Art. 2. 
                           P r o d o t t o 
  1. Prodotto, ai fini delle  presenti  disposizioni,  e'  ogni  bene
mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. 
  2. Si considera prodotto anche l'elettricita'. 
  3.  Sono  esclusi  i  prodotti  agricoli   del   suolo   e   quelli
dell'allevamento, della pesca e della caccia, che non abbiano  subito
trasformazioni. Si considera  trasformazione  la  sottoposizione  del
prodotto a un trattamento che ne modifichi le caratteristiche, oppure
vi aggiunga sostanze. Sono  parificati  alla  trasformazione,  quando
abbiano  carattere  industriale,  il  confezionamento  e  ogni  altro
trattamento, se rendano difficile il controllo del prodotto da  parte
del consumatore o creino un affidamento circa la sua sicurezza.