Art. 10 
                        Colpa del danneggiato 
 
  1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del  danneggiato  il
risarcimento si valuta secondo le  disposizioni  dell'art.  1227  del
codice civile. 
  2. Il risarcimento non e' dovuto quando il  danneggiato  sia  stato
consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e
nondimeno vi si sia volontariamente esposto. 
  3. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore  di  questa
e' parificata alla colpa del danneggiato. 
 
          Nota all'art. 10:
             Il   testo  dell'art.  1227  del  codice  civile  e'  il
          seguente:
             "Art. 1227 (Concorso del fatto colposo del creditore). -
          Se il fatto colposo del creditore ha concorso  a  cagionare
          il  danno, il risarcimento e' diminuito secondo la gravita'
          della colpa e  l'entita'  delle  conseguenze  che  ne  sono
          derivate.
             Il  risarcimento  non  e'  dovuto  per  i  danni  che il
          creditore  avrebbe  potuto   evitare   usando   l'ordinaria
          diligenza".