Art. 6 
                  Esclusione della responsabilita' 
 
  1. La responsabilita' e' esclusa: 
a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione; 
b) se il difetto che ha cagionato il danno  non  esisteva  quando  il
   produttore ha messo il prodotto in circolazione; 
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per  la  vendita  o
   per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo  oneroso,  ne'
   lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua  attivita'
   professionale; 
d) se il difetto e' dovuto alla conformita' del prodotto a una  norma
   giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante; 
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche,  al  momento
   in cui il produttore ha messo in  circolazione  il  prodotto,  non
   permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso; 
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente  o  di
   una materia prima,  se  il  difetto  e'  interamente  dovuto  alla
   concezione del prodotto in cui e' stata  incorporata  la  parte  o
   materia prima o alla conformita' di questa  alle  istruzioni  date
   dal produttore che l'ha utilizzata.