Art. 8. 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I sono assoggettati alla disciplina dei presidi sanitari, ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441: a) i preparati identificati alle lettere a), b), c) ed f) dell'art. 1, comma 2, anche se destinati a piante e prodotti vegetali non alimentari; b) i preparati identificati alle lettere d) ed e) dell'art. 1, comma 2, anche se impiegati su terreni non agricoli e per usi civili e industriali. 2. Rimangono assoggettati alla disciplina dei presidi medico-chirurgici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128, i preparati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 1, quando sono destinati al trattamento di piante ornamentali e fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico, i preparati di cui alla lettera f) del citato comma 2, quando la loro utilizzazione sia prevista in ambiente domestico e civile. 3. Il Ministro della sanita' con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalita' previste dall'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128, assoggetta alla disciplina dei presidi medico-chirurgici tutti i preparati antiparassitari per la protezione del legno.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 6, primo comma, della legge n. 283/1962, e' il seguente: "La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita', a controllo e a registrazione come presidi sanitari". - Il D.P.R. 13 marzo 1986, n. 128, reca: "Regolamento di esecuzione delle norme di cui all'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in materia di produzione e commercio dei presidi medico-chirurgici". Il testo del relativo art. 3 e' il seguente: "Art. 3 (Individuazione dei presidi medico-chirurgici e norme tecniche). - Il Ministro della sanita' individua con decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Istituto superiore di sanita' e il Consiglio superiore di sanita', le categorie di prodotti aventi le caratterische di cui all'art. 1 e rispondenti alle specificazioni di cui all'art. 2, cui si applicano le disposizioni dell'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie e del presente regolamento. I decreti di cui al comma precedente prevedono le norme tecniche cui debbono corrispondere i presidi di volta in volta considerati, le procedure di autorizzazione cui e' subordinata la loro immissione in commercio, le conseguenti documentazioni, i dati e le informazioni da presentare da parte delle aziende responsabili dell'immissione sul mercato nazionale e, quando necessario, le modalita' e procedure previste e gli enti qualificati ad effettuare accertamenti di conformita' o omologazione su prototipi o controlli analitici e/o clinici sui prodotti o loro campioni, nonche' le condizioni eventuali di etichettatura o informazione per l'utilizzatore cui la commercializzazione e' subordinata ed ogni altra condizione ritenuta necessaria, anche con riferimento all'officina di produzione. Le norme tecniche di cui al comma precedente sono redatte tenuto conto delle prescrizioni emanate dalla Comunita' economica europea o adottate da organizzazioni internazionali o nazionali particolarmente qualificate e competenti negli specifici campi. Qualora le direttive della Comunita' economica europea escludano che gli Stati membri possano ricusare, vietare o limitare la vendita, la libera circolazione o l'uso di alcuni tipi di prodotti o dispositivi di cui all'art. 1, quando siano conformi alle prescrizioni delle direttive stesse, il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', stabilisce con decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le condizioni in base alle quali detti prodotti o apparecchi possono essere messi in commercio senza autorizzazione".