Articolo 8 1. La presente direttiva lascia impregiudicati i mezzi d'impugnazione accordati dalla legislazione vigente negli stati membri contro le decisioni delle autorita' competenti e previsti dalla presente direttiva. 2. Ciascuno stato membro accorda agli speditori di latte che non puo' essere commercializzato, conformemente all'articolo 7, il diritto di chiedere il parere di un esperto. Ciascuno stato membro fa in modo che, prima che le autorita' competenti adottino altre misure, quali la distruzione del latte, gli esperti possano stabilire se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4. L'esperto deve avere la cittadinanza di uno stato membro diverso da quello di spedizione o di destinazione. Su proposta degli stati membri, la Commissione redige un elenco degli esperti che potranno essere incaricati di esprimere tali pareri. Le modalita' generali d'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire nell'elaborazione di detti pareri, sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 14.