Art. 10. 
  1. Il Ministro della sanita',  con  proprio  decreto,  da  emanarsi
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
detta  le  necessarie  norme  per  l'adeguamento  dei  prodotti  gia'
autorizzati alle disposizioni di cui agli articoli precedenti. 
  2. Con lo stesso decreto il Ministro della sanita' fissa un termine
non inferiore a sei mesi per consentire l'utilizzazione  in  sede  di
produzione delle etichette e degli imballaggi conformi alla normativa
previgente e non superiore a ventiquattro  mesi  per  lo  smaltimento
delle scorte esistenti in sede di commercializzazione. 
  3.  I  termini  di  cui  al  comma  2  decorrono  dalla   data   di
pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale. 
  4. E' concesso un termine di dodici mesi, dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto, per l'adeguamento degli  antiparassitari
non assoggettati ad autorizzazione  alle  disposizioni  di  cui  agli
articoli precedenti.