Art. 5. 1. I prodotti disciplinati dal presente decreto devono recare sull'etichetta o sull'imballaggio le seguenti indicazioni, scritte in modo leggibile e indelebile: a) il nome commerciale o la denominazione del preparato; b) il nome e l'indirizzo del fabbricante o del responsabile dell'immissione in commercio, nel caso di antiparassitari non soggetti ad autorizzazione; c) il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione ed il numero di registrazione del preparato e, se si tratta di un'altra persona, il nome e l'indirizzo della persona che immette sul mercato il suddetto preparato, nel caso degli antiparassitari soggetti ad autorizzazione; d) i nomi ed i rispettivi tenori di ciascuna sostanza attiva del preparato espressi: 1) in percentuale di peso per gli antiparassitari costituiti sia da prodotti solidi, da aerosol e da liquidi volatili con punto massimo di ebollizione a 50 C, sia da prodotti viscosi con limite inferiore 1 Pa.s a 20 C; 2) in percentuale di peso e in g/l a 20 C per gli altri liquidi; 3) in percentuale di volume per i prodotti gassosi; e) la denominazione di tutte le sostanze molto tossiche, tossiche, nocive e corrosive contenute nel preparato, oltre le sostanze attive la cui concentrazione e' superiore allo 0,2%, nel caso di sostanze molto tossiche e tossiche, al 5% nel caso di sostanze nocive e al 5% nel caso di sostanze corrosive; f) la quantita' netta del preparato; g) il numero di riferimento della partita; h) i simboli e le indicazioni di pericolo del preparato conformemente all'art. 5, punto 3), della legge 29 maggio 1974, n. 256, come modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, nonche' all'allegato II del decreto del Ministro della sanita' in data 3 dicembre 1985, in connessione con l'allegato V dello stesso decreto; i) la frase o le frasi tipo relative ai rischi specifici che comporta l'utilizzazione del preparato che devono essere scelte tra quelle dell'allegato V e che possono essere integrate, se necessario, con quelle previste dall'allegato III del decreto del Ministro della sanita' in data 3 dicembre 1985; l) l'indicazione dei consigli di prudenza relativi all'uso del preparato che devono essere conformi alle indicazioni dell'allegato VI e che possono essere integrati, se necessario, con quelli previsti dall'allegato IV del decreto ministeriale 3 dicembre 1985; m) l'indicazione, per gli antiparassitari molto tossici, tossici e nocivi, che l'imballaggio non puo' essere riutilizzato, salvo nel caso di recipienti destinati specificatamente ad essere riutilizzati, ricaricati o nuovamente riempiti da parte del fabbricante o, nel caso di prodotti non soggetti ad autorizzazione, dal distributore. 2. Ai fini dell'indicazione delle sostanze molto tossiche, tossiche, nocive e corrosive contenute nel preparato occorre tener conto, per i solventi, dei limiti di concentrazione previsti dal decreto del Ministro della sanita' in data 17 ottobre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 311 del 12 novembre 1984. 3. La denominazione delle sostanze di cui al comma 1, lettere d) ed e) e al comma 2, deve essere indicata come figura nell'elenco delle sostanze pericolose, di cui al decreto del Ministro della sanita' in data 3 dicembre 1985. 4. I consigli di prudenza, qualora sia impossibile indicarli sull'etichetta o sull'imballaggio, devono figurare su altra etichetta solidamente fissata sull'imballaggio stesso. 5. Il Ministro della sanita' prescrive l'indicazione dei rischi specifici e dei consigli di prudenza di cui alle lettere i) ed l) del comma 1, nel caso in cui gli antiparassitari sono soggetti ad autorizzazione come presidi sanitari o presidi medico chirurgici. 6. Il Ministro della sanita' puo' altresi' prescrivere indicazioni supplementari concernenti rischi particolari e consigli di prudenza per gli antiparassitari soggetti ad autorizzazione. 7. Nei casi in cui gli antiparassitari non siano soggetti ad autorizzazione e' a carico del fabbricante o di colui che immette il preparato sul mercato l'apposizione delle indicazioni di cui alle lettere i) ed l) del comma 1. 8. Sono comunque vietate sulle etichette, ovvero sugli imballaggi degli antiparassitari, indicazioni quali "non tossico" e "non nocivo" o altre analoghe.
Nota all'art. 5: Il testo dell'art. 5, punto 3), della legge n. 256/1974, come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 24 novembre 1981, n. 927, e' il seguente: "3) i seguenti simboli ed indicazioni dei pericoli insiti nell'utilizzazione della sostanza o del preparato: esplosivo: una bomba che esplode (E); comburente: una fiamma sopra un cerchio (O); facilmente infiammabile: una fiamma (F); tossico: un teschio su tibie incrociate (T); nocivo: una croce di Sant'Andrea (Xn); corrosivo: la raffigurazione dell'azione di un acido (C); irritante: una croce di Sant'Andrea (Xi); altamente infiammabile (o estremamente infiammabile): una fiamma (F); altamente tossico (o molto tossico): un teschio su tibie incrociate (T). I simboli devono essere conformi a quelli stabiliti a norma dell'art. 6 ed essere stampati in nero su fondo giallo-arancione".