Art. 10 Colpa del danneggiato 1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'art. 1227 del codice civile. 2. Il risarcimento non e' dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto. 3. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa e' parificata alla colpa del danneggiato.
Nota all'art. 10: Il testo dell'art. 1227 del codice civile e' il seguente: "Art. 1227 (Concorso del fatto colposo del creditore). - Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento e' diminuito secondo la gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non e' dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza".