Art. 7. 
  1. Sugli imballaggi le cui dimensioni ridotte  o  il  cui  tipo  di
confezionamento non consentono un'etichettatura conforme all'art.  6,
commi 1, 2 e 3,  puo'  essere  applicata  l'etichettatura  prescritta
dall'art. 5 in un altro modo adeguato. 
  2. Con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  sono  stabilite  le
caratteristiche  cui  deve  corrispondere  l'etichettatura  nei  casi
previsti dal comma 1. 
  3. Il Ministro della sanita', con proprio  decreto,  puo'  altresi'
stabilire, in deroga agli articoli 5 e 6, che  gli  imballaggi  degli
antiparassitari  diversi  da  quelli  classificati  molto  tossici  e
tossici possano essere etichettati in modo diverso quando  contengono
quantitativi talmente limitati di prodotto da  non  comportare  alcun
pericolo per le persone che manipolano detti antiparassitari e per  i
terzi.