Art. 2. 1. Le disposizioni sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura non si applicano: a) ai medicinali, agli stupefacenti e ai preparati radioattivi; b) al trasporto degli antiparassitari per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea; c) agli antiparassitari destinati all'esportazione nei Paesi terzi; d) agli antiparassitari che si trovano in transito e sono sottoposti a un controllo doganale, purche' non costituiscano oggetto di alcuna trasformazione.