Art. 12. 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i contravventori delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, comma 1, lettere d), e), h), i), l) ed m) e commi 2 ed 8, sono puniti con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni, o con l'arresto fino a sei mesi. 2. Ai contravventori delle altre disposizioni di cui all'art. 5 e degli articoli 6 e 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni. 3. I contravventori delle disposizioni di cui all'articolo 10 sono puniti con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire duemilioni, o con l'arresto fino a sei mesi. 4. Ai contravventori delle disposizioni di cui all'articolo 11 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.