Art. 2. 
  1.  Le   disposizioni   sulla   classificazione,   imballaggio   ed
etichettatura non si applicano: 
    a) ai medicinali, agli stupefacenti e ai preparati radioattivi; 
    b) al trasporto degli antiparassitari per  ferrovia,  su  strada,
per via fluviale, marittima o aerea; 
    c) agli  antiparassitari  destinati  all'esportazione  nei  Paesi
terzi; 
    d) agli  antiparassitari  che  si  trovano  in  transito  e  sono
sottoposti a un controllo doganale, purche' non costituiscano oggetto
di alcuna trasformazione.