Art. 4. 1. Gli antiparassitari possono essere immessi al commercio soltanto con un imballaggio rispondente ai seguenti requisiti: a) deve essere progettato e realizzato in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto; b) non deve essere manomissibile; c) i materiali che lo costituiscono e la chiusura non debbono essere intaccati dal contenuto ne' poter formare con questo combinazioni nocive o pericolose; d) tutte le sue parti e la chiusura debbono essere solide e resistenti in modo da escludere qualsiasi allentamento e soddisfare con sicurezza le normali esigenze di manipolazione; e) i recipienti muniti di un sistema di chiusura devono essere progettati in modo da poter essere richiusi varie volte senza provocare fuoriuscite del contenuto. 2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), non si applica qualora siano prescritti speciali dispositivi di sicurezza. 3. In sede di autorizzazione degli antiparassitari destinati a uso domestico il Ministero della sanita', previa intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' stabilire che i recipienti con capacita' pari o inferiore a 3 litri siano muniti di chiusura di sicurezza idonea alla protezione dei bambini.