Art. 4. 
  1. Gli antiparassitari possono essere immessi al commercio soltanto
con un imballaggio rispondente ai seguenti requisiti: 
    a) deve essere  progettato  e  realizzato  in  modo  da  impedire
qualsiasi fuoriuscita del contenuto; 
    b) non deve essere manomissibile; 
    c) i materiali che lo costituiscono e  la  chiusura  non  debbono
essere  intaccati  dal  contenuto  ne'  poter  formare   con   questo
combinazioni nocive o pericolose; 
    d) tutte le sue parti e  la  chiusura  debbono  essere  solide  e
resistenti in modo da escludere qualsiasi allentamento  e  soddisfare
con sicurezza le normali esigenze di manipolazione; 
    e) i recipienti muniti di un sistema di  chiusura  devono  essere
progettati in  modo  da  poter  essere  richiusi  varie  volte  senza
provocare fuoriuscite del contenuto. 
  2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a),  non  si  applica
qualora siano prescritti speciali dispositivi di sicurezza. 
  3. In sede di autorizzazione degli antiparassitari destinati a  uso
domestico il Ministero della sanita', previa intesa con il  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' stabilire  che
i recipienti con capacita' pari o inferiore a 3 litri siano muniti di
chiusura di sicurezza idonea alla protezione dei bambini.