato  membro  interessato  sui  risultati  dei  controlli
effettuati. 
Lo stato membro interessato adotta le misure eventualmente necessarie
per terne conto di risultati di  tale  controllo.  Qualora  lo  stato
membro non adotti dette misure, la Commissione,  previo  esame  della
situazione in seno al  comitato  veterinario  permanente,  puo'  fare
ricorso alle disposizioni dell'articolo  5,  paragrafo  4,  quinto  e
sesto comma. 
2. Anteriormente all'applicazione dei controlli di cui al paragrafo 1
e secondo la procedura dell'articolo 14, sono fissate le disposizioni
generali di applicazione del presente articolo  ed  e'  compilato  un
"vademecum"   contenente   le   norme   da   osservare   al   momento
dell'ispezione prevista nel paragrafo 1. 
    3. Anteriormente al 1 luglio 1990, il Consiglio procedera' al 
riesame  di  questo  articolo  in  base  ad   una   relazione   della
Commissione, corredata di eventuali proposte.