Art. 3. 
  1. Gli antiparassitari  sono  classificati  in  base  all'effettiva
tossicita' acuta del preparato, espressa in valore DL 50 ottenuto  su
ratti mediante somministrazione per via orale o su  ratti  e  conigli
per via cutanea, oppure in valore CL 50 ottenuto  su  ratti  mediante
una prova di inalazione della durata di quattro ore. 
  2. Per la DL 50 orale servono da riferimento i seguenti valori: 
    a) per i preparati solidi, escluse le esche e gli antiparassitari
sotto forma di tavolette: 
    1) fino a 5 mg/Kg  di  peso  corporeo,  per  la  categoria  degli
antiparassitari molto tossici; 
    2) da oltre 5 fino a 50 mg/kg di peso corporeo, per la  categoria
degli antiparassitari tossici; 
    3) da oltre 50  fino  a  500  mg/kg  di  peso  corporeo,  per  la
categoria degli antiparassitari nocivi; 
    b)  per  i  preparati  liquidi,   comprese   le   esche   e   gli
antiparassitari sotto forma di tavolette: 
    1) fino a 25 mg/kg di  peso  corporeo,  per  le  categorie  degli
antiparassitari molto tossici; 
    2) da oltre 25  fino  a  200  mg/kg  di  peso  corporeo,  per  la
categoria degli antiparassitari tossici; 
    3) da oltre 200 fino a  2000  mg/kg  di  peso  corporeo,  per  la
categoria degli antiparassitari nocivi. 
  3. Per la CL 50 servono da riferimento i seguenti valori: 
    a)  fino  a  0,5  mg/l  di   aria,   per   la   categoria   degli
antiparassitari molto tossici; 
    b) da oltre 0,5 fino a 2 mg/l di aria,  per  la  categoria  degli
antiparassitari tossici; 
    c) da oltre 2 fino a 20 mg/l di  aria,  per  la  categoria  degli
antiparassitari nocivi. 
  4. I valori di cui al comma 3 si applicano: 
    a) per gli  antiparassitari  gassosi  o  per  quelli  immessi  in
commercio in forma di gas liquido nonche' per i prodotti fumiganti  e
per gli aerosol; 
    b) per gli antiparassitari in polvere nei quali il diametro delle
particelle non supera i 50 micron. 
  5. Nel caso in cui gli  antiparassitari  in  polvere  di  cui  alla
lettera b) del comma 4 siano, alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  gia'   in   commercio   o   ne   sia   in   corso
l'autorizzazione come presidi sanitari ai sensi della legge 30 aprile
1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n.  441,  e  del
relativo regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, nonche' del decreto  del  Ministro
della sanita' in data  31  agosto  1979,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 257 del 19 settembre 1979, ovvero  come  presidi  medico
chirurgici ai sensi dell'art. 189 del regio decreto 27  luglio  1934,
n. 1265, essi vengono classificati secondo le  disposizioni  previste
per gli antiparassitari liquidi, di cui al comma 2, lettera b). 
  6. Per gli antiparassitari che possono essere assorbiti  attraverso
la pelle, ove il valore DL 50 per via cutanea sia tale da esigere una
classificazione piu' restrittiva di quella indicata dal valore DL  50
per via orale o dal valore CL 50 per inalazione, valgono  i  seguenti
valori di riferimento ottenuti sui ratti o sui conigli o su  entrambi
mediante una prova di penetrazione cutanea: 
    a) per i preparati solidi, escluse le esche e gli antiparassitari
sotto forma di tavolette: 
    1) fino a 10 mg/kg di  peso  corporeo,  per  la  categoria  degli
antiparassitari molto tossici; 
    2) da oltre 10  fino  a  100  mg/kg  di  peso  corporeo,  per  la
categoria degli antiparassitari tossici; 
    3) da oltre 100 fino a  1000  mg/kg  di  peso  corporeo,  per  la
categoria degli antiparassitari nocivi; 
    b)  per  i  preparati  liquidi,   comprese   le   esche   e   gli
antiparassitari sotto forma di tavolette: 
    1) fino a 50 mg/kg di  peso  corporeo,  per  la  categoria  degli
antiparassitari molto tossici; 
    2) da oltre 50  fino  a  400  mg/kg  di  peso  corporeo,  per  la
categoria degli antiparassitari tossici; 
    3) da oltre 400 fino a  4000  mg/kg  di  peso  corporeo,  per  la
categoria degli antiparassitari nocivi. 
  7. Le prove prescritte vanno eseguite  secondo  i  metodi  indicati
nell'allegato V del decreto del Ministro  della  sanita'  in  data  3
dicembre 1985, pubblicato nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 30 dicembre  1985,  oppure,  ove  non  previsti,
secondo metodi internazionalmente riconosciuti. 
  8. Gli  antiparassitari  contenenti  una  sostanza  attiva  possono
venire  classificati   mediante   calcolo   effettuato   secondo   le
disposizioni degli allegati I e III nei seguenti casi: 
    a) quando e' evidente che in base ai costituenti  essi  rientrano
nelle categorie "molto tossico", "tossico" e "nocivo"; 
    b) quando si constata che un antiparassitario e' molto simile per
composizione a un altro antiparassitario gia' classificato e  i  dati
tossicologici di quest'ultimo sono sufficientemente noti. 
  9. Nel caso di cui al comma 8 devono esservi  probabilita'  fondate
per ammettere che la classificazione ottenuta  mediante  calcolo  non
differisca sostanzialmente da quella che si  otterrebbe  mediante  la
prova biologica di cui al comma 1. 
  10. Per la classificazione degli  antiparassitari  contenenti  piu'
sostanze attive,  destinati  esclusivamente  ad  essere  immessi  sul
mercato nazionale, e' consentita la classificazione mediante  calcolo
effettuato secondo le disposizioni degli allegati II e  IV,  entro  i
limiti di cui al comma 8. 
  11.   Qualora   sorgano   dubbi   circa   la   correttezza    della
classificazione,  il  Ministero  della  sanita'  puo'  richiedere  di
sostituire il calcolo con prove tossicologiche a norma del comma 1. 
  12. Per classificare gli antiparassitari possono  essere  presi  in
considerazione dati tossicologici supplementari nei seguenti casi: 
    a) quando i fatti inducono a  supporre  che  un  antiparassitario
rappresenti un pericolo per l'uomo  nel  senso  che  il  suo  normale
impiego potrebbe causare danni alla salute; 
    b) quando e' dimostrato che, per un determinato antiparassitario,
il ratto non e' l'animale piu' indicato per la prova e  che,  invece,
un'altra specie e' manifestamente piu' sensibile o ha  reazioni  piu'
simili a quelle dell'uomo; 
    c) quando non  e'  opportuno,  per  la  classificazione,  basarsi
principalmente sui valori DL 50 ottenuti per  via  orale  o  mediante
prova di penetrazione cutanea dell'antiparassitario  come  in  taluni
casi per gli aerosol,  per  altre  preparazioni  particolari,  per  i
prodotti in polvere e per i prodotti fumiganti. 
  13. Nel caso in cui sia possibile stabilire che  l'antiparassitario
e' meno tossico o nocivo di quanto la tossicita' dei suoi  componenti
lasci supporre, si procede alla classificazione tenendo  conto  anche
di questo elemento. 
 
          Note all'art. 3:
             - La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: "Modifica degli
          articoli 242, 243, 247, 250 e 262  del  testo  unico  delle
          leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
          n. 1265:  Disciplina  igienica  della  produzione  e  della
          vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".
             -  La legge 26 febbraio 1963, n. 441, reca: "Modifiche e
          integrazioni alla legge  30  aprile  1962,  n.  283,  sulla
          disciplina  igienica della produzione e della vendita delle
          sostanze alimentari e delle bevande ed al D.P.R. 11  agosto
          1959, n. 750".
             -  Il  D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255, reca: "Regolamento
          concernente la disciplina della produzione, del commercio e
          della  vendita  di  fitofarmaci e dei presidi delle derrate
          alimentari immagazzinate".
             -  Il  testo  dell'art.  189 del R.D. 27 luglio 1934, n.
          1265 (Approvazione del testo unico delle leggi  sanitarie),
          come  modificato dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n.
          603, e' il seguente:
             "Art.  189.  - I presidi medici e chirurgici non possono
          essere prodotti, a scopo di vendita,  se  non  da  apposite
          officine autorizzate dal Ministro per l'interno.
             Parimenti il commercio di presidi medici e chirurgici e'
          sottoposto ad autorizzazione del Ministro per l'interno.
             Il  regolamento  determina  i  presidi  ai quali debbono
          essere applicate le disposizioni del presente articolo,  le
          modalita'  da  osservare  nel  commercio di essi, anche per
          quanto  si  riferisce  al  prezzo  di  vendita,  nonche'  i
          requisiti cui debbono rispondere le officine di produzione.
             Il  contravventore  e'  punito  con l'arresto fino a tre
          mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a 200.000.
             Il  prefetto, indipendentemente dal procedimento penale,
          puo' ordinare la chiusura fino a tre mesi  e,  in  caso  di
          recidiva,  da tre mesi ad un anno delle fabbriche, depositi
          o  rivendite;  puo'  inoltre  procedere  al  sequestro  dei
          presidii  medici  e  chirurgici  abusivamente  fabbricati o
          messi in commercio ovunque si trovino.
             Il provvedimento del prefetto e' definitivo".