Art. 8. 
  1. Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  contenute  nel
titolo I sono assoggettati alla disciplina dei presidi  sanitari,  ai
sensi dell'art. 6, primo comma, della legge 30 aprile 1962,  n.  283,
modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441: 
    a) i preparati  identificati  alle  lettere  a),  b),  c)  ed  f)
dell'art. 1, comma 2, anche se destinati a piante e prodotti vegetali
non alimentari; 
    b) i preparati identificati alle lettere d) ed  e)  dell'art.  1,
comma 2, anche se impiegati su terreni non agricoli e per usi  civili
e industriali. 
  2.   Rimangono   assoggettati   alla   disciplina    dei    presidi
medico-chirurgici, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
13 marzo 1986, n. 128, i preparati di cui alle lettere a),  b)  e  c)
del comma 2 dell'art. 1, quando  sono  destinati  al  trattamento  di
piante ornamentali e fiori da balcone, da appartamento e da  giardino
domestico, i preparati di cui alla lettera f)  del  citato  comma  2,
quando la loro utilizzazione sia prevista  in  ambiente  domestico  e
civile. 
  3. Il Ministro della sanita' con proprio decreto, da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
con le modalita' previste dall'art. 3 del regolamento  approvato  con
decreto del Presidente  della  Repubblica  13  marzo  1986,  n.  128,
assoggetta alla disciplina  dei  presidi  medico-chirurgici  tutti  i
preparati antiparassitari per la protezione del legno. 
 
          Note all'art. 8:
             -  Il  testo  dell'art.  6,  primo comma, della legge n.
          283/1962, e' il seguente:
            "La  produzione,  il commercio, la vendita delle sostanze
          di  cui  alla  lettera  h)   dell'articolo   precedente   -
          fitofarmaci    e    presidi    delle   derrate   alimentari
          immagazzinate  -  sono  soggetti  ad   autorizzazione   del
          Ministero della sanita', a controllo e a registrazione come
          presidi sanitari".
             - Il D.P.R. 13 marzo 1986, n. 128, reca: "Regolamento di
          esecuzione delle norme di cui all'art. 189 del testo  unico
          delle  leggi  sanitarie,  approvato  con  regio  decreto 27
          luglio  1934,  n.  1265,  e  successive  modificazioni,  in
          materia    di    produzione   e   commercio   dei   presidi
          medico-chirurgici". Il testo del  relativo  art.  3  e'  il
          seguente:
             "Art.  3 (Individuazione dei presidi medico-chirurgici e
          norme tecniche). - Il Ministro della sanita' individua  con
          decreto,  di  concerto  con il Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato, sentito l'Istituto  superiore
          di   sanita'  e  il  Consiglio  superiore  di  sanita',  le
          categorie  di  prodotti  aventi  le  caratterische  di  cui
          all'art.   1  e  rispondenti  alle  specificazioni  di  cui
          all'art. 2, cui si applicano le disposizioni dell'art.  189
          del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie  e  del presente
          regolamento.
             I  decreti di cui al comma precedente prevedono le norme
          tecniche cui debbono corrispondere i presidi  di  volta  in
          volta  considerati,  le  procedure di autorizzazione cui e'
          subordinata la loro immissione in commercio, le conseguenti
          documentazioni,  i  dati e le informazioni da presentare da
          parte  delle  aziende  responsabili   dell'immissione   sul
          mercato  nazionale  e,  quando  necessario,  le modalita' e
          procedure previste e gli  enti  qualificati  ad  effettuare
          accertamenti  di  conformita' o omologazione su prototipi o
          controlli  analitici  e/o  clinici  sui  prodotti  o   loro
          campioni,  nonche' le condizioni eventuali di etichettatura
          o    informazione     per     l'utilizzatore     cui     la
          commercializzazione e' subordinata ed ogni altra condizione
          ritenuta necessaria, anche con riferimento all'officina  di
          produzione.
             Le  norme  tecniche  di  cui  al  comma  precedente sono
          redatte  tenuto  conto  delle  prescrizioni  emanate  dalla
          Comunita'  economica  europea  o adottate da organizzazioni
          internazionali o nazionali  particolarmente  qualificate  e
          competenti negli specifici campi.
             Qualora  le  direttive della Comunita' economica europea
          escludano che gli Stati membri possano ricusare, vietare  o
          limitare  la  vendita,  la  libera  circolazione o l'uso di
          alcuni tipi di prodotti o dispositivi di  cui  all'art.  1,
          quando  siano  conformi  alle  prescrizioni delle direttive
          stesse, il Ministro della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          superiore  di  sanita', stabilisce con decreto, di concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,  le  condizioni  in base alle quali detti
          prodotti o apparecchi possono  essere  messi  in  commercio
          senza autorizzazione".