Art. 7. 1. Sugli imballaggi le cui dimensioni ridotte o il cui tipo di confezionamento non consentono un'etichettatura conforme all'art. 6, commi 1, 2 e 3, puo' essere applicata l'etichettatura prescritta dall'art. 5 in un altro modo adeguato. 2. Con decreto del Ministro della sanita' sono stabilite le caratteristiche cui deve corrispondere l'etichettatura nei casi previsti dal comma 1. 3. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, puo' altresi' stabilire, in deroga agli articoli 5 e 6, che gli imballaggi degli antiparassitari diversi da quelli classificati molto tossici e tossici possano essere etichettati in modo diverso quando contengono quantitativi talmente limitati di prodotto da non comportare alcun pericolo per le persone che manipolano detti antiparassitari e per i terzi.