Art. 6. 1. L'etichetta deve essere solidamente apposta su uno o piu' lati dell'imballaggio in modo da consentire la lettura orizzontale delle indicazioni di cui all'art. 5, quando l'imballaggio si trova in posizione normale e deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente il preparato. 2. Le dimensioni dell'etichetta devono corrispondere ai seguenti formati espressi in millimetri in relazione alle capacita' dell'imballaggio: a) fino a 3 L: almeno 52 x 74 mm; b) superiore a 3 L e inferiore o pari a 50 L: almeno 74 x 105 mm; c) superiore a 50 L e inferiore o pari a 500 L: almeno 105 x 148 mm; d) superiore a 500 L: almeno 148 x 210 mm. 3. Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie dell'etichetta e misurare almeno un centimetro quadrato. 4. L'etichetta non e' obbligatoria quando l'imballaggio rechi le indicazioni di cui all'art. 5 secondo le modalita' prescritte ai commi 2 e 3. 5. Il colore e la presentazione dell'etichetta o dell'imballaggio, nel caso del comma 4, devono far risaltare chiaramente il simbolo di pericolo ed il suo sfondo giallo-arancio. 6. Per l'immissione sul mercato nazionale il testo dell'etichetta deve essere redatto in italiano. 7. In caso di indicazioni redatte in piu' lingue deve essere sempre presente la versione in lingua italiana, con caratteri della stessa grandezza ed evidenza di quelli di altre lingue. 8. I requisiti in materia di etichettatura si considerano soddisfatti quando l'imballaggio esterno destinato al trasporto e' provvisto di un simbolo conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose nonche' all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), l) e m).