Art. 4 
                    Responsabilita' del fornitore 
 
  1. Quando il produttore non sia  individuato,  e'  sottoposto  alla
stessa responsabilita' il fornitore che abbia distribuito il prodotto
nell'esercizio  di  un'attivita'  commerciale,  se  abbia  omesso  di
comunicare al  danneggiato,  entro  il  termine  di  tre  mesi  dalla
richiesta, l'identita' e il domicilio del produttore o della  persona
che gli ha fornito il prodotto. 
  2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve  indicare  il
prodotto che ha cagionato il  danno,  il  luogo  e,  con  ragionevole
approssimazione,  il  tempo  dell'acquisto;  deve  inoltre  contenere
l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente. 
  3. Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio  non  e'
stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma  2,  il  convenuto
puo' effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi. 
  4. In ogni caso, su istanza del  fornitore  presentata  alla  prima
udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo
giustificano, puo' fissare un ulteriore termine non superiore  a  tre
mesi per la comunicazione prevista dal comma 1. 
  5. Il terzo indicato come produttore o  precedente  fornitore  puo'
essere chiamato nel processo a norma  dell'art.  106  del  codice  di
procedura civile e il fornitore convenuto puo' essere estromesso,  se
la  persona  indicata  comparisce  e  non   contesta   l'indicazione.
Nell'ipotesi prevista dal comma 3,  il  convenuto  puo'  chiedere  la
condanna dell'attore  al  rimborso  delle  spese  cagionategli  dalla
chiamata in giudizio. 
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano  al  prodotto
importato  nella  Comunita'  europea,  quando  non  sia   individuato
l'importatore, anche se sia noto il produttore. 
 
          Nota all'art. 4:
             Il testo dell'art. 106 del codice di procedura civile e'
          il seguente:
             "Art.  106  (Intervento su istanza di parte). - Ciascuna
          parte puo' chiamare nel processo un terzo al quale  ritiene
          comune la causa o dal quale pretende essere garantita".