Articolo 7 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, un paese destinatario puo' verificare se la spedizione di latte trattato termicamente quale e' definito all'articolo 2 e' accompagnata dal certificato di salubrita' prescritto. 2. In caso di presunzione grave di irregolarita' il paese destinatario puo' procedere in modo non discriminatorio a controlli per verificare che siano osservate le condizioni previste dalla presente direttiva. 3. Le verifiche e le ispezioni si effettuano di norma nel luogo di destinazione delle merci o in qualsiasi altro luogo appropriato, purche' la scelta di tale luogo causi il minor numero possibile di inconvenienti all'inoltro delle merci. Le verifiche e le ispezioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono provocare ritardi esagerati nell'inoltro o nell'immissione sul mercato delle merci, o ritardi che potrebbero compromettere le qualita' del latte. 4. Se nel corso di un controllo effettuato in base al paragrafo 2 si constata che il latte non soddisfa le condizioni previste dalla presente direttiva, l'autorita' competente del paese destinatario puo' lasciare allo speditore, al destinatario o al loro mandario, a loro spese, la scelta tra il rinvio della merce o l'impiego della medesima per altri scopi o la sua distruzione, puche' ad essi non ostino considerazioni di carattere sanitario o, nel caso contrario, disporre la sua distruzione. In ogni caso sono adottate misure preventive per evitare l'impiego abusivo di tale latte e il certificato deve recare indicazioni precise circa la destinazione del suddetto latte. 5. a) Dette decisioni devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario unitamente alle ragioni che le hanno determinate. Dietro sua richiesta, dette decisioni motivate devono essergli immediatamente comunicate per iscritto, insieme all'avvertimento relativo ai mezzi d'impugnazione previsti dalla vigente legislazione, delle procedure e dei termini entro cui l'atto deve essere impugnato. b) Se tali decisioni sono fondate sulla diagnosi di una malattia contagiosa o infettiva o di una alterazione tale da costituire un pericolo per la salute umana o degli animali o su un ainfrazione grave delle prescrizioni della presenta direttiva, esse sono immediatamente comunicate alla competente autorita' centrale dello stato membro dove ha avuto luogo la produzione e alla Commissione. c) In seguito a tale comunicazione, possono essere prese opportune misure in conformita' della procedura di cui all'articolo 13, intese in articolare a coordinare le misure adottate in altri stati membri per il latte in causa. 6. Anteriormente al 1 luglio 1990, il Consiglio procedera' al riesame di questo articolo in base ad una relazione della Commissione, corredata di eventuali proposte.