Art. 3. 1. Gli antiparassitari sono classificati in base all'effettiva tossicita' acuta del preparato, espressa in valore DL 50 ottenuto su ratti mediante somministrazione per via orale o su ratti e conigli per via cutanea, oppure in valore CL 50 ottenuto su ratti mediante una prova di inalazione della durata di quattro ore. 2. Per la DL 50 orale servono da riferimento i seguenti valori: a) per i preparati solidi, escluse le esche e gli antiparassitari sotto forma di tavolette: 1) fino a 5 mg/Kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari molto tossici; 2) da oltre 5 fino a 50 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari tossici; 3) da oltre 50 fino a 500 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari nocivi; b) per i preparati liquidi, comprese le esche e gli antiparassitari sotto forma di tavolette: 1) fino a 25 mg/kg di peso corporeo, per le categorie degli antiparassitari molto tossici; 2) da oltre 25 fino a 200 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari tossici; 3) da oltre 200 fino a 2000 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari nocivi. 3. Per la CL 50 servono da riferimento i seguenti valori: a) fino a 0,5 mg/l di aria, per la categoria degli antiparassitari molto tossici; b) da oltre 0,5 fino a 2 mg/l di aria, per la categoria degli antiparassitari tossici; c) da oltre 2 fino a 20 mg/l di aria, per la categoria degli antiparassitari nocivi. 4. I valori di cui al comma 3 si applicano: a) per gli antiparassitari gassosi o per quelli immessi in commercio in forma di gas liquido nonche' per i prodotti fumiganti e per gli aerosol; b) per gli antiparassitari in polvere nei quali il diametro delle particelle non supera i 50 micron. 5. Nel caso in cui gli antiparassitari in polvere di cui alla lettera b) del comma 4 siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gia' in commercio o ne sia in corso l'autorizzazione come presidi sanitari ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, nonche' del decreto del Ministro della sanita' in data 31 agosto 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 19 settembre 1979, ovvero come presidi medico chirurgici ai sensi dell'art. 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, essi vengono classificati secondo le disposizioni previste per gli antiparassitari liquidi, di cui al comma 2, lettera b). 6. Per gli antiparassitari che possono essere assorbiti attraverso la pelle, ove il valore DL 50 per via cutanea sia tale da esigere una classificazione piu' restrittiva di quella indicata dal valore DL 50 per via orale o dal valore CL 50 per inalazione, valgono i seguenti valori di riferimento ottenuti sui ratti o sui conigli o su entrambi mediante una prova di penetrazione cutanea: a) per i preparati solidi, escluse le esche e gli antiparassitari sotto forma di tavolette: 1) fino a 10 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari molto tossici; 2) da oltre 10 fino a 100 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari tossici; 3) da oltre 100 fino a 1000 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari nocivi; b) per i preparati liquidi, comprese le esche e gli antiparassitari sotto forma di tavolette: 1) fino a 50 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari molto tossici; 2) da oltre 50 fino a 400 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari tossici; 3) da oltre 400 fino a 4000 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari nocivi. 7. Le prove prescritte vanno eseguite secondo i metodi indicati nell'allegato V del decreto del Ministro della sanita' in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1985, oppure, ove non previsti, secondo metodi internazionalmente riconosciuti. 8. Gli antiparassitari contenenti una sostanza attiva possono venire classificati mediante calcolo effettuato secondo le disposizioni degli allegati I e III nei seguenti casi: a) quando e' evidente che in base ai costituenti essi rientrano nelle categorie "molto tossico", "tossico" e "nocivo"; b) quando si constata che un antiparassitario e' molto simile per composizione a un altro antiparassitario gia' classificato e i dati tossicologici di quest'ultimo sono sufficientemente noti. 9. Nel caso di cui al comma 8 devono esservi probabilita' fondate per ammettere che la classificazione ottenuta mediante calcolo non differisca sostanzialmente da quella che si otterrebbe mediante la prova biologica di cui al comma 1. 10. Per la classificazione degli antiparassitari contenenti piu' sostanze attive, destinati esclusivamente ad essere immessi sul mercato nazionale, e' consentita la classificazione mediante calcolo effettuato secondo le disposizioni degli allegati II e IV, entro i limiti di cui al comma 8. 11. Qualora sorgano dubbi circa la correttezza della classificazione, il Ministero della sanita' puo' richiedere di sostituire il calcolo con prove tossicologiche a norma del comma 1. 12. Per classificare gli antiparassitari possono essere presi in considerazione dati tossicologici supplementari nei seguenti casi: a) quando i fatti inducono a supporre che un antiparassitario rappresenti un pericolo per l'uomo nel senso che il suo normale impiego potrebbe causare danni alla salute; b) quando e' dimostrato che, per un determinato antiparassitario, il ratto non e' l'animale piu' indicato per la prova e che, invece, un'altra specie e' manifestamente piu' sensibile o ha reazioni piu' simili a quelle dell'uomo; c) quando non e' opportuno, per la classificazione, basarsi principalmente sui valori DL 50 ottenuti per via orale o mediante prova di penetrazione cutanea dell'antiparassitario come in taluni casi per gli aerosol, per altre preparazioni particolari, per i prodotti in polvere e per i prodotti fumiganti. 13. Nel caso in cui sia possibile stabilire che l'antiparassitario e' meno tossico o nocivo di quanto la tossicita' dei suoi componenti lasci supporre, si procede alla classificazione tenendo conto anche di questo elemento.
Note all'art. 3: - La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande". - La legge 26 febbraio 1963, n. 441, reca: "Modifiche e integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al D.P.R. 11 agosto 1959, n. 750". - Il D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255, reca: "Regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate". - Il testo dell'art. 189 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), come modificato dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e' il seguente: "Art. 189. - I presidi medici e chirurgici non possono essere prodotti, a scopo di vendita, se non da apposite officine autorizzate dal Ministro per l'interno. Parimenti il commercio di presidi medici e chirurgici e' sottoposto ad autorizzazione del Ministro per l'interno. Il regolamento determina i presidi ai quali debbono essere applicate le disposizioni del presente articolo, le modalita' da osservare nel commercio di essi, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, nonche' i requisiti cui debbono rispondere le officine di produzione. Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a 200.000. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo' ordinare la chiusura fino a tre mesi e, in caso di recidiva, da tre mesi ad un anno delle fabbriche, depositi o rivendite; puo' inoltre procedere al sequestro dei presidii medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi in commercio ovunque si trovino. Il provvedimento del prefetto e' definitivo".