Art. 12. 
  1.  Salvo  che  il  fatto   costituisca   piu'   grave   reato,   i
contravventori delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, comma 1,
lettere d), e), h), i), l) ed m) e commi 2  ed  8,  sono  puniti  con
l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire  due  milioni,  o  con
l'arresto fino a sei mesi. 
  2. Ai contravventori delle altre disposizioni di cui all'art.  5  e
degli articoli 6 e 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni. 
  3. I contravventori delle disposizioni di cui all'articolo 10  sono
puniti con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire duemilioni,
o con l'arresto fino a sei mesi. 
  4. Ai contravventori delle disposizioni di cui all'articolo  11  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila
a lire cinquemilioni.