(Direttiva del consiglio del 5 agosto 1985-art. 8)
 
 
                              Articolo 8 
1. La presente direttiva lascia impregiudicati i mezzi d'impugnazione
accordati dalla legislazione vigente negli  stati  membri  contro  le
decisioni  delle  autorita'  competenti  e  previsti  dalla  presente
direttiva. 
2. Ciascuno stato membro accorda agli speditori di latte che non puo'
essere commercializzato, conformemente all'articolo 7, il diritto  di
chiedere il parere di un esperto. Ciascuno stato membro  fa  in  modo
che, prima che le autorita' competenti adottino altre  misure,  quali
la distruzione del latte,  gli  esperti  possano  stabilire  se  sono
soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4. 
L'esperto deve avere la cittadinanza di uno stato membro  diverso  da
quello di spedizione o di destinazione. 
Su proposta degli stati membri, la Commissione redige un elenco degli
esperti che potranno essere incaricati di esprimere tali pareri. 
Le  modalita'  generali  d'applicazione  del  presente  articolo,  in
particolare   per   quanto   riguarda   la   procedura   da   seguire
nell'elaborazione  di  detti  pareri,  sono  determinate  secondo  la
procedura prevista all'articolo 14.