Art. 14 
                              Decadenza 
 
  1. Il diritto al risarcimento si estingue alla  scadenza  di  dieci
anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella  Comunita'
europea ha messo in circolazione il  prodotto  che  ha  cagionato  il
danno. 
  2. La decadenza e' impedita solo dalla  domanda  giudiziale,  salvo
che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del  credito
in una procedura concorsuale o  dal  riconoscimento  del  diritto  da
parte del responsabile. 
  3. L'atto che impedisce la  decadenza  nei  confronti  di  uno  dei
responsabili non ha effetto riguardo agli altri.