Art. 11 
                          Danno risarcibile 
 
1. E' risarcibile in base alle disposizioni del presente decreto: 
a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali; 
b) la distruzione  o  il  deterioramento  di  una  cosa  diversa  dal
   prodotto difettoso, purche' di tipo normalmente destinato  all'uso
   o  consumo  privato  e   cosi'   principalmente   utilizzata   dal
   danneggiato. 
  2. Il danno a cose e' risarcibile solo nella misura che  ecceda  la
somma di lire settecentocinquantamila.