Art. 13 
                            Prescrizione 
 
  1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni  dal  giorno
in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza  del
danno, del difetto e dell'identita' del responsabile. 
  2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia
a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe
dovuto avere  conoscenza  di  un  danno  di  gravita'  sufficiente  a
giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.