Art. 5. 
  1. I prodotti  disciplinati  dal  presente  decreto  devono  recare
sull'etichetta o sull'imballaggio le seguenti indicazioni, scritte in
modo leggibile e indelebile: 
    a) il nome commerciale o la denominazione del preparato; 
    b) il nome e  l'indirizzo  del  fabbricante  o  del  responsabile
dell'immissione  in  commercio,  nel  caso  di  antiparassitari   non
soggetti ad autorizzazione; 
    c) il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione  ed  il
numero di registrazione del preparato e, se  si  tratta  di  un'altra
persona, il nome e l'indirizzo della persona che immette sul  mercato
il suddetto preparato, nel caso  degli  antiparassitari  soggetti  ad
autorizzazione; 
    d) i nomi ed i rispettivi tenori di ciascuna sostanza attiva  del
preparato espressi: 
    1) in percentuale di peso per gli antiparassitari costituiti  sia
da prodotti solidi, da aerosol e da liquidi volatili con punto 
massimo di ebollizione a 50 C, sia da prodotti viscosi con limite 
inferiore 1 Pa.s a 20 C; 
    2) in percentuale di peso e in g/l a 20 C per gli altri liquidi; 
    3) in percentuale di volume per i prodotti gassosi; 
    e)  la  denominazione  di  tutte  le  sostanze  molto   tossiche,
tossiche, nocive  e  corrosive  contenute  nel  preparato,  oltre  le
sostanze attive la cui concentrazione e'  superiore  allo  0,2%,  nel
caso di sostanze molto  tossiche  e  tossiche,  al  5%  nel  caso  di
sostanze nocive e al 5% nel caso di sostanze corrosive; 
    f) la quantita' netta del preparato; 
    g) il numero di riferimento della partita; 
    h)  i  simboli  e  le  indicazioni  di  pericolo  del   preparato
conformemente all'art. 5, punto 3), della legge 29  maggio  1974,  n.
256, come modificato dall'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 novembre 1981, n.  927,  nonche'  all'allegato  II  del
decreto del Ministro della  sanita'  in  data  3  dicembre  1985,  in
connessione con l'allegato V dello stesso decreto; 
    i) la frase o le frasi tipo  relative  ai  rischi  specifici  che
comporta l'utilizzazione del preparato che devono essere  scelte  tra
quelle dell'allegato V e che possono essere integrate, se necessario,
con quelle previste dall'allegato III del decreto del Ministro  della
sanita' in data 3 dicembre 1985; 
    l) l'indicazione dei consigli di prudenza  relativi  all'uso  del
preparato che devono essere conformi alle  indicazioni  dell'allegato
VI e che possono essere integrati, se necessario, con quelli previsti
dall'allegato IV del decreto ministeriale 3 dicembre 1985; 
    m) l'indicazione, per gli antiparassitari molto tossici,  tossici
e nocivi, che l'imballaggio non puo' essere riutilizzato,  salvo  nel
caso di recipienti destinati specificatamente ad essere riutilizzati,
ricaricati o nuovamente riempiti da parte del fabbricante o, nel caso
di prodotti non soggetti ad autorizzazione, dal distributore. 
  2.  Ai  fini  dell'indicazione  delle  sostanze   molto   tossiche,
tossiche, nocive e corrosive contenute nel  preparato  occorre  tener
conto, per i solventi, dei  limiti  di  concentrazione  previsti  dal
decreto  del  Ministro  della  sanita'  in  data  17  ottobre   1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 311 del 12 novembre 1984. 
  3. La denominazione delle sostanze di cui al comma 1, lettere d) ed
e) e al comma 2, deve essere indicata come figura  nell'elenco  delle
sostanze pericolose, di cui al decreto del Ministro della sanita'  in
data 3 dicembre 1985. 
  4. I  consigli  di  prudenza,  qualora  sia  impossibile  indicarli
sull'etichetta o sull'imballaggio, devono figurare su altra etichetta
solidamente fissata sull'imballaggio stesso. 
  5. Il Ministro della sanita'  prescrive  l'indicazione  dei  rischi
specifici e dei consigli di prudenza di cui alle lettere i) ed l) del
comma 1, nel  caso  in  cui  gli  antiparassitari  sono  soggetti  ad
autorizzazione come presidi sanitari o presidi medico chirurgici. 
  6. Il Ministro della sanita' puo' altresi' prescrivere  indicazioni
supplementari concernenti rischi particolari e consigli  di  prudenza
per gli antiparassitari soggetti ad autorizzazione. 
 7. Nei casi  in  cui  gli  antiparassitari  non  siano  soggetti  ad
autorizzazione e' a carico del fabbricante o di colui che immette  il
preparato sul mercato l'apposizione delle  indicazioni  di  cui  alle
lettere i) ed l) del comma 1. 
  8. Sono comunque vietate sulle etichette, ovvero  sugli  imballaggi
degli antiparassitari, indicazioni quali "non tossico" e "non nocivo"
o altre analoghe. 
 
          Nota all'art. 5:
             Il testo dell'art. 5, punto 3), della legge n. 256/1974,
          come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 24 novembre 1981, n.
          927, e' il seguente:
             "3)  i  seguenti  simboli  ed  indicazioni  dei pericoli
          insiti nell'utilizzazione della sostanza o del preparato:
              esplosivo: una bomba che esplode (E);
              comburente: una fiamma sopra un cerchio (O);
              facilmente infiammabile: una fiamma (F);
              tossico: un teschio su tibie incrociate (T);
              nocivo: una croce di Sant'Andrea (Xn);
              corrosivo:  la  raffigurazione  dell'azione di un acido
          (C);
              irritante: una croce di Sant'Andrea (Xi);
              altamente  infiammabile  (o estremamente infiammabile):
          una fiamma (F);
              altamente  tossico  (o  molto  tossico):  un teschio su
          tibie incrociate (T).
             I  simboli  devono  essere conformi a quelli stabiliti a
          norma dell'art. 6 ed  essere  stampati  in  nero  su  fondo
          giallo-arancione".