(Direttiva del consiglio del 5 agosto 1985-art. 7)
 
 
                              Articolo 7 
1. Fatte salve le  disposizioni  degli  articoli  5  e  6,  un  paese
destinatario puo' verificare  se  la  spedizione  di  latte  trattato
termicamente quale e' definito all'articolo  2  e'  accompagnata  dal
certificato di salubrita' prescritto. 
2.  In  caso  di  presunzione  grave  di   irregolarita'   il   paese
destinatario puo' procedere in modo non discriminatorio  a  controlli
per verificare che  siano  osservate  le  condizioni  previste  dalla
presente direttiva. 
3. Le verifiche e le ispezioni si effettuano di norma  nel  luogo  di
destinazione delle merci o  in  qualsiasi  altro  luogo  appropriato,
purche' la scelta di tale luogo causi il minor  numero  possibile  di
inconvenienti all'inoltro delle merci. 
Le verifiche e le ispezioni di cui ai paragrafi  1  e  2  non  devono
provocare  ritardi  esagerati  nell'inoltro  o  nell'immissione   sul
mercato delle  merci,  o  ritardi  che  potrebbero  compromettere  le
qualita' del latte. 
4. Se nel corso di un controllo effettuato in base al paragrafo 2  si
constata che il latte  non  soddisfa  le  condizioni  previste  dalla
presente direttiva, l'autorita'  competente  del  paese  destinatario
puo' lasciare allo speditore, al destinatario o al loro  mandario,  a
loro spese, la scelta tra il rinvio della  merce  o  l'impiego  della
medesima per altri scopi o la sua distruzione,  puche'  ad  essi  non
ostino considerazioni di carattere sanitario o, nel  caso  contrario,
disporre la sua  distruzione.  In  ogni  caso  sono  adottate  misure
preventive  per  evitare  l'impiego  abusivo  di  tale  latte  e   il
certificato deve recare indicazioni precise circa la destinazione del
suddetto latte. 
5. a) Dette decisioni devono essere comunicate allo  speditore  o  al
suo mandatario unitamente alle  ragioni  che  le  hanno  determinate.
Dietro  sua  richiesta,  dette  decisioni  motivate  devono  essergli
immediatamente  comunicate  per  iscritto,  insieme  all'avvertimento
relativo ai mezzi d'impugnazione previsti dalla vigente legislazione,
delle procedure e dei termini entro cui l'atto deve essere impugnato. 
b) Se tali decisioni sono fondate  sulla  diagnosi  di  una  malattia
contagiosa o infettiva o di una alterazione  tale  da  costituire  un
pericolo per la salute umana o degli  animali  o  su  un  ainfrazione
grave  delle  prescrizioni  della  presenta  direttiva,   esse   sono
immediatamente comunicate alla competente  autorita'  centrale  dello
stato membro dove ha avuto luogo la produzione e alla Commissione. 
c) In seguito a tale comunicazione, possono  essere  prese  opportune
misure in conformita' della procedura di cui all'articolo 13,  intese
in articolare a coordinare le misure adottate in altri  stati  membri
per il latte in causa. 
    6. Anteriormente al 1 luglio 1990, il Consiglio procedera' al 
riesame  di  questo  articolo  in  base  ad   una   relazione   della
Commissione, corredata di eventuali proposte.