Art. 6. 
  1. L'etichetta deve essere solidamente apposta su uno o  piu'  lati
dell'imballaggio in modo da consentire la lettura  orizzontale  delle
indicazioni di cui all'art.  5,  quando  l'imballaggio  si  trova  in
posizione  normale  e  deve  aderire  con  tutta  la  sua  superficie
all'imballaggio che contiene direttamente il preparato. 
  2. Le dimensioni dell'etichetta devono  corrispondere  ai  seguenti
formati  espressi  in  millimetri   in   relazione   alle   capacita'
dell'imballaggio: 
    a) fino a 3 L: almeno 52 x 74 mm; 
    b) superiore a 3 L e inferiore o pari a 50 L: almeno 74 x 105 mm;
    c) superiore a 50 L e inferiore o pari a 500 L: almeno 105 x 148 
mm; 
    d) superiore a 500 L: almeno 148 x 210 mm. 
  3. Ogni simbolo deve occupare almeno  un  decimo  della  superficie
dell'etichetta e misurare almeno un centimetro quadrato. 
  4. L'etichetta non e' obbligatoria quando  l'imballaggio  rechi  le
indicazioni di cui all'art. 5  secondo  le  modalita'  prescritte  ai
commi 2 e 3. 
  5. Il colore e la presentazione dell'etichetta o  dell'imballaggio,
nel caso del comma 4, devono far risaltare chiaramente il simbolo  di
pericolo ed il suo sfondo giallo-arancio. 
  6. Per l'immissione sul mercato nazionale il  testo  dell'etichetta
deve essere redatto in italiano. 
  7. In caso di indicazioni redatte in piu' lingue deve essere sempre
presente la versione in lingua italiana, con caratteri  della  stessa
grandezza ed evidenza di quelli di altre lingue. 
  8.  I  requisiti  in  materia  di  etichettatura   si   considerano
soddisfatti quando l'imballaggio esterno destinato  al  trasporto  e'
provvisto  di  un  simbolo  conforme  ai  regolamenti  internazionali
relativi al trasporto delle sostanze pericolose nonche'  all'art.  5,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), l) e m).