Art. 10. 1. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, detta le necessarie norme per l'adeguamento dei prodotti gia' autorizzati alle disposizioni di cui agli articoli precedenti. 2. Con lo stesso decreto il Ministro della sanita' fissa un termine non inferiore a sei mesi per consentire l'utilizzazione in sede di produzione delle etichette e degli imballaggi conformi alla normativa previgente e non superiore a ventiquattro mesi per lo smaltimento delle scorte esistenti in sede di commercializzazione. 3. I termini di cui al comma 2 decorrono dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale. 4. E' concesso un termine di dodici mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'adeguamento degli antiparassitari non assoggettati ad autorizzazione alle disposizioni di cui agli articoli precedenti.